Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 20-06-2011, n. 24566

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

P.G. Dott. GERACI Vincenzo che chiede rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.A. ricorre in cassazione avverso l’ordinanza, in data 14.01.2011, del Tribunale di Genova – sezione del riesame – di rigetto dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del 15.11.2010 con cui il GIP del Tribunale di Savona non ha accolto l’istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Con un unico motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Tribunale ha erroneamente affermato che il ricorrente già sarebbe stato giudicato per il fatto oggetto della custodia cautelare, con sentenza ex art. 444 c.p.p., con condanna ad otto mesi di reclusione, mentre, in effetti, a suo carico non è stato alcun processo e quello relativo alla custodia cautelare in atti è ancora nella fase delle indagini preliminari.

In sostanza, poi, si censura il giudizio di inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari formulata dal Tribunale.

Il motivo esposto è manifestamente infondato sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile.

La doglianza, articolata in punto di adeguatezza della misura cautelare, non può, invero, trovare accoglimento avendo il tribunale ampiamente motivato sulla pericolosità sociale dell’indagato (apprezzando la gravita del reato, con riferimento alle modalità del fatto, commesso in concorso con altri due soggetti e con violenza sulle cose, oltre che a breve distanza di tempo dalla commissione di altro fatto – rapina -, per cui pende processo), evidenziandone un’indole aggressiva ed insofferente ai controlli, essendo il ricorrente già inottemperante dall’ottobre 2010 alla misura dell’obbligo di presentazione ai Carabinieri di Genova Sestri Ponente.

Il ricorrente vorrebbe, inammissibilmente, che questa Corte esercitasse un controllo di merito, attraverso una non consentita rilettura della vicenda e una parimenti non consentita rinnovazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità, effettuato dal giudicante in modo rispettoso del disposto normativo ( art. 275 c.p.p., commi 2 e 3).

Mentre, parimenti in modo corretto ed adeguato il giudicante ha motivato sulla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. Come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità.

Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente (ex pluribus, Cass., Sez. 1A, 14 maggio 2003, Franchi; più di recente, Cass., Sez. 2A, 22 giugno 2005, Pezzano).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’Istituto penitenziario perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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