T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-06-2011, n. 1601

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 15 marzo 2011 e depositato il 12 aprile successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Pavia che ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal medesimo ricorrente.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione o errata applicazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998, di carenza di istruttoria, illogicità e genericità della motivazione.

L’atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe stata concretamente valutata la pericolosità sociale del ricorrente e non si sarebbe tenuta in alcuna considerazione la sua attuale situazione familiare, stante anche il lungo periodo di permanenza in Italia.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 27 aprile 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Con l’unica censura di ricorso il ricorrente asserisce l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della mancata valutazione della sua effettiva pericolosità sociale e della sua situazione familiare, non tenendosi nemmeno conto del suo lungo periodo di permanenza in Italia (oltre dieci anni).

2.1. La censura non può essere accolta.

Va premesso che il provvedimento di diniego si fonda sul disposto di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 che afferma che "non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti…". Il successivo art. 5, al comma 5, prevede che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (…) e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

Essendo stato il ricorrente condannato per i reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti – con sentenza del Tribunale di Voghera del 5 novembre 2007 – il provvedimento del Questore rappresenta un atto dovuto, in quanto si tratta di reati c.d. ostativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò vale anche nel caso in cui la condanna non sia definitiva e sia stata, come avvenuto nella specie, irrogata tramite patteggiamento, come specificato dal sopramenzionato art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 24 aprile 2009, n. 2544).

Infatti va evidenziato che "il cosiddetto automatismo espulsivo "altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa"" (Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2008; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 giugno 2010, n. 1917).

2.2. Con riferimento alla situazione familiare del ricorrente, la stessa non può assumere rilievo nel caso di specie, sia in ragione della natura del permesso di soggiorno di cui si chiede il rinnovo – per lavoro subordinato – sia per la mancata dimostrazione della effettiva situazione familiare dello stesso ricorrente. Difatti, non è stato dimostrato, né in sede di ricorso, né in sede di procedimento amministrativo, che la sig.ra Ghanmi sia la coniuge del ricorrente (visto che dal documento di identità della stessa risulta residente in un posto diverso rispetto a quest’ultimo: all. 1 e 8 al ricorso) e che sia entrata in Italia tramite la procedura di ricongiungimento familiare.

2.3. Nemmeno l’asserita lunga permanenza in Italia del ricorrente può impedire il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto che tale elemento può essere valutato soltanto per le richieste di Carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, visto che unicamente in quel frangente sono previsti una serie ulteriore di requisiti che possono fungere da contrappeso all’eventuale isolatezza di episodi criminali (cfr. art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 25 novembre 2010, n. 7374).

3. In conseguenza di quanto sopra evidenziato, il ricorso va rigettato.

4. Le spese possono essere compensate in relazione alla natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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