Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 22409 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nel 2004 il giudice di pace di Ferrara, pronunciando sulle domande risarcitorie relative ai danni riportati da E. ed F. A. e da R.M.G., rispettivamente conducente e proprietario di un ciclomotore e conducente/proprietaria di una bicicletta, a seguito dello scontro tra i due mezzi, ravvisò il paritetico apporto causale di ciascun conducente in ordine al sinistro verificatosi.

2. Con sentenza n. 1142, pubblicata il 18.9.2006, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Ferrara che, in parziale accoglimento dell’appello dei F., ha invece determinato nell’80% l’apporto causale colposo della R., adottando le conseguenti statuizioni di condanna.

3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la R., affidandosi tre motivi illustrati anche da memoria.

Gli intimati hanno nominato un difensore in vista della partecipazione alla discussione orale.
Motivi della decisione

1. Il Collegio ha raccomandato che fosse redatta una motivazione semplificata.

2. Col primo motivo la sentenza è censurata per ultrapetizione, per aver determinato nella percentuale dell’80% l’apporto causale della R., dei quali gli appellanti avevano chiesto l’affermazione della responsabilità esclusiva.

Il motivo è manifestamente infondato, giacchè non si verte in ipotesi di ultrapetizione ma di accoglimento solo parziale della domanda.

3. Il secondo motivo – col quale è dedotto ogni tipo di vizio della motivazione su fatto decisivo – è inammissibile, in quanto assolutamente non integra il momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, l’affermazione seguente:

"nel contesto probatorio raccolto dal primo Giudice e sopra illustrato non è dato sapere come il secondo Giudice abbia potuto ritenere prevalente la responsabilità della R. avendo egli omesso ogni motivazione in proposito". 4. Col terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per avere il giudice di secondo grado "fondato il proprio convincimento non su prove, bensì sulla maggiore verosimiglianza di un dichiarazione resa dalla sig.ra R. piuttosto che un’altra" e senza che dalla R. fosse stata data alcun prova liberatoria.

Il motivo è inammissibile per non pertinenza del quesito di diritto, col quale si domanda se sia applicabile l’art. 2054 c.c., comma 2, sulla responsabilità paritetica dei conducenti quando difetti altra prova, che invece era stata secondo il tribunale acquisita.

Non sussiste, dunque, il presupposto in fatto del formulato quesito di diritto, che non si attaglia al caso di specie.

5. Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza, avendo il difensore degli intimati partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200, di cui 1000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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