Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 20-06-2011, n. 24590

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Gip del Tribunale di Rossano dichiarava n.l.p. nei confronti di C.I. in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 1992, art. 95 perchè il fatto non costituisce reato.

Ricorre il P.G. presso la Corte d’Appello di Catanzaro, denunciando violazione di legge.

Il ricorso è fondato.

L’ufficio ricorrente menziona puntualmente la pronuncia n. 6591 resa dalle S.U. di questa Corte in data 27.11.08: "Integrano il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio".

Non è dubbio, pertanto, che la prevenuta sia punibile ai sensi della suddetta norma, per aver dichiarato falsamente di non aver percepito alcun reddito, pur essendo quello accertato (pari ad Euro 3242,00) inferiore a quello (di Euro 9.273,84, con l’aggiunta di Euro 3242,00) inferiore a quello (di Euro 9.273,84, con l’aggiunta di Euro 1.000 per ogni familiare convivente) previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio.

La sentenza impugnata va, dunque, va, dunque, annullata con rinvio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rossano per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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