T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-06-2011, n. 5482 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale in data 15 febbraio 2007 e depositato il successivo 22 febbraio, parte ricorrente, che ha realizzato abusivamente un capannone ad uso artigianale ed annessi nell’agro del Comune di Campagnano di Roma, impugna l’atto di determinazione degli oneri concessori e degli interessi di mora, come in epigrafe indicato, dovuti per il rilascio della concessione in sanatoria, già richiesta con tre domande n. 1091, 1092 e 1093 presentate in data 1° marzo 1995. Espone di avere provveduto al pagamento dell’oblazione per un ammontare di Euro 7.501,71 e che il Comune gli ha richiesto la somma di Euro 62.564,34, senza rateizzazione, per come risulta dal provvedimento impugnato.

Avverso la determinazione in epigrafe egli deduce:

– violazione e falsa applicazione degli articoli 1219 e 1224 c.c.; prescrizione delle somme richieste a titolo di oblazione, oneri concessori e interessi di mora;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contrarietà dell’attività amministrativa del Comune di Campagnano di Roma ai principi generali dell’ordinamento;

– eccesso di potere sotto forma di insufficiente e/o erronea motivazione ai sensi dell’art, 3 della legge n. 241 del 1990;

– eccesso di potere sussistenza del pregiudizio attuale che ne deriverebbe dalla esecuzione forzata per le somme richieste e/ per il mancato rilascio della domanda di condono;

– eccesso di potere per la mancata ed insufficiente motivazione per la rateizzazione delle somme richieste con la determinazione comunale;

– violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990;

– violazione e falsa applicazione del combinato disposto della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 39, comma 10 della legge n. 724 del 1994 circa l’ammontare definitivo dell’oblazione e degli oneri concessori.

Conclude chiedendo la sospensione della determinazione impugnata e per il suo annullamento, in accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, ha controdedotto sulla eccezione di prescrizione, ha contestato tutte le doglianze ed ha rassegnato, infine, opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2007 è stata accolta la richiesta cautelare nei limiti dei richiesti interessi di mora.

Nelle more il ricorrente ha comunicato di avere provveduto al pagamento della somma relativa agli oneri concessori ed al saldo dell’oblazione, al netto degli interessi richiesti con l’atto impugnato, rilasciando pertanto il Comune il permesso in sanatoria n. 13 del 20 giugno 2007.

Pervenuta la causa alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010 il Collegio non l’ha ritenuta ancora pronta per la decisione, richiedendosi un’istruttoria.

Risultando eseguita l’istruttoria il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.

Con esso il ricorrente si oppone alla determinazione comunale di pagamento ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, della somma di Euro 62.564,34 di cui Euro 28.869,77 a titolo di oneri concessori ed oblazione ed Euro 33.694,58 quali interessi legali ai sensi dell’art. 39, comma 10 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Come accennato in narrativa una parte della pretesa è divenuta improcedibile, dal momento che il ricorrente, con memoria per l’udienza del 9 dicembre 2010, ha reso noto di avere corrisposto la somma di Euro 28.869,77 e che verificato ciò il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria n. 13 del 29 giugno 2007 per la realizzazione del capannone industriale senza titolo abilitativo.

Con la stessa memoria ha insistito invece per la illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi legali. In ricorso in particolare ha eccepito che anche gli interessi di mora – come pure gli oneri concessori e il conguaglio dell’oblazione che tuttavia ha poi pagato nel 2007 – si sarebbero prescritti entro 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di condono o tutt’al più entro dieci anni e siccome il Comune di Campagnano ha provveduto sulla stessa, presentata nel 1995, soltanto nel 2006 non potrebbero proprio essergli più richiesti; oltre tutto essi sono stati fatti decorrere dalla data di presentazione della domanda di condono e non da quella della comunicazione della debenza. In particolare gli interessi di mora possono essere richiesti solo dopo la notifica di un atto ufficiale dell’organo preposto che determini l’esatto ammontare degli oneri concessori e quindi dovevano eventualmente decorrere solo dalla data della determina sino al completo soddisfo.

Il Comune ha opposto che il procedimento di riscossione dei conguagli relativi ad oneri concessori ed oblazioni non interamente corrisposti ovvero ricalcolati in sede di istruttoria delle domande di condono è interamente disciplinato dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n., 724, il quale non prevede avvisi intermedi o formali costituzioni in mora tra l’accertamento della maggior somma dovuta e l’invito a corrispondere l’importo determinato successivamente dall’Amministrazione, essendo il relativo iter disciplinato dalla legge. Si è opposto alla eccezione di prescrizione di 36 mesi a fronte di carenze documentali che hanno determinato arresti nell’istruttoria, avendo dovuto richiedere integrazioni della documentazione all’interessato con note del 27 febbraio 1996, seguita a causa della sua mancata evasione da altra richiesta di integrazione a prot. n. 4606 del 14 aprile 2000.

A seguito della istruttoria ordinata dal TAR il Comune ha rappresentato di avere seguito la normativa interna nazionale al fine di determinare sia il conguaglio degli oneri concessori sia del calcolo degli interessi legali ed in particolare la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL.

3. Le argomentazioni del Comune possono essere del tutto seguite.

In punto di fatto va rilevato che al momento della presentazione della domanda di condono ai sensi dell’art. 39 della L. n. 724 del 1994, alla stregua del condono che l’ha preceduto di cui alla L. n. 47 del 1985, gli interessati dovevano corrispondere:

– l’oblazione nella misura fissa indicata nella tabella B allegata alla legge entro il 31 marzo 1995 (art. 39, comma 5 della L. n. 724/1994); è precisato che la restante parte dell’oblazione andava corrisposta in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995;

– una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d’uso, ove soggette a sanatoria; (art. 39, comma 9 della L. n. 724/1994); la norma precisa che "per il pagamento dell’anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l’oblazione" e cioè la prima rata entro il 31 marzo 1995 e le altre nei termini di cui sopra.

Poiché l’edificio realizzato dal ricorrente e per il quale egli ha presentato tre domande di condono in data 1° marzo 1995 consisteva in una nuova costruzione interamente abusiva, anche in parte adibita ad abitazione, egli avrebbe dovuto corrispondere non solo l’oblazione, come effettuato e dimostrato dalle ricevute di C/C prodotte in atti, ma anche l’anticipazione degli oneri concessori, mentre ciò non risulta egli abbia altrettanto effettuato, tanto vero che esibisce due ricevute di pagamento dei ridetti oneri concessori del 16 febbraio 2007, in date di molto successive a quella del 1° marzo 1995 di presentazione delle tre istanze di condono.

Di conseguenza, nella fattispecie trova applicazione l’art. 39, comma 10, ultimo cpv, della L. n. 724/1994 stante il quale "Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma – sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – comporta l’applicazione dell’interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute".

La incompletezza dell’istanza è pure dimostrata dall’altra circostanza, posta in evidenza dall’Amministrazione comunale sin dalla memoria di costituzione, secondo cui il ricorrente a fronte di due richieste di integrazione documentale una del 1996 ed una del 2000 e tra le quali vi era il nulla osta paesistico, non ha provveduto al riguardo.

La conseguenza di tali osservazioni è che la mancata completezza della istanza di condono al momento della sua presentazione, per come richiesto dalla legge, impedisce l’applicabilità della norma pure invocata da parte ricorrente sulla prescrizione di 36 mesi del conguaglio, rappresentando peraltro che detta prescrizione comunque non opera per gli interessi legali.

E ciò rileva anche al fine di contestare che il termine di decorrenza dei ridetti interessi legali possa essere fatto decorrere da un momento successivo a quello della presentazione delle domande di condono, atteso che da quella data l’interessato avrebbe dovuto corrispondere la quota parte degli oneri concessori, mentre non l’ha fatto.

Le altre censure che l’interessato propone, quali la violazione dei principi generali che devono presiedere ad una corretta attività amministrativa ai sensi dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990, dato che l’amministrazione si è decisa a concludere il procedimento di condono a distanza di undici anni dalla sua attivazione, il difetto di motivazione, come dimostrato da una scorretta determinazione degli oneri concessori e dalla inesistente valutazione del pregiudizio derivante dalla mancata rateizzazione delle somme dovute e da ultimo l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento appaiono superati dalla circostanza che il ricorrente ha provveduto al pagamento degli oneri concessori ed al saldo dell’oblazione per tutto l’ammontare indicato nel provvedimento impugnato. Nella misura in cui sono anche rivolte avverso la corresponsione degli interessi legali sono superati per la considerazione che, come pure opposto dalla resistente Amministrazione comunale, tutto il procedimento è regolato dall’art. 39 della L. n. 724/1994, laddove quest’ultima appare esservisi pedissequamente attenuta, sicché in particolare, in ordine alla relativa censura prospettata, nessun utile apporto sarebbe stato predicabile per effetto della comunicazione di avvio del procedimento, quand’anche il ricorrente l’avesse ricevuta.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va in parte dichiarato improcedibile in ordine alla parte del provvedimento di cui all’ingiunzione di pagamento del Comune di Campagnano di Roma a prot. 21424 in data 11 dicembre 2006 con cui è stato richiesto il totale degli oneri concessori ed il saldo dell’oblazione, perché il ricorrente ha provveduto al loro pagamento, come sopra chiarito e per il resto va respinto.

5. La soccombenza solo parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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