Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 20-06-2011, n. 24572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ni del PG Dott. Montagna Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.D., nella qualità di persona offesa dal reato, a mezzo del suo difensore, munito di procura speciale, ricorre in cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione emessa, in data 26.08.2010, dal GIP, presso il Tribunale di Reggio Calabria, nel proc. pen. nr. 3853/2010 RGNR e notificata a mani del procuratore il 10.09.2010.

Si denuncia violazione di legge in riferimento alla dichiarazione di inammissibilità di esso M. della sua opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M.. Il GIP ha affermato che il difetto di sottoscrizione dell’opposizione da parte dell’interessato renda inammissibile l’opposizione stessa. Si deduce che nel caso di specie la persona offesa aveva nominato proprio difensore, ai sensi dell’art. 101 c.p.p., che è senz’altro legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Si eccepisce, inoltre, la mancata fissazione di una udienza camerale onde consentire il contraddittorio tra le parti.

Da ultimo si denuncia vizio di motivazione, atteso che l’opponente aveva bene indicati i nuovi temi di indagine.

Con memoria depositata in termini il difensore di D.P.L. F.C. (verosimilmente l’indagato nel procedimento indicato) eccepisca la intempestività del ricorso per cassazione presentato dal M..

Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per essere stato presentato oltre i termini di legge.

Nella stessa intestazione del ricorso, presentato dal difensore di fiducia del M., munito di procura speciale rilasciata (come emerge dagli atti) il 14.05.2010, è indicato che l’ordinanza di archiviazione venne notificata a mani del difensore il 10.09.2010, il ricorso in cassazione risulta depositato presso la Cancelleria del GIP l’8 ottobre 2010.

Orbene, per quanto concerne il termine per la proposizione del ricorso, trattandosi di provvedimento pronunciato de plano, il ricorso è svincolato dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p., ma non per questo è esercitabile fuori dal rispetto di qualsiasi termine. Esso è esercitabile nel termine ordinario di dieci giorni, il quale però decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento (cfr. Cass. n. 17201 del 2009, n 741 del 2000; n 28613 del 2007; n 18666 del 2008).

Poichè nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad indicare la data dell’avvenuta conoscenza dell’atto, vale a dire il 10.09.2010, è di tutta evidenza la presentane del ricorso oltre il termine ora indicato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa equo fissarla in Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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