T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-06-2011, n. 5533 Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le società ricorrenti, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, hanno impugnato il bando pubblico del Comune di Guidonia Montecelio per l’acquisto di unità" immobiliari per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall’articolo 46 della l.r. Lazio n. 27 del 2006, ritenendo che, in forza della relazione di ammissibilità e congruità resa nella relazione dei dirigenti dell’Area IV e V del comune, approvata con la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 dell’11.12.2008, trasmessa alla Regione Lazio e da questa ammessa a finanziamento, il comune sia tenuto a contrarre con le ricorrenti l’acquisto delle unità immobiliari ivi indicate e di loro proprietà e che, comunque, il comune non potesse, in quella sede, richiedere requisiti aggiuntivi rispetto alla precedente determinazione di ricognizione, ed in particolare, il requisito della vetustà non inferiore a 20 anni.

Ne hanno, in particolare, dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.

3. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di idonea motivazione, abuso di potere.

4. Eccesso di potere per violazione della pari condizione tra i partecipanti alla gara, disparità di trattamento e contraddittorietà.

5. Eccesso di potere per violazione della pari condizione tra i partecipanti alla gara, discriminazione ed eccesso di delega.

Hanno, infatti, dedotto che:

– l’amministrazione comunale si sarebbe vincolata all’acquisto degli immobili di cui trattasi, in quanto è anche su questi che è stato concesso il finanziamento (con valutazione positiva);

– la determinazione dirigenziale n. 779/2010 ha solo riordinato i requisiti già in precedenza individuati (nella deliberazione della G.R. Lazio sull’emergenza abitativa n. 685/2008);

– l’avviso non sarebbe mai stato deliberato dagli organi collegiali del comune e sarebbe esclusivamente il frutto dell’iniziativa personale della dirigente;

– il nuovo bando prevederebbe quale criterio quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma, in realtà, il prezzo offerto dalle ricorrenti sarebbe già pubblico;

– il requisito della vetustà non superiore ai 20 anni sarebbe discriminatorio;

– gli immobili delle ricorrenti sarebbero rimasti liberi da persone e cose dall’anno 2008 proprio per essere prontamente consegnabili al comune.

Infine hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti.

Il Comune di Guidonia Montecelio si è costituito in giudizio, in data 5.11.2010, depositando la memoria difensiva, con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 2.12.2010 e depositato nei termini, le società ricorrenti hanno impugnato il nuovo identico bando pubblico del Comune di Guidonia Montecelio per l’acquisto di unità" immobiliari per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall’articolo 46 della l.r. Lazio n. 27 del 2006, adottato dopo che la prima procedura di gara si è conclusa senza alcuna aggiudicazione in quanto l’unica offerta presentata è stata giudicata inammissibile per la mancata allegazione di copia del documento di identità.

Ne è stata dedotta l’illegittimità con un unico motivo di censura per eccesso di potere per violazione del principio della massima partecipazione alla gara pubblica, per disparità di trattamento, illogicità, arbitrarietà ed illogicità.

Le società ricorrenti, infine, hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti, rettificandone l’importo originario da euro 350.000,00 ad euro 248.600,00.

Con la memoria del 29.4.2011 il comune ha reiterato le proprie argomentazioni difensive ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

In via preliminare si rileva che, come risulta dalle due rinunce delle società ricorrenti alle istanze di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati nonché dall’ultima memoria difensiva del comune in atti, entrambi i bandi pubblici oggetto del presente giudizio sono rimasti privi di aggiudicazione e, pertanto, non hanno prodotto alcun concreto effetto, non potendo arrecare, conseguentemente, alcun concreto pregiudizio nella sfera giuridica delle società ricorrenti; ne consegue l’attuale carenza da parte delle ricorrenti di un interesse all’annullamento dei predetti provvedimenti.

Per quanto attiene, poi, alla richiesta ulteriore, concernente l’accertamento dell’obbligo del comune di contrarre con le società ricorrenti l’acquisto delle unità immobiliari di cui trattasi, se ne deve rilevare l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito, vertendosi in materia afferente al’esercizio di un diritto soggettivo, che non è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo adito.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato, in parte, improcedibile e, per la parte che residua, inammissibile.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie, si dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte improcedibili e per la parte che residua inammissibli.

Spese compensate.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione comunale delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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