T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-06-2011, n. 5534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione la società ricorrente, proprietaria di alcuni locali commerciali in Roma alla via Baldovinetti nn. 91, 93 e 95, da destinarsi all’attività di laboratorio di pasticceria e gelateria e di cucina, ha impugnato la nota del medico responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Rm/C con la quale è stato comunicato il diniego di rilascio dell’autorizzazione sanitaria nonché la nota del Direttore dell’U.O.T. della Circoscrizione XI del Comune di Roma del 28.7.2000 di diniego della certificazione del materiale termoisolante applicato.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di idonea motivazione e violazione del principio del giusto procedimento.

2. Eccesso di potere per violazione dell’articolo 54 del Regolamento di igiene del Comune di Roma, per incompetenza e per sviamento.

3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 97 della Costituzione ed eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio del giusto procedimento.

Ha concluso con la richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo operato dell’amministrazione.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio depositando comparsa di mera forma.

Si è costituita in giudizio l’ASL RM/C depositando memoria difensiva in data 11.10.2000, con la quale, dopo avere ripercorso le tappe della vicenda che interessa, ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso (insistendo, in particolare sulla circostanza relativa all’effettivo esercizio dell’attività di laboratorio di pasticceria da parte della ricorrente sin dal 1999, nonostante la mancanza dell’autorizzazione igienicosanitaria di cui trattasi) del quale ha chiesto il rigetto.

Con l’ordinanza cautelare n. 8389/2000 del 12.10.2000, questa Sezione – vista la propria ordinanza n. 1210 del 9.2.2000 sul ricorso rg. n. 18901/1999 nonché la nota dell’ASL RM/C avente ad oggetto il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione sanitaria – ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati "ai fini dell’attivazione del laboratorio di pasticceria, in attesa delle determinazioni comunali circa il rilascio dell’autorizzazione in questione".

Il Comune di Roma ha depositato, in data 1.4.2011, comparsa difensiva – con documentazione allegata – con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, nelle more della trattazione del presente giudizio, l’ASL RM/C ha provveduto al rilascio della richiesta autorizzazione sanitaria di cui al n. 1334 in data 12.12.2000, come comprovato dalla copia in atti, e, conseguentemente, il comune ha rilasciato le licenze per la somministrazione e per la ristorazione di cui ai nn. 4 e 5 del 25.1.2001.

La società ricorrente, con la memoria del 16.4.2011, si è riportata ai precedenti scritti difensivi, insistendo ai fini della condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità del rispettivo operato, quantificato nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa somma quantificata in via equitativa, richiedendo l’ammissione della prova testimoniale sui fatti di causa.

Alla pubblica udienza del 18.5.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

Sul merito del ricorso deve prendersi atto di quanto rappresentato concordemente dalle difese della società ricorrente e dell’amministrazione comunale in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso sulla domanda principale di annullamento, atteso che, come comprovato in atti, ed in precedenza già riportato, nelle more della trattazione del presente giudizio, l’ASL RM/C ha provveduto al rilascio della richiesta autorizzazione sanitaria di cui al n. 1334 in data 12.12.2000, e, conseguentemente, il Comune di Roma ha rilasciato le licenze per la somministrazione e per la ristorazione di cui ai nn. 4 e 5 del 25.1.2001.

Pertanto il ricorso, nella detta parte, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di un interesse attuale e concreto da parte della società ricorrente.

Residua, tuttavia, la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti, sulla quale la società ha insistito con la memoria di cui da ultimo, quantificandone, altresì, il relativo importo.

Al riguardo si premette che la pronuncia in rito con la quale viene dato atto che l’interesse del ricorrente è stato soddisfatto nelle more del giudizio con l’adozione dell’atto amministrativo in precedenza denegato non preclude al giudice di pronunciarsi anche sulla connessa azione di risarcimento dei danni conseguenti, contestualmente proposta, e conseguente alla ritenuta illegittimità dell’intera attività procedimentale dell’amministrazione.

In via ulteriormente preliminare, si rileva come oggetto del giudizio in trattazione sia esclusivamente il diniego di rilascio dell’autorizzazione igienicosanitaria e gli atti connessi concernenti il medesimo procedimento.

Nel caso di specie l’azione di risarcimento dei danni è stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e genericamente riferita ai danni ingiustificatamente subiti dalla stessa "a causa dell’eccessivo ritardo per la definizione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione sanitaria".

Con la memoria di cui da ultimo la ricorrente – premessa l’affermazione del nesso eziologico tra il mancato rilascio dell’autorizzazione richiesta e l’impossibilità dell’attivazione della propria attività -, ai fini della quantificazione dei detti danni, si è riportata alla documentazione in atti (e, in particolare, ai verbali delle sanzioni economiche elevate e dei provvedimenti di chiusura dell’attività) ed ha indicato la complessiva somma di euro 50.000,00 o quella maggiore o minore liquidata in via equitativa, chiedendo, altresì, l’ammissione della prova testimoniale al fine di addivenire all’esatta quantificazione degli stessi.

In particolare i capitoli di prova richiesti attengono a:

– la somma di euro 7.000,00 mensili per la locazione dei locali commerciali;

– la somma di euro 5.000 mensili per il pagamento dei leasing finanziari per l’acquisto dei beni strumentali;

– l’effettiva apposizione dei sigilli in data 6.9.2000.

Al riguardo valgono le considerazioni che seguono.

Dall’esame della documentazione depositata in atti dalle parti del giudizio, risulta che l’istanza di rilascio dell’autorizzazione sanitaria cui fare riferimento è quella presentata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 283 del 1962 dalla società ricorrente in data 10.3.1999; la detta istanza è stata, tuttavia, integrata, su richiesta dell’A.S.L., da parte della stessa società, da ultimo, con il deposito del certificato di abitabilità soltanto in data 4.11.1999.

Inoltre risulta in atti che l’A.S.L., a seguito del sopralluogo in data 14.1.2000, ha notificato alla ricorrente un’apposita diffida in data 10.2.2000 ai fini dell’eliminazione di alcuni rilevanti inconvenienti riscontrati in detta sede e che, soltanto nel successivo sopralluogo del 15.3.2000, è stato possibile verificare l’intervenuta ottemperanza alle dette ultime prescrizioni, facendo sempre salvo il deposito della documentazione prevista dall’art. 54 del regolamento comunale di igiene.

Da quanto esposto consegue che il periodo interessato dalla richiesta risarcitoria decorre al più dalla detta ultima data del 15.3.2000.

Tuttavia è, altresì, comprovato in atti che la società ricorrente ha in concreto svolto la propria attività almeno a decorrere dalla data del 6.8.1999 (vedi verbale di sopralluogo nella medesima data per gli inconvenienti causati dal gruppo cucina all’appartamento del piano superiore) e che la detta attività era ancora in corso di svolgimento almeno fino al mese di maggio 2000 (vedi esposto di un condomino all’A.S.L. di cui al prot. n. 462/9 del 25.5.2000) ed ancora fino al mese di settembre 2000 (verbale di sopralluogo della P.M. del 5.9.2000).

La società ricorrente deduce che, tuttavia, a seguito del detto ultimo sopralluogo, sono stati apposti i sigilli in data 6.9.2000.

Al riguardo si premette che, nella memoria di cui da ultimo, la ricorrente ha chiesto che venga disposto l’ordine di esibizione, nei confronti dell’amministrazione comunale, della documentazione attestante l’intervenuta apposizione dei sigilli, nella data indicata, con la quale sarebbe stata "data esecuzione alla determinazione dirigenziale (sospesa dal Tar con l’ordinanza n. 1210/2000)".

Tuttavia, è evidente che la lamentata apposizione dei sigilli è conseguenza degli esiti del sopralluogo effettuato nei giorni precedenti e dai quali è emersa "la presenza di due torri refrigeranti in corrispondenza delle finestre dell’appartamento… e, all’angolo tra l’attività commerciale ed il condominio, di una griglia con ventilatore che, in funzione, emettono rumori fastidiosi e calore".

L’apposizione dei sigilli, dunque, deve ritenersi conseguenza, non della impugnata determinazione dirigenziale, bensì della fastidiosa rumorosità degli impianti di refrigerazione scelti ed installati a cura della stessa ricorrente.

Da quanto esposto consegue che, per quanto attiene il periodo a decorrere dal 15.3.2000 e fino al 5.9.2000, la società non ha subito alcun concreto danno per l’impossibilità di svolgere la propria attività, essendo comprovato in atti che, invece, la suddetta attività, sebbene in assenza dei relativi titoli autorizzatori, è stata, tuttavia, in concreto svolta; per quanto attiene, invece, il periodo successivo e fino al 15.12.2000 (data di rilascio della richiesta autorizzazione igienicosanitaria), l’eventuale mancato svolgimento dell’attività appare imputabile esclusivamente alla condotta della stessa società ricorrente.

Ne consegue, altresì, che le medesime considerazioni valgono con riferimento alle ulteriori voci di danno indicate nella memoria di cui da ultimo e concernenti i canoni di locazione dell’immobile nonché i canoni relativi ai leasing finanziari contratti per l’acquisto dei beni strumentali all’attività; comunque, occorre rilevare, inoltre, che i capitoli della prova testimoniale richiesta concernenti le dette ultime due voci non appaiono ammissibili, atteso che la relativa documentazione scritta dovrebbe trovarsi nella piena disponibilità del legale rappresentante della società e da questi, pertanto, doveva conseguentemente essere esibita ed allegata agli atti del presente giudizio.

Per quanto attiene, poi, la voce di danno relativa alle sanzioni amministrative elevate nei confronti della società per avere esercitato la propria attività senza il previo rilascio del relativo titolo autorizzatorio di carattere igienicosanitario, non può se non rilevarsi come la richiamata circostanza sia imputabile esclusivamente alla condotta della società ricorrente che, pur consapevole della mancanza del richiesto titolo, ha, tuttavia, deciso, nonostante tutto, di attivare l’esercizio di cui trattasi; ne consegue che il danno economico, se di danno possa correttamente parlarsi, non può essere valutato alla stregua di un danno economico derivante in modo immediato e diretto dall’illegittimità dell’operato dell’amministrazione procedente.

Per le considerazioni che precedono, pertanto, la richiesta risarcitoria deve essere respinta in toto.

Attesa la peculiarità della vicenda, si ritiene di dovere disporre la compensazione tra le parti del presente giudizio delle relative spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e, per la parte che residua, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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