Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-10-2011, n. 22548 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Livorno con sentenza n. 426 del 2007 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da G.C. contro l’ordinanza – ingiunzione n. 213/05 della Direzione Provinciale di Livorno, per essere stato depositato il 4.01.2006 nei confronti dell’ordinanza anzidetta notificata il 24.11.2005 e quindi oltre il termine di trenta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22.

Tale decisione, appellata dal G., è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 872 del 2008, fa quale ha ritenuto tardiva la produzione della copia della cartolina, relativa alla notificazione: ha considerato tale copia inidonea ai fini probatori ed ha osservato infine che da detta copia si rilevava che la notificazione era avvenuta in data 24.11.2005, mentre fa data di emissione del provvedimento era del precedente 9.11.2005. Il G. ricorre per cassazione con cinque motivi. La DPL non si è costituita.
Motivi della decisione

Va esaminato, avendo carattere prioritario, il quarto motivo del ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 8;

Al riguardo il G. contesta la sentenza di appello laddove afferma che dalla copia dell’avviso di ricevimento si rileva che la notificazione è avvenuta il 24 novembre 2005, che però costituisce la data di spedizione, mentre in data 6 dicembre 2005 il plico – depositato presso l’ufficio postale – risulta ritirato. Dal che, secondo il ricorrente, la tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data 4 gennaio 2006.

Il motivo è inammissibile, giacchè non è stata sollevata doglianza relativa ad error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, comportante nullità della sentenza o del procedimento, ma violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il che impedisce al giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti di causa.

La pronuncia di inammissibilità di tale motivo ha effetto assorbente delle censure contenute negli altri motivi, con cui si assume la tempestività del ricorso e l’erronea ripartizione dell’onere della prova (primo motivo), la tempestività del ricorso e la ritualità della produzione in appello di copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta dell’atto opposto (secondo motivo), la tempestività del ricorso e l’efficacia probatoria della copia fotostatica di documento non disconosciuto dalla controparte (terzo motivo), tempestività del ricorso e vizio di motivazione circa l’accertamento della data di notifica dell’ordinanza – ingiunzione, la data di spedizione e quella di ritiro del plico contenente l’atto opposto (quinto motivo). Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita l’intimata DPL di Livorno.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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