DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2009

Autorizzazione ad assumere, per le esigenze del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed altre n. 6 Amministrazioni, mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 22-12-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con
modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto l’art. 66, comma 5, del citato decreto legge n. 112 del 2008,
il quale prevede, per l’anno 2009, che le amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita’
cessate nell’anno precedente;
Visto l’art. 1, comma 526, della predetta legge n. 296 del 27
dicembre 2006, cosi’ come modificato dal decreto legge n. 112 del
2008 che rinvia alle amministrazioni di cui al precedente comma 523
del medesimo articolo;
Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 27
dicembre 2006, cosi’ come modificato dal decreto legge n. 112 del
2008 che individua quali destinatari della norma: le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Agenzie,
incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli
enti pubblici di cui all’art. 70 del d.lgs. n.165 del 2001;
Visto l’art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche’ sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante
procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure
selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del
personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma,
nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 3, commi da 90 a 94, che
amplia la platea dei destinatari della stabilizzazione;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con
modificazioni ed integrazioni, in legge 23 aprile 2009, n. 3, ed in
particolare l’art. 6-bis che reca reclutamento di ufficiali in
servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, previo espletamento di
procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui
all’art. 66, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008;
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui
all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto legge n.
112 del 2008, concernenti rispettivamente, la riduzione degli assetti
organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni
previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1
e 4 dello stesso articolo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato» che prevede che il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero della salute sono tenuti a
presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
predetta legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi
dell’art. 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, anche ai fini dell’attuazione delle misure di cui all’art.
74, del decreto legge 112 del 2008;
Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto legge n. 112
del 2008 che esclude dall’applicazione dell’art. 74 medesimo le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione;
Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti
interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’,
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le
finalita’ di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni
dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla
normativa vigente;
Visto il comma 17 del citato articolo art. 17, del decreto legge n.
78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3,
5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;
Viste le note delle Amministrazioni ed Enti con le quali chiedono
l’autorizzazione alla stabilizzazione di personale, ai sensi
dell’art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno
precedente, da cui devono essere decurtati gli importi relativi alle
unita’ cessate per mobilita’, e dei relativi oneri;
Considerato che l’onere previsto per le assunzioni non supera le
risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;
Ritenuto di accogliere l’urgenza rappresentata di assunzione a
tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale,
salvo specifiche deroghe espressamente previste dalla legge;
Tenuto Conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’
di posti in dotazione organica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell’art. 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto
2008, n. 133, sono autorizzate le assunzioni, mediante procedure di
stabilizzazione, di cui alla Tabella allegata al presente decreto, di
cui costituisce parte integrante, e nel limite delle unita’ di
personale e delle risorse finanziarie indicate per ciascuna
amministrazione. Sono, altresi’, autorizzate, come indicato nella
medesima Tabella, le assunzioni di n. 67 unita’ di personale
nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legge
23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni ed
integrazioni, in legge 23 aprile 2009, da effettuare previo
espletamento di procedure concorsuali.
2. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti
previsti dall’art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non
possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.
3. Rimane fermo, per le amministrazioni destinatarie, il blocco
delle assunzioni previsto dall’art. 17, comma 7, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78 come richiamato nelle premesse del presente
decreto.
4. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere
effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Sara’ cura delle
amministrazioni verificare il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa in materia di stabilizzazione, nel rispetto della Direttiva
del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche
amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007 e della circolare dello
stesso Ministro n. 5 del 18 aprile 2008. Le stesse amministrazioni
sono responsabili degli accertamenti effettuati e della regolarita’
delle assunzioni a tempo indeterminato che ne derivano.
5. Per le assunzioni di cui al comma 1 le amministrazioni sono
tenute, entro e non oltre il 31 marzo 2011, a trasmettere, per le
necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a
regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure
di stabilizzazione dovranno altresi’ fornire dimostrazione del
rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
6. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero Istruzione
universita’ e Ricerca, del Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali (ex Salute), del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero infrastrutture e trasporti (settore
infrastrutture), del Ministero dell’interno – Vigili del fuoco, del
Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri e del bilancio
dell’Ente nazionale dell’aviazione civile.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 17, foglio n. 284

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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