Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 17-06-2011, n. 24447 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che la corte d’appello di Catania con ordinanza in data 26 novembre 2009 ha dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondata, l’istanza di revisione avanzata da P.F. condannato alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta in data 28 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2009, sul rilievo che non sussistono gli elementi per considerare nuova prova certa l’indicazione temporale fornita in ordine al tempus commissi delicti, che avrebbe dovuto comportare la pronuncia dell’estinzione del reato per prescrizione, maturata interamente in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello resa il 28 ottobre 2008, anche perchè ciò che viene proposto non è un fatto, ma una diversa valutazione del fatto, ormai correttamente da ritenersi coperto dal giudicato;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando l’omessa rivalutazione critica dei nuovi elementi di prova addotti mediante la domanda di revisione, siccome complessivamente idonei ad incidere sull’apprezzamento delle prove in precedenza raccolte e poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, anche per quanto riguarda il tempus commissi delicti;

– che, attesa l’espressa previsione nell’art. 634 c.p.p., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta di revisione, della "manifesta infondatezza" della medesima, risulta attribuito alla corte d’appello, nella fase preliminare, un limitato potere di valutazione, anche nel merito, dell’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorchè costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo alla pronuncia di proscioglimento;

– che, nel caso in esame, gli elementi probatori indicati nella richiesta sono stati adeguatamente e criticamente apprezzati dalla corte d’appello, la quale, mediante logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, li ha ritenuti inidonei a supportare l’affermazione d’innocenza dell’imputato, proprio per le caratteristiche di incertezza e genericità che la connotano;

– che non può consentirsi alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione all’apprezzamento adeguatamente compiuto dal giudice della revisione, quando le censure del ricorrente si risolvono in meri rilievi di fatto, non apprezzabili in questa sede di legittimità;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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