T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-06-2011, n. 5491 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Santa Marinella 12.7.2010, n.19/2010, è stato ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, al Sig. Serianni Renato, quale esecutore delle opere, ed al legale rappresentante di R.F.I. S.p.A., proprietaria dell’area di sedime, di demolire, entro gg. 90 dalla notifica, le opere edilizie abusivamente realizzate sul terreno sito in Santa Marinella, via dei Mari n. 4, distinto in catasto al foglio 8, particella 8 parte, consistenti in un’abitazione in muratura di 101,5 mq, di un’ulteriore abitazione staccata dalla precedente, realizzata con le medesime tecniche costruttive, di circa 28,5 mq, di un ripostiglio in legno e lamiera di circa 12 mq, di un ulteriore ripostiglio di circa 12 mq ed infine di vari locali in legno e lamiera, destinati a ricovero animali, per un totale di 80 mq, aventi l’altezza, i primi due, di 2,5 m circa e, tutti gli altri, di 2 m circa.

Detto provvedimento è stato impugnato con il ricorso in esame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) in via principale: violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.

La suddetta disposizione prevede che, in caso di realizzazione di opere abusive su suoli del demanio o patrimonio dello Stato o di Enti pubblici, l’ordine di demolizione debba essere indirizzato al responsabile e la demolizione debba essere eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile stesso. La trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni non avrebbe comportato la modifica del regime giuridico dei beni di sua proprietà, che resterebbe quello tipico dei beni riconducibili al cd. demanio accidentale. Ciò farebbe rientrare l’ipotesi verificatasi, qui in esame, quale rientrante nella previsione dell’art. 35 citato.

2) In via subordinata: violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Nella specie la RFI sarebbe del tutto estranea all’abuso, l’area interessata dallo stesso non sarebbe nella sua disponibilità, in quanto abusivamente occupata dall’odierno controinteressato, e tale Società avrebbe fatto invano tutto il possibile per riottenere la riammissione in possesso.

Il Comune di Santa Marinella, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Con ordinanza 21.10.2010, n. 4688, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, ed è stata fissata l’udienza pubblica del 7.6.2011 per la trattazione del merito.

La Società ricorrente ha depositato documentazione in vista di tale udienza pubblica, nella quale il gravame è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Con l’ordinanza individuata in epigrafe, oggetto del presente ricorso, si ingiunge la demolizione, ai dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di una serie di opere, realizzate dall’attuale controinteressato, occupante abusivo dell’area interessata dalle stesse, avente destinazione pubblica, di proprietà della Società ricorrente.

1.1 – Con il gravame proposto, la Società Rete ferroviaria Italiana intende contestare detto provvedimento non già nella parte in cui esso individua le opere in questione, qualificandole come abusive, bensì nella scelta, operata dall’Ente comunale, di colpire anche la medesima. Al riguardo, tale Società asserisce che si sarebbe integrata in concreto la fattispecie di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, che colpisce gli abusi eseguiti su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o di Enti pubblici, stante il carattere pubblicistico dell’area di che trattasi, essendo essa area ferroviaria, ed in via subordinata che, pur volendo sostenersi l’applicabilità dell’art. 31 del citato decreto, tuttavia essa ne rimarrebbe estranea e non ne avrebbe neppure la disponibilità per provvedere alla demolizione ingiunta.

1.2 – Il ricorso è fondato, per le considerazioni che saranno svolte di seguito.

2 – In proposito si rammenta preliminarmente che il codice civile, all’art. 822, inquadra, quali beni del demanio accidentale, le strade ferrate, ove appartenenti allo Stato.

2.1 – Essi erano affidati all’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, per l’esercizio del servizio ferroviario, senza che ciò rilevasse sull’assetto ferroviario.

2.2 – Con la trasformazione, nel 1985, di detta Azienda autonoma in Ente pubblico economico, non è, tuttavia, venuto meno il regime pubblicistico dei beni, in quanto destinati a servizio pubblico. Va poi evidenziato che la legge n. 210/1985, all’art. 15, richiedeva il consenso dell’Ente Ferrovie dello Stato, per far venir meno la destinazione dei beni al servizio pubblico.

2.3 – Successivamente tale Ente, per effetto dell’art. 1 del D.L. n. 386/1991 e dell’art. 18 del D.L. n. 333/1992, è stato trasformato in società per azioni.

Ciononostante, i beni serventi il servizio ferroviario hanno continuato ad integrare e tuttora costituiscono uno speciale regime di proprietà, di tipo pubblicistico, stante appunto il loro carattere funzionale rispetto all’esercizio di detto servizio.

3 – A fronte di quanto evidenziato, deve ritenersi applicabile alla specie l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e non già l’art. 31 del medesimo decreto, come, invece, è stato fatto, in quanto la realizzazione di opere abusive su area di proprietà della ricorrente Rete ferroviaria italiana, società che gestisce le infrastrutture facenti capo alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A., da parte di un soggetto terzo, impedisce o limita l’utilizzo dell’area stessa funzionale al servizio ferroviario.

4 – Il ricorso va, pertanto, accolto, potendosi prescindere dall’esame della censura dedotta sub 2) in via subordinata, ed il provvedimento che ne costituisce l’oggetto deve essere annullato.

5 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, ravvisandosi i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione della peculiarità della questione sottesa, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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