Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 22427

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Svolgimento del processo

Nell’ambito di un giudizio instaurato davanti al Tribunale di Aosta con atto di citazione notificato il 10 febbraio 1993 da Vi.

R. e V.R. nei confronti di V.L., quest’ultima, in via riconvenzionale, chiedeva che si procedesse alla divisione di beni in comproprietà con gli attori siti in (OMISSIS).

Con sentenza in data 8 ottobre 2004 il Tribunale di Aosta, per quello che ancora interessa in questa sede, procedeva alla divisione.

Vi.Ri. e V.R. proponevano appello.

V.L. proponeva appello incidentale, chiedendo, in particolare, che venisse accertato che era proprietaria dei 2/3 dei terreni circostanti l’edifico in comproprietà in (OMISSIS), con i relativi manufatti (autorimesse e parcheggio).

Gli appellanti principali replicavano deducendo che:

– l’edificio ed i terreni circostanti provenivano dall’eredità di B.A., che aveva disposto di essi con testamento in favore di Vi.Ri., V.L. e V.A..

– in tale testamento B.A. aveva disposto che "i terreni attorno alla casa di Verrand devono rimanere alla casa stessa e di proprietà indivisa";

– tale disposizione estendeva il condominio non solo sul fabbricato i cui singoli alloggi venivano assegnati agli eredi, ma anche sui terreni che contornavano tale fabbricato (su cui erano stati poi realizzati il parcheggio e l’autorimessa);

– con atto in data 4 ottobre 1984 V.A. aveva alienato a V.R. l’unico alloggio posseduto nel fabbricato in questione con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell’intero complesso;

– ne conseguiva che V.A. non avrebbe potuto alienare a V.L., con il successivo atto in data 12 marzo 1993, i propri diritti (pari ad 1/3) sui terreni adiacenti all’edificio.

Con sentenza in data 14 luglio 2008 la Corte di appello di Torino accoglieva l’appello incidentale sulla base delle considerazioni svolte dal C.T.u..

Contro tale decisione hanno proposto ricorso incidentale, con due motivi, Vi.Ri. e V.R..

Resiste con controricorso V.L..
Motivi della decisione

Con i duè motivi, da esaminare congiuntamente, con i quali si denuncia rispettivamente omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., i ricorrenti deducono che i giudici di merito, nella interpretazione del testamento di B.A. e della vendita tra V.A. e V. R. in data 4 ottobre 1984 – e specificamente nello stabilire se:

a) la testatrice aveva inteso stabilire che i terreni circostanti costituivano parte comune dell’edificio; b) se in tale vendita doveva ritenersi compresa anche la quota di proprietà della venditrice sui terreni circostanti l’edificio di cui faceva parte l’appartamento oggetto del trasferimento – si sono rifatti esclusivamente alle valutazioni del C.T.U., il che non è consentito, e comunque non hanno tenuto conto delle obiezioni formulate all’operato dello stesso.

I motivi sono fondati.

I giudici di merito, a prescindere dalla inesistenza della motivazione, essendo rinvenibile nella sentenza impugnata un semplice adesione alle conclusioni del C.T.U., senza neppure l’esposizione del problema interpretativo dallo stesso risolto, come correttamente rilevato dai ricorrenti, non hanno tenuto conto che, secondo quanto affermato da questa S.C., la consulenza tecnica è un mezzo istruttorie), ma non una prova vera e ove il giudice erroneamente:

commette al consulente lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti se tradotte in rilievi ed osservazioni specifiche e concrete (sent. 4 febbraio 1999 n. 996). Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per un nuovo escime, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio al altra sezione della Corte di appello di Torino, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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