T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 21-06-2011, n. 5529

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, cittadina del Camerun, premesso di essere entrata in Italia munita di regolare visto d’ingresso e di essere in possesso di permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido fino al 18.4.2009 e di averne chiesto il rinnovo con istanza presentata mediante kit postale in data 9.4.2009, respinta con decreto del 16.10.2009, avverso il quale aveva presentato un ricorso gerarchico respinto con decreto del 25.1.2010 impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame presentata in data 26.3.2010.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; Mancanza di motivazione; Violazione dell’art. 30 del d.lvo n. 286/98 che prevede la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in altro titolo;mancata indicazione delle ragioni per cui gli elementi sopravvenuti prospettati non sono stati ritenuti meritevoli di considerazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.

Con ordinanza collegiale n. 1648 del 18.11.2010 sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti in data 23.12.2010.

In pari data l’Ufficio Territoriale del Governo rappresentava l’intenzione di revocare, in autotutela, il provvedimento impugnato, richiedendo all’Avvocatura dello Stato il proprio parere al riguardo.

In mancanza di tempestivo deposito del preannunciato atto di ritiro, con ordinanza n. 585 del 10.2.2011 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.

All’udienza pubblica del 28.4.2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura del difetto di motivazione in merito alla mancata valutazione delle ragioni che hanno impedito alla ricorrente di ricevere le comunicazioni relative alla convocazione presso la Questura territorialmente competente ed ivi rappresentare alcune circostanze sopravvenute (iscrizione all’Università dall’a.a. 2009/2010, residenza presso l’IDISU, certificazione degli esami sostenuti etc.) suscettibili di favorevole apprezzamento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo.

L’atto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno originariamente impugnato è infatti motivato con esclusivo riferimento alla mancata presentazione dell’istante alle convocazioni fissate per il 12.6.2009 ed il 30.7.2009, ed alla conseguente mancata produzione della documentazione necessaria per il rinnovo del titolo e le medesime ragioni sono poste a fondamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, respinto sulla base della considerazione che "l’interessata non ha esaustivamente giustificato la mancata risposta alle convocazioni della Questura di Rieti" e che "da accertamenti effettuati è risultato che la predetta non risulta essere residente in Fara Sabina, Via Aurelia n. 5 come dichiarato nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno".

Vero è che dalla documentazione agli atti non risulta che prima della presentazione dell’istanza di riesame, avvenuta il 19.3.2010, la ricorrente abbia rappresentato di non aver ricevuto le comunicazioni di convocazione in quanto allontanasi dal domicilio dichiarato per gravi motivi di salute e di famiglia, culminati nel processo di separazione avviato il 15.9.2009, nonché di aver sostenuto in data 30.8.2009 i test per l’iscrizione all’Università di Roma, e di aver ottenuto una residenza presso l’ISIDU, come da attestato in data 11.1.2010.

Tuttavia l’Amministrazione resistente non ha neppure smentito l’assunto della ricorrente che riferisce di aver comunicato telefonicamente all’autorità procedente le predette circostanze, nonostante fosse stata disposta istruttoria al riguardo con ordinanza collegiale n. 1648 del 18.11.2010, e di aver ricevuto assicurazioni sull’imminente adozione di un atto di ritiro del provvedimento impugnato.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, l’atto impugnato.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *