ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2010

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1º novembre 2010. (Ordinanza n. 3909).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 16-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010,
con il quale e’ stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio
della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si
sono verificati esondazioni dei corsi d’acqua, allagamenti e danni
alla viabilita’, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonche’ una
situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita’;
Ravvisata la necessita’ di disporre l’attuazione degli interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza nei territori
alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita
delle popolazioni ed il riavvio delle attivita’ produttive, nonche’
la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati
dall’evento in questione;
Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l’espletamento di
iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al
rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l’intesa della Regione Liguria con nota del 26 novembre
2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Liguria e’ nominato Commissario
delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi di
cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei
comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche
avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono
sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite,
all’accertamento dei danni, all’adozione di tutte le necessarie ed
urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai
predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita’
per l’avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza
delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le
loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria
competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione
delle strutture regionali, degli enti territoriali e non
territoriali, nonche’ delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un
piano degli interventi per il superamento dell’emergenza, ed
all’avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati
ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo
modalita’ definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali
interessati, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese
sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati
dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque
prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di
apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma
urgenza;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli
interventi di somma urgenza necessari, nonche’ per l’avvio dei primi
interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori
interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della
viabilita’, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di
pubblica utilita’, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza
che sono stati danneggiati, nonche’ per la stabilizzazione dei
versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei
corsi d’acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita’;
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per la ripresa delle attivita’ produttive ed economiche da
parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati
destinati ad abitazione principale;
f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio
ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d’intesa
con gli enti ordinariamente competenti le modalita’ per il loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati.
4. Il Commissario delegato e’ autorizzato a rimborsare le spese
sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza
alla popolazione, debitamente documentate.
5. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione
degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti
su ambiti territoriali gia’ interessati da altri eventi alluvionali.
6. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di
cui al comma 4 nei imiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica
utilita’ e costituiscono variante ai piani urbanistici, il
Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui
all’art. 1, comma 1, ove non sia possibile l’utilizzazione delle
strutture pubbliche, puo’ affidare la progettazione anche a liberi
professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui
all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3903 del 22 ottobre 2010 nell’ambito delle risorse di cui all’art.
5.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, per gli interventi di competenza, provvede
all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla
conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla
disponibilita’ dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente,
o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri,
visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma precedente, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi
dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora
entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito
positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e’ prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del
decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni ed integrazioni, la procedura medesima deve essere
conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In
caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso
espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita
conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla
convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di
motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed
opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la
decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in
deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui
termini sono ridotti della meta’.
5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e
degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il
decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.

Art. 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato,
debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed
impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa
Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi
sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle
spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a
legislazione vigente.

Art. 4

1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato provvede con i poteri di cui agli
articoli 4, 5, 6 e 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.
2. Il Commissario delegato, per le attivita’ di cui alla presente
ordinanza si avvale del supporto del personale di cui all’art. 11
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del
22 ottobre 2010.

Art. 5 1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, e’ stanziata la somma di euro 1.500.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale in favore del Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato puo’ utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonche’ ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita’ di cui alla presente ordinanza. 4. Il Commissario delegato e’ tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

1. Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento
della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente ordinanza, il crono programma delle attivita’ previste
nel piano di cui all’art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario
delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di
avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali
scostamenti, nonche’ indicando le misure che si intendono adottare
per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti
dal crono programma.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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