Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 17-06-2011, n. 24405 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 2/2/2010 dal Tribunale di Tivoli – Sez. Palestina in composizione monocratica con la quale era stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti di B.V., imputata dei reati p. e p. dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), perchè senza essere in possesso del prescritto permesso di costruire o di altro valido titolo abilitativo eseguiva lavori di costruzione di un manufatto in muratura di me 413, nonchè dagli artt. 83, 93, 94 e 95, in relazione alla normativa antisimica e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 67, 71 e 72 perchè realizzava dette opere in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato/accertato il 12 aprile 2006), per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta sanatoria (condono edilizio). Il ricorrente ha censurato la violazione di legge (art. 606, lett. b) per erronea applicazione dell’art. 531 c.p.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, L. n. 326 del 2003, art. 32 in quanto il giudice avrebbe omesso il doveroso controllo in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del condono edilizio, non solo quanto al pagamento dell’oblazione, ma all’esistenza dei requisiti di condonabilità delle opere per presenza di vincolo idrogeologico, come indicato nel capo di imputazione.

L’imputata ha presentato memoria ex art. 121 c.p.p., nella quale ha sintetizzato le conclusioni dello stesso consulente del Pm, il quale ebbe a riferire della presenza nella zona interessata dal manufatto del solo vincolo sismico, il quale consente la condonabilità dell’opera.
Motivi della decisione

Il ricorso del pubblico ministero non è fondato.

Il giudice ha dato atto in sentenza che nel corso del dibattimento era stato accertato che il manufatto in questione era stato realizzato in zona non interessata da vincolo idrogeologico e che erano sussistenti tutti gli altri elementi, soggettivi ed oggettivi, per la sanabilità dell’opera, quali la tempestività della presentazione della domanda, l’ultimazione dei lavori entro il 31 marzo 2003 e la volumetria consentita, oltre alla certificazione del Comune di San Cesareo, attestante che l’effettuato pagamento della somma dovuta per l’oblazione, valutata congrua.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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