T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-06-2011, n. 5511 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che, con decreto ingiuntivo n. 140 del 14 giugno 2006, il Tribunale civile di Velletri – sez. staccata di Anzio ha ingiunto all’Amministrazione comunale di Nettuno di pagare alla società T. s.r.l. la somma di euro 104.545,45 oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria (ovvero euro 250,00 per spese, euro 600,00 per competenze ed euro 300,00 per onorari oltre IVA e CPA);

– che il predetto decreto, non opposto, è stato munito di formula esecutiva in data 19 gennaio 2007;

– che tale credito è stato ceduto ai ricorrenti dalla società T. s.r.l., con atto notarile dell’8 maggio 2007 (recante anche la ripartizione tra i cessionari) notificato al Comune intimato in data 19 novembre 2007;

– che i ricorrenti, in data 11 luglio 2009, hanno dapprima notificato al Comune di Nettuno atto di diffida e messa in mora, ai sensi dell’allora vigente art. 90 del RD n. 642/1907 e poi proposto ricorso per ottemperanza in data 12 gennaio 2010 (sempre notificato al Comune di Nettuno);

– che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza di cui all’allora vigenti art. 37 legge n. 1034 del 1971 e art. 27 n. 4), t.u. Cons. Stato (ora art. 112, comma 2, lett. c del D.lgs n. 104/2010);

– che, pertanto, non risultando eseguito il decreto ingiuntivo n. 140/2006, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Nettuno di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando ai ricorrenti la somma secondo le quote di ripartizione contenute nell’atto di cessione del credito dell’8 maggio 2007, oltre agli accessori, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;

– che se l’Amministrazione comunale di Nettuno non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Roma ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare – nel rispetto del disposto di cui all’art. 159 del D.lgs n. 267 del 2000 – gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a. ordina al Comune di Nettuno, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 140/2006 provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti secondo le quote di ripartizione contenuta nell’atto di cessione del credito dell’8 maggio 2007 della somma di euro 104.545,45 oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria (ovvero euro 250,00 per spese, euro 600,00 per competenze ed euro 300,00 per onorari oltre IVA e CPA);

b. nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutoria a quanto disposto sub a.;

c. fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta il compenso di euro 1.000,00 (mille/00), da porsi a carico del Comune di Nettuno;

d. condanna il Comune intimato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune di Nettuno, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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