Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 17-06-2011, n. 24446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.I. ricorre avverso la sentenza, in data 24 febbraio 2010, della Corte d’appello di Genova, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed Euro 230,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cpv. c.p. e per il reato di cui all’art. 474 c.p., e chiedendone l’annullamento, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Rileva la Corte che in apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, in particolare per ciò che riguarda l’entità del fatto; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260). Nel caso in esame la Corte ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale la circostanza del danno di speciale tenuità in riferimento ai delitti contro il patrimonio non ha riguardo soltanto al valore della cosa oggetto materiale del reato ma anche alla condotta dell’imputato nella sua globalità, in cui nel caso di specie, va inserito anche lo sviamento della clientela e il danno da immagine cagionato ai proprietari del marchio contraffatto (Cass., sez. 2, 13 maggio 2010, n. 21014, C.E.D. cass., n. 247122).

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata pertanto inammissibile l’impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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