T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 21-06-2011, n. 5525 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il deducente, premesso di aver presentato il 22.2.2010 presso la Questura di Roma istanza di rilascio del permesso di soggiorno per "lavoro subordinato" a seguito della procedura di emersione, dopo aver sottoscritto il contratto di soggiorno, su cui la PA non si è a tutt’oggi pronunciata, chiede pertanto che sia dichiarata l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, per violazione e falsa applicazione art. 5, comma, 9 D. Lgs. 285/98 e dell’art. 2 legge 241/90, ed ordinato alla Questura di Roma di provvedere sulla medesima istanza, con condanna alle spese della PA.

Si è costituita in giudizio per resistere l’Amministrazione intimata.

Con atto depositato il 24.5.2011 il patrono del ricorrente ha rappresentato l’intervenuto rilascio del titolo autorizzatorio richiesto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed insistendo, comunque, per le spese.

Al Collegio non resta che dare atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso in esame.

Quanto alle spese, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il termine di 20 giorni entro cui il Questore deve rilasciare il permesso in parola, previo svolgimento di una complessa attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio del titolo in parola, è stato introdotto da una normativa assai risalente nel tempo ( Legge 6 marzo 1998, n. 40 e riportato dall’art. 5 comma 9, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 25.7.1998, n. 286) e risulta difficilmente sostenibile allo stato odierno, visto il notorio incremento delle pratiche da trattare.

In definitiva risultano sussistere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dà atto della cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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