T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-06-2011, n. 5536 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato il 10.1.2011 e depositato il 20.1.2011, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenziorifiuto (rectius, silenziorigetto) formatosi il 10 gennaio 2011 sulla istanza di accesso alla documentazione amministrativa ricevuta da parte dell’amministrazione comunale in data 10.12.2010, avente ad oggetto gli eventuali atti, anche a valenza meramente interna, adottati in conseguenza della richiesta di rilascio del nulla osta paesaggistico per l’installazione di tende parasole presso l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito in Roma, del quale lo stesso è titolare e da questi inoltrata ed assunta al protocollo comunale con il prot. n. QL/2008/3452 dell’11.2.2008 (con corresponsione dei relativi oneri di istruttoria), rimasta senza alcun esito nonostante il notevole intervallo temporale decorso.

Previa riaffermazione del proprio interesse ad agire, ne ha dedotto l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n, 241, e degli articoli 2, 3 e 7 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e per eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, del giusto procedimento di cui all’articolo 111 della Costituzione e del diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio con memoria difensiva in data 14.2.2011, deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo, in quanto, da un lato, non sostenuto da un adeguato interesse poiché si tratterebbe, nella sostanza, della richiesta di notizie ed informazioni sul procedimento avviato con l’indicata richiesta di rilascio del nulla osta e non riferibile ad uno o più specifici provvedimenti e, dall’altro, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nell’ordinario termine di decadenza il provvedimento conclusivo eventualmente emesso dall’amministrazione.

Con la memoria del 2.3.2011 il ricorrente ha ribadito le proprie censure e controdedotto alle difese avversarie.

Alla camera di consiglio del 16 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Va subito rilevata l’infondatezza delle eccezioni dedotte dal Comune.

Quanto al profilo della tardività, si osserva che il silenziorigetto di cui trattasi è conseguente all’istanza di accesso alla documentazione amministrativa – presentata dal ricorrente il 10.12.2010- concernente gli atti eventualmente adottati dall’amministrazione comunale a seguito della richiesta di rilascio del nulla osta paesaggistico per l’installazione di tende presso l’esercizio di somministrazione di cui è titolare il ricorrente medesimo.

Poiché il silenziorigetto oggetto del ricorso all’esame non attiene alla richiesta di nulla osta, alcuna rilevanza al riguardo assume l’eventuale decorso – da tale richiesta – del termine annuale previsto dall’articolo 31, comma 2, c.p.a. ai fini della tempestività dell’azione contro il silenziorifiuto.

E’ infondata anche l’ulteriore eccezione preliminare, in quanto è indubitabile la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del ricorrente, apprezzabile giuridicamente, ad avere l’esatta cognizione dello stato del procedimento cui lo stesso ha dato avvio con la presentazione della richiesta di cui in precedenza.

Né può richiamarsi, in senso ostativo, la consolidata giurisprudenza nella materia che ritiene l’inammissibilità del ricorso al rito dell’accesso documentale se presentato allo scopo di effettuare un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.

Ed infatti, sebbene in tema di accesso agli atti amministrativi l’articolo 22 della legge n. 241 del 1990 non consenta una conoscenza illimitata della documentazione in possesso dell’amministrazione, ma solamente quella connessa al procedimento e che incide su una posizione giuridica rilevante del titolare, nella specie la mancata puntuale individuazione da parte del ricorrente degli estremi dei documenti amministrativi dei quali si chiede l’accesso è dovuta e giustificata proprio dalla mancanza di notizie al riguardo da parte della stessa amministrazione comunale procedente.

L’istanza di accesso ai documenti – che non può comunque essere diretta ad ottenere mere notizie o informazioni – è infatti ammissibile anche se non contiene l’indicazione puntuale degli atti richiesti, dovendosi ritenere sufficiente una generica domanda di informazioni riguardante un determinato procedimento; peraltro, il contenuto delle notizie accessibili garantito dall’articolo 22 della legge n. 241 del 1990, da un punto di vista oggettivo, è stato circoscritto ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’amministrazione.

Ne consegue che l’istanza di accesso ai documenti formulata da parte del ricorrente è da ritenersi tempestiva ed ammissibile.

Quanto al merito, il ricorso è fondato, in quanto il Comune non ha provveduto, entro il termine di 30 giorni stabilito dall’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, sulla domanda di accesso presentata dal ricorrente il 10.12.2010.

In accoglimento del ricorso va ordinata l’esibizione dei documenti richiesti

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Roma di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione amministrativa richiesta nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna il Comune di Roma al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *