Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 20-06-2011, n. 24599 Giurisdizione ordinaria e speciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a C., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.
Svolgimento del processo

Il TdR di Firenze, con l’ordinanza di cui in epigrafe, ha rigettato le impugnazioni presentate dal difensore di H.A. avverso le ordinanze del 28.6.2010 e del 17.8.2010, con le quali il GIP Firenze aveva, a sua volta, rigettato la richiesta di revoca della custodia in carcere per difetto di giurisdizione.

A carico di H. è stato emesso m.a.e. con riferimento ai delitti ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

Secondo il Collegio cautelare, nè il legislatore sopranazionale, nè quello nazionale hanno espresso un principio chiaro circa il focus commissi delicti del reato transnazionale, con la conseguenza che, nel caso in esame, non può nemmeno essere ipotizzato il difetto di giurisdizione ex art. 20 c.p.p..

Ricorre per cassazione il difensore di H. e deduce violazione di legge e carenze dell’apparato motivazionale, per avere l’ordinanza del TdR ritenuto sussistente la giurisdizione dello Stato italiano (laddove sussiste quella dello Stato belga), sulla base di una erronea interpretazione degli artt. 3 e 15 della Convenzione e per essere detta ordinanza corredata di una motivazione apodittica e meramente apparente e, oltretutto, completamente svincolata dalle osservazioni difensive formulate con l’atto di appello. Invero, non può nemmeno ritenersi che il predetto provvedimento sia motivato per relationem, in quanto tale tipo di motivazione non può ridursi alla mera riproduzione dell’apparato motivazionale del provvedimento che è stato impugnato.

Il TdR, non formulano alcuna considerazione critica e non ha minimamente preso in considerazione le specifiche doglianze della difesa.

Di fronte al reato transnazionale, ovviamente è cruciale la identificazione dello Stato legittimato a jus dicere, non si tratta dunque di problema che possa essere liquidato, come fa il TdR, in poche, sommarie, inconcludenti battute.

Secondo la ipotesi di accusa, in Belgio si è verificata la "parte sostanziale" della preparazione e pianificazione e del "controllo della attività delittuosa contestata ad H.. L’associazione malavitosa avrebbe sede ad (OMISSIS) (presso la "(OMISSIS)").

In territorio italiano il "responsabile" della organizzazione sarebbe stato tale M.A., poi deceduto e sostituito dal fratello A.. Costoro avrebbero portato in (OMISSIS) il denaro, frutto della illecita attività.

E’ dunque quello Stato (nel quale H. è residente) e non l’Italia, che rappresenta, in ipotesi di accusa, la "centrale operativa" della attività criminosa.

Non è pertanto applicabile il criterio della ubiquità di cui all’art. 6 c.p., appunto perchè i delitti in questione hanno il carattere della transnazionalità e, dunque, la applicazione della legge nazionale è subordinata a determinate condizioni, indicate nel predetto art. 15.

Ebbene, nel caso in esame, erra il giudice italiano nella interpretazione dell’art. 15 della Convenzione, atteso che i delitti ascritti al ricorrente non rientrano tra quelli elencati nel predetto articolo e poi perchè non ricorrono le condizioni sopra ricordate.

Neanche resta integrato il c.d. "meccanismo della consultazione" tra Stati, che si attiva quando alla stessa persona sia addebitata la stessa condotta in più Stati.

Invero, nel caso in esame, si ipotizza che H. sia coinvolto in un traffico di kg 3,2 di cocaina, provenienti dal Belgio e sequestrati in Italia a un cittadino belga. Dunque, egli è indagato con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, aggravato ai sensi L. n. 146 del 2006, art. 4. Da qui il difetto di giurisdizione della AG italiana.

Con la istanza di revoca del provvedimento cautelare, era stata inoltre rappresentata la compressione del diritto di difesa che subirebbe H., trasferito dal suo Paese in Italia, privato della possibilità di partecipare personalmente al processo, ostacolato nella facoltà di difendersi provando, penalizzato dalla non conoscenza della lingua italiana.

Tutto ciò comporterebbe inevitabilmente, anche, violazione dell’art. 6 CEDU e art. 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Motivi della decisione

La censura relativa alle carenze dell’apparato motivazionale è fondata, atteso che detto apparato è, ad un lato, erroneo, dall’altro, tanto gracile e tautologico, da doversi ritenere meramente apparente.

Le altre censure restano assorbite.

Invero, la motivazione del provvedimento impugnato si articola in poche righe, nelle quali, come si è premesso, si sostiene: 1) che la Convenzione di Palermo non stabilisce principi chiari e norme altrettanto chiare in relazione alla determinazione del locus commissi delicti; 2) che, quindi, non è possibile neanche porsi problemi di giurisdizione, 3) che i singoli Stati sottoscrittori si sono impegnati a "prevedere in positivo" la propria giurisdizione in relazione alla categoria dei crimini trasnazionali "al fine di impedirne l’impunità".

In relatà, osserva questo Collegio, l’art. 15 della predetta Convenzione prescrive che ciascuno Stato deve adottare "le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione".

Viceversa, come si è anticipato, secondo il TdR, la determinazione della giurisdizione sarebbe questione di nessun rilievo, in quanto, in presenza di un reato transnazionale, ciascuno Stato-Parte avrebbe giurisdizione.

La giurisdizione, viceversa, deve essere determinata tenendo conto delle norme interne, eventualmente anche di quelle introdotte a seguito di recepimento dei trattati e delle convenzioni internazionali, in relazione alla struttura del reato (e, quindi al suo momento consumativo), come descritto dal legislatore.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Firenze.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame al Tribunale di Firenze; manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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