T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 21-06-2011, n. 5524

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino burkinabè, premesso di aver presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato in data 23.11.2009, impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe con cui l’Unità di Dublino ha disposto il trasferimento a Malta per la disamina della sua domanda di protezione, in quanto aveva riscontrato, tramite il sistema EURODAC di rilevamento delle impronte digitali che l’istante aveva presentato analoga richiesta nel predetto Stato in data 2.8.2007.

L’Amministrazione ha adottato il provvedimento in parola, previo invio della richiesta di ripresa in carico del ricorrente a Malta in data 10.3.2010 e acquisita l’accettazione implicita di questa, in quanto ha ritenuto detto Stato un "Paese terzo sicuro", non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’articolo 3.2 del Regolamento Dublino II,

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione degli artt. 3 par. 1, 4 par. 5 del Reg. CE n. 343/2003; art. 3 par. 6 Convenzione di Dublino; art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28/7/51. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

2) Violazione degli artt. 16 par. 3, 4 par. 1 del Reg. CE n. 343/2003; dell’ art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28/7/51. Direttiva 2005/85/CE- D.lvo n. 251/07. D.lvo n. 25/2008- Contradditorietà tra le norme.

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Violazione dell’art. 36 del d.vo n. 286/98.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 3213 del 13.7.2010 l’istanza cautelare è stata respinta.

All’udienza pubblica del 12.4.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento a Malta in quanto Stato competente ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. CE ad esaminare la sua domanda di protezione.

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4 par. 5, 4 par. 1 e 16 par. 3 del Reg. n. 343/03.

Le censure sono infondate in quanto basate su un presupposto di fatto del tutto indimostrato: dette norme, infatti, escludono la ripresa in carico del richiedente asilo nel caso in cui questi si sia allontanato dagli Stati membri per oltre tre mesi, e quindi presuppongono che il richiedente asilo sia rientrato nel proprio paese o in un altro Stato non facente parte dell’U.E.

Nel caso di specie non è affatto dimostrato che il ricorrente si sia allontanato da Malta, sia rientrato in patria e si sia lì trattenuto per oltre tre mesi prima del suo ingresso in Italia, ma l’interessato ammette di esser entrato in Italia in provenienza da Malta e non da territorio extraeuropeo; sicchè l’art. 16 comma 3 invocato non risulta applicabile ed incombe su quello Stato membro valutare se vi siano o meno i presupposti per concedere al ricorrente la protezione in questione.

L’art. 3 comma 2 del Reg. CE n. 343/03, infatti, prevede che "Ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento".

Tuttavia detta possibilità costituisce un’ipotesi residuale ed è considerata un’eccezione dal D.P.R. 16/9/04 n. 303 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato ", dovendo l’Unità Dublino farne applicazione solo in presenza di particolari situazioni, come nel caso della Grecia, in cui sussistono pronunciamenti da parte di Autorità istituzionali internazionali nel senso di non disporre trasferimenti dei richiedenti asilo in Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II.

Per quanto invece riguarda lo Stato maltese non risulta al Collegio che alcuna autorità istituzionale europea abbia mai sospeso i trasferimenti in quello Stato per violazione dei diritti dei richiedenti asilo né risultano prese di posizione da parte di autorità ufficiali di Stati membri o di organizzazioni internazionali tali da comportare l’applicazione della clausola di cui all’art. 3 comma 2 del Regolamento Dublino II.

Al contrario in quanto Stato membro, quello Maltese deve essere considerato Stato sicuro per i cittadini di paesi Terzi, come ripetutamente affermato dalla Sezione in diversi casi analoghi (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 marzo 2011, n. 1905, 21 febbraio 2011, n. 1598; 17 maggio 2010, n. 11784 e 11790; 14 maggio 2010, n. 11332 e 11337; 19 febbraio 2010, n. 2603 e n. 2609).

Alle predette conclusioni non osta il particolare stato di salute del ricorrente, come documentato dal suo difensore, che non vale ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato, ma che potrà ben essere rappresentato all’Amministrazione sollecitando il ricorso alla clausola di sovranità (art. 3.2 del Reg. n. 343/03), come già suggerito nei precedenti sopra richiamati (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 maggio 2011, n. 3796).

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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