DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 2010, n. 218

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 18-12-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 30 aprile 2007, n. 112;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare
gli articoli 1, comma 5, e 33;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo IV del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 122, comma 2, le
parole: «il comma 5 e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti: « , 125-septies».
2. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 123, comma I, le
parole: «parte I» sono sostituite dalle seguenti: «parte II».
3. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 124, comma 4, le
parole: «intenda procedere» sono sostituite dalle seguenti: «non
intenda procedere».
4. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-octies, comma 3,
le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: « comma
2».
5. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-novies, comma 1,
le parole: «Gli intermediari del credito indicano» sono sostituite
dalle seguenti: «L’intermediario del credito indica».
6. All’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 126, la parola:
«contraria» e’ sostituita dalla seguente: «contrarie».

Art. 2

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 3, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle
disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall’entrata in
vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di
tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i
finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti
disposizioni del Titolo VI e l’articolo 144 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e
le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorita’
creditizie.».
2. All’articolo 3 e’ aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente
Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine
indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente
decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione
dell’Organismo, la Banca d’Italia esercita nei confronti dei
mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in
attivita’ finanziaria i poteri previsti dall’articolo 128-decies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste
dall’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche
ai mediatori persone fisiche.».

Art. 3

Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e
7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8.
Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole:
«nullita’ indicate nel comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«nullita’ indicate nel comma 6»; il comma 5 e’ soppresso.
2. All’articolo 4, capoverso articolo 119, comma 4, ultimo periodo,
la parola: «addebitate» e’ sostituita dalla seguente: «addebitati».
3. All’articolo 4, comma 2, capoverso articolo 120, il comma 1 e’
rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 1 e il comma
1-ter come comma 1-bis.
4. All’articolo 4, comma 3, capoverso articolo 127, il comma 1 e’
rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 02, il comma 2
come comma 1, il comma 3 come comma 1-bis, il comma 4 come comma 2 e
il comma 5 come comma 3.
5. All’articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 1, dopo
le parole: «110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3» la parola:
«e» e’ soppressa.
6. All’articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 3-bis,
lettera a):
a) le parole: «117, commi 1, 4 e 7» sono sostituite dalle
seguenti: «117, commi 1, 2 e 4»; alla lettera b), le parole «117,
comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, comma 8»;
b) le parole: «125-bis, commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3».
7. All’articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 5-bis, la
parola: «octies» e’ sostituita dalla seguente: «novies»; dopo le
parole: «comma 4» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «primo
periodo».
8. All’articolo 4. capoverso articolo 144, comma 7, le parole:
«128-septies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-decies,
comma 2».

Art. 4

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono abrogati:
a) l’articolo 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13, commi
8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies,
8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) l’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2;
d) l’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102.
1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 4-bis, le parole: "al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo periodo,
dell’articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni";
b) all’articolo 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13, commi da
8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le parole: "presente
decreto" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e agli articoli
40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.".
1-quater. All’articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "ai sensi del comma 5-quater" sono
sostituite dalle seguenti: "per le violazioni dell’articolo
120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni."».
2. All’articolo 6, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto
entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita’ creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera
a) e’ aggiunta la seguente:
«a-bis) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. La Banca
d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza
di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole
o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono
essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di
moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari
finanziari."».
2. All’articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le
parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro
150.000».
3. All’articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2,
secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d’appello»
sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo
regionale competente».
4. All’articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3,
dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» e’ soppressa.

Art. 5

Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera
a) e’ aggiunta la seguente:
«a-bis) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: "2. La Banca
d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza
di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole
o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono
essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di
moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari
finanziari."».
2. All’articolo 8, comma 8, capoverso articolo 140, sostituire le
parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro
150.000».
3. All’articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 2,
secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d’appello»
sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo
regionale competente».
4. All’articolo 8, comma 11, capoverso articolo 145-bis, comma 3,
dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» e’ soppressa.

Art. 6 Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All’articolo 9, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e’ sostituito dal seguente: "3. Le societa’ di cui al comma 1 si costituiscono in forma di societa’ di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalita’ statistiche, la Banca d’Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo’ imporre alle societa’ di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.". All’articolo 7-ter della medesima legge e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all’articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V° del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".». 2. All’articolo 9, comma 8, capoverso articolo 199, comma 1, dopo le parole: «23 luglio», la parola: «1966» e’ sostituita dalla seguente: «1996».

Art. 7

Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All’articolo 10 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attivita’ diverse dalla
prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i
confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui
all’articolo 106, nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 o
nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4
settembre 2010, nonche’ le societa’ fiduciarie previste dall’articolo
199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a
operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli
adempimenti indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque
fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca
d’Italia continua a tenere l’elenco generale, l’elenco speciale e le
sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010;
fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono
essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e
8.
3. L’iscrizione nell’albo e negli elenchi, ivi comprese le relative
sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il
presente Titolo III e’ subordinata all’entrata in vigore delle
disposizioni attuative nonche’, per gli elenchi, alla costituzione
degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorita’ competenti
provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative e alla
costituzione degli Organismi al piu’ tardi entro il 31 dicembre
2011.».
2. All’articolo 10, comma 4, le lettere b) e c) sono sostituite
dalle seguenti:
«b) entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni
attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o
inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano
l’attivita’ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo
di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto. L’istanza e’ corredata
della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di
cui all’articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto legislativo;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al
comma 1, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo
106 o in quello di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che
esercitano attivita’ di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca
d’Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare
attivita’ riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 106 o in quello di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla
data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita’ di
intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l’attivita’
rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto;».
3. All’articolo 10, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e
155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi
iscritti.».
4. All’articolo 10, il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di
attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi
1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4,
continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del
presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto
legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi
gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad
eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5;
continuano altresi’ ad applicarsi le norme sostituite dall’articolo
9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L’articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile
1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni delle Autorita’ creditizie volte ad
assicurare la continuita’ delle segnalazioni relative ai crediti
cartolarizzati; le Autorita’ vi provvedono entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti
cessionari di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n.
130, l’articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
attuative indicate all’articolo 9, comma 3, del presente decreto.».
5. All’articolo 10, dopo il comma 8, e’ inserito il seguente:
«8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di
attuazione del presente Titolo III, l’articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4
settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7,
limitatamente all’attivita’ di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui
all’articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio
nei confronti del pubblico l’attivita’ di rilascio di garanzie quando
il garante e l’obbligato garantito facciano parte del medesimo
gruppo. Per gruppo si intendono le societa’ controllanti e
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonche’ le
societa’ controllate dalla stessa controllante.».
6. All’Articolo 10, il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. A decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative
che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni
legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione
separata dell’elenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite ai confidi iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno
riferimento ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti
nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai
soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si
applica l’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».

Art. 8

Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma
6, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il
secondo periodo del comma 1 e il comma 4.».
2. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma
8, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche: le parole:
«all’articolo 128-octies» sono sostituite dalle seguenti:
«all’articolo 128-undecies».
3. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma
8, secondo periodo, le parole: «all’esercizio» sono sostituite dalle
seguenti: «per l’esercizio».
4. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma
8, secondo periodo, la parola: «realizzati» e’ sostituita dalla
seguente: «realizzato».
5. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quinquies,
comma 1, lettera a), dopo la parola: «disciplina» le parole: «del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina» sono
soppresse.
6. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-sexies, comma
4, la parola: «alcune» e’ sostituita dalla seguente: «alcuna».
7. All’articolo 11, comma 1, capoverso 128-septies, e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«1-bis. La permanenza nell’elenco e’ subordinata, in aggiunta ai
requisiti indicati al comma 1, all’esercizio effettivo dell’attivita’
e all’aggiornamento professionale.».
8. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-duodecies,
comma 6, sostituire le parole: «del legale rappresentante» con le
parole: «al legale rappresentante» e, prima della parola:
«dipendenti», sostituire la parola: «dei» con la parola: «ai».
9. All’articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quaterdecies,
comma 1, dopo la parola: «gestione», e’ inserita la seguente: «dei».

Art. 9

Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All’articolo 16, comma 2, le parole: «Ai sensi degli articoli
128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2,» sono sostituite dalle
seguenti «Ai sensi dell’articolo 128-septies comma 1,».

Art. 10

Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141

1. All’articolo 19, comma 2, le parole: « , secondo procedure
definite dallo Statuto,» sono soppresse.
2. All’articolo 19, comma 2, dopo le parole: «sono scelti»,
sopprimere la virgola.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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