DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 222 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, comma 634, della legge 24/12/07, n.244

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 22-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare l’articolo
2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964,
n. 1612;
Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17
maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e
tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;
Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione
del personale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 dicembre
2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Ritenuto di non adeguarsi alla condizione sub c) cui e’
condizionato il citato parere favorevole della Commissione
parlamentare, in quanto e’ necessario contemperare il mantenimento di
una adeguata rappresentativita’ in seno agli organi dell’ente con
l’obbligo di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione di cui alle condizioni a) e b) del citato parere
della Commissione parlamentare ed all’articolo 6 del decreto legge
del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010 n.122;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro
dell’interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la
semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo
e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino dell’organismo

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e’ disposto il riordino del Banco nazionale di
prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali,
sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la
vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze
del Ministero dell’interno per il controllo circa l’osservanza delle
disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di
fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da
sparo.
2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per
le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede
legale in Gardone Val Trompia.

Art. 2

Compiti

1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle
armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti
disposizioni normative, nonche’ gli altri compiti ad esso attribuiti
dall’ordinamento.
2. Il Banco svolge altresi’ attivita’ e servizi tecnici, coerenti
con i compiti di cui al comma 1, affidate mediante convenzione da
amministrazioni ed organismi pubblici o privati, con corrispettivo.
3. Il Banco puo’ stipulare per lo svolgimento di attivita’ di
particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali,
accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre
persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.
4. Mediante convenzione con il Ministero dello sviluppo economico
sono regolati i rapporti per l’esercizio dei compiti di punzonatura
previsti dalle vigenti disposizioni con assunzione dei relativi oneri
a carico del Banco.

Art. 3 Autonomia statutaria e organizzativa 1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco e’ riconosciuta autonomia statutaria ed organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco. 2. Lo Statuto e’ deliberato dall’Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed e’ sottoposto all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con i Ministeri dell’interno e della difesa. 3. Lo Statuto determina: a) le competenze dell’Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche; b) le modalita’ di designazione dei partecipanti all’Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari; c) l’articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche. 4. Lo Statuto prevede l’adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di: a) criteri e modalita’ per la designazione del Direttore generale in relazione a requisiti di professionalita’ ed onorabilita’; b) gestione del personale; c) definizione delle aree di responsabilita’ delle strutture interne; d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici; e) criteri e modalita’ per la stipula di accordi e convenzioni di cui all’articolo 2.

Art. 4

Organi

1. Sono organi del Banco:
a) l’Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Per i componenti degli organi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 non sono previsti compensi; per la partecipazione ai lavori
dell’Assemblea di cui alla predetta lettera a) non sono corrisposti
rimborsi di spese, anche di viaggio, da parte del Banco.
3. Per la ricostituzione degli organi ai sensi dell’articolo 14,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 6 del decreto-legge del
31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione, dalla legge 30
luglio 2010 n.122, la spesa complessiva per oneri di funzionamento
degli organi del Banco non puo’ essere superiore alla spesa
complessiva attuale per analoghe finalita’ risultante dall’ultimo
bilancio consuntivo approvato, ridotta del trenta per cento.
4. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 sono determinati secondo i criteri fissati dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio
2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati gli
obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa
vigente, da valutare ai fini dell’approvazione degli atti
deliberativi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b).

Art. 5 Assemblea dei partecipanti 1. E’ istituita l’Assemblea dei partecipanti, quale espressione della forma associativa originaria dell’ente, nel rispetto del criterio di rappresentanza di organismi e categorie presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in numero complessivamente non superiore alle 12 unita’ e nel rispetto delle vigenti proporzioni tra rappresentanze diverse. 2. L’Assemblea dei partecipanti resta in carica quattro anni e delibera sulle seguenti materie: a) adozione dello Statuto e sue modificazioni; b) linee programmatorie generali delle attivita’; c) articolazione del Banco in sezioni o sedi in localita’ dove l’industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del Consiglio di amministrazione; d) promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati; e) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la meta’ dei consiglieri di amministrazione; f) questioni attribuite espressamente dallo Statuto.

Art. 6 Consiglio di amministrazione 1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2. Il Consiglio di amministrazione, che resta in carica quattro anni, e’ costituito da cinque componenti, di cui uno per la categoria dei fabbricanti di armi, uno per la categoria dei fabbricanti di munizioni uno in rappresentanza rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa. 3. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a: a) individuazione degli obiettivi programmatici delle attivita’ del Banco; b) verifica dell’attuazione dei programmi; c) atti organizzativi interni; d) piano triennale, piano annuale di attivita’ e loro aggiornamenti; e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relative relazioni. 4. Il Consiglio di amministrazione puo’ essere sciolto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco. Con lo stesso decreto, per l’amministrazione del Banco e’ nominato, per un periodo non superiore ad un anno, un Commissario straordinario cui viene corrisposta un’indennita’, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 7

Presidente

1. Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i
propri componenti, e’ nominato, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica
quattro anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Banco e convoca e
presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza,
provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di
amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta
successiva del Consiglio stesso.

Art. 8

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e’ nominato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, resta in carica quattro anni e i
suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri di
cui uno designato dall’Assemblea dei partecipanti, uno designato dal
Ministro dello sviluppo economico ed uno che presiede il Collegio,
designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di
regolarita’ amministrativa e contabile del Banco.

Art. 9

Direttore generale

1. Il Direttore generale del Banco e’ nominato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa
ed il Ministro dell’interno, su designazione del Consiglio di
amministrazione, con rapporto di lavoro regolato secondo la vigente
disciplina contrattuale di riferimento.
2. Il Direttore generale e’ l’unico titolare di licenza di pubblica
sicurezza per la detenzione di armi comuni di fabbricazione di
cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra.
Il Direttore generale propone al Consiglio di amministrazione la
nomina dei responsabili di settore.
3. Il Direttore generale e’ responsabile della gestione del Banco;
egli assicura la funzionalita’ dell’ente e la continuita’
dell’esercizio dei relativi compiti di istituto.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di
amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di
segretario.

Art. 10 Fonti di finanziamento 1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attivita’ attraverso: a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall’articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186; b) corrispettivi per prestazioni di servizi; c) rendite del patrimonio; d) donazioni, lasciti e liberalita’, previa accettazione deliberata dal Consiglio di amministrazione; e) eventuali altre entrate. 2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del Consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall’aliquota delle spese generali ad esse imputabili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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