Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 20-06-2011, n. 24595 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del Tribunale di Caltanissetta disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di R.M. per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione e porto d’arma da sparo, aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7. Il Tribunale della libertà confermava, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboranti L. P. e F. e della stessa p.l. B. G., imprenditore di (OMISSIS).

Il sequestro, secondo i giudici della cautela, era stato programmato in (OMISSIS) dai fratelli G.G. ed E., nel corso di una riunione cui presero parte E. A., il collaborante L. e R. (il P. si ricevette le confidenze della p.o., mentre F. fu informato della vicenda da L., dopo l’incontro di S. Giuliano Milanese).

R. contattò B. in un bar di Colonia, lo convinse a recarsi presso la sua abitazione, ove li attendevano quattro individui. Dopo la richiesta di 250mila marchi, il diniego della vittima e la violenta reazione di E. A., l’indagato fu inviato presso tale C., socio di B., a prelevare la somma, infine concordata, di 100mila marchi.

Ricorrono i difensori, reiterando l’eccezione di incompetenza territoriale: al riguardo il Tribunale assume che, ricorrendo l’ipotesi ex art. 9 c.p., comma 1 (delitto comune del cittadino all’estero), accertata la presenza dell’imputato nel territorio dello Stato, la competenza si radica in virtù dell’art. 10 c.p.p., che indica il criterio del luogo della residenza, dimora o domicilio, arresto o consegna dell’imputato e, in subordine, del luogo ove ha sede l’ufficio del p.m. che per primo ha scritto la notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p..

Il Gip, dal canto suo, afferma che ad analoga conclusione si perviene se si ritiene applicabile l’art. 6 c.p. (reato commesso in Italia) con la conseguenza che risulta comunque applicabile l’art. 9 c.p.p., comma 3.

La difesa eccepisce che a siffatta disposizione si ricorre solo dopo aver tentato l’applicazione dei primi due commi e che, quanto all’art. 10 c.p.p., vincolante è il terzo comma, che rinvia agli artt. 8 e 9, se il reato è stato commesso in parte all’estero.

Insomma, non si sfugge alla competenza del gip del Tribunale di Milano, poichè R. risiede a Niscemi, i fratello G. in provincia di Milano, E. in Germania.

Si deduce, poi, vizio di motivazione, rappresentando che R. ignorava le intenzioni dei correi, che egli tentò di opporsi all’uso della violenza e che si prestò a recarsi presso il C., sotto il controllo di altro sodale, che il fatto è stato commesso in epoca lontana.

Il ricorso è fondato.

L’art. 6 c.p. prevede che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.

Orbene, nella specie il piano criminoso è stato predisposto e concordato in S. Giuliano, per essere poi attuato in Germania. Il reato si considera, pertanto, commesso in territorio italiano, sicchè trovano applicazione, ai fini della competenza territoriale, gli artt. 8 e 9 c.p.p., del resto richiamati anche dallo art. 10 c.p.p., comma 3, inerente il reato commesso in parte all’estero.

Non potendo la competenza stessa essere determinata secondo le regole generali di cui all’art. 8 c.p.p., si applica l’art. 9 c.p.p., comma 1 (che dette regole suppletive), indicando come competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione od omissione.

Orbene, la parte di azione commessa in Italia è costituita dall’accordo preso dai correi in (OMISSIS), onde non viene in rilievo il criterio di cui al comma secondo, nè quello di cui al comma terzo della norma citata.

L’ordinanza impugnata va annullata, essendo competente alla adozione della cautela il gip del Tribunale di Milano.

Non va annullato il provvedimento cautelare genetico, supportato, contrariamente all’assunto difensivo, da congrua motivazione, vuoi in ordine al compendio indiziario, vuoi in riferimento alle esigenze cautelari (v. sez. 2^, cc. 27.6.07, n. 26286).

Gli atti vanno trasmessi al detto gip ai sensi dello art. 27 c.p.p..

La Cancelleria provvederà alla comunicazione ex art. 94 disp. att. c.p.p., nonchè al giudice "a quo".
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, dichiarando la competenza del GIP del Tribunale di Milano. Dispone che gli atti siano trasmessi al detto giudice ai sensi dell’art. 27 c.p.p. art. 94 disp. att. c.p.p.. Si comunichi il dispositivo al giudice a quo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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