T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-06-2011, n. 5490 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento.

La difesa di parte ricorrente con memoria in data 4.4.2011 ha dichiarato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse alla coltivazione del gravame in quanto

1)"…. con decreto rettorale n. 755 del 11.3.2011…. l’Università La Sapienza ha proceduto all’ autoannullamento degli atti di esclusione a suo tempo adottati, disponendo il rilascio del certificato e del diploma di abilitazione nei confronti di tutti coloro che a suo tempo hanno superato l’esame di Stato e dunque dei ricorrenti A., B., C., D.M., D., M., N., R., R., S. e S…..";

2) "….Con messaggio email 22.3.11……….. l’Ufficio Esami di Stato, su segnalazione del sottoscritto legale, preannunciando una rettifica del decreto 755/2011 ha comunicato l’avvenuto superamento dell’esame anche per i ricorrenti Cellerai e B..

3) Nei confronti dei restanti ricorrenti "…. i quali non hanno superato l’esame potrà evidentemente essere adottata una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse…."

Preso atto pertanto dell’avvenuto superamento delle prove di esame, e conseguentemente del conseguimento a pieno titolo dell’ abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, in applicazione dell’art 1 L.4/99 e dell’art 4 L.168/05, nei confronti dei ricorrenti A., B., C., D.M., D., M., N., R., R., S., S., C. e B. e della dichiarazione della difesa di parte ricorrente del sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere nei confronti dei restanti ricorrenti "…. che non hanno superato l’esame;

In tale situazione non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara l’improcedibilità del ricorso indicato in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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