Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 20-06-2011, n. 24596

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

la.
Svolgimento del processo

A F.P. il Tribunale di Chieti, con la sentenza in epigrafe indicata, ha applicato la pena concordata di mesi tre di reclusione in continuazione con la pena di cui alla sentenza GUP Torino 13.4.1999.

F. è imputato dei delitti ex L. Fall., art. 216 e art. 223, comma 1 (capo A) e artt. 218 e 225.

Ricorrono per cassazione il difensore dell’imputato e il competente PG. Il primo deduce violazione dell’art. 157 c.p., in quanto il delitto di cui al capo B) era prescritto ancor prima della pronunzia della sentenza ex art. 444 c.p.p., nè la richiesta di applicazione di pena può valere come rinunzia alla prescrizione, che necessita di una esplicita dichiarazione di volontà.

Il secondo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 163 c.p., atteso che: 1) la sentenza relativa alla precedente condanna sulla quale è stata applicata la continuazione è stata erroneamente individuata, atteso che essa non è stata emessa nella data indicata dal Tribunale, ma il 23.1.2001 (ed è divenuta irrevocabile il 16.3.2001), 2) il Tribunale avrebbe dovuto revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, disposto con la predetta sentenza, in quanto, a seguito dell’aumento per continuazione, i limiti di cui all’art. 163 c.p. risultano superati.
Motivi della decisione

Il ricorso dell’imputato è fondato, quello del PG resta assorbito.

Le SS.UU. di questa Corte, con sentenza n. 43055 del 2010, ric. Dalla Serra, Rv 248379 hanno chiarito che la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti; essa, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione.

Meno che mai, evidentemente, può desumersi dall’adozione del rito ex art. 444 c.p.p. e segg..

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi per il corso ulteriore al Tribunale di Chieti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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