T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-06-2011, n. 1598

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e 2011, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 10 maggio 2010 e depositato il 19 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento, notificato in data 11 marzo 2010, con cui il Prefetto della Provincia di Pavia ha disposto il rigetto dell’istanza prot. PPV/L/N/2009/101100 di emersione presentata dalla stessa ricorrente.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Il preavviso di rigetto che l’Amministrazione asserisce di avere comunicato all’interessata non sarebbe mai stato ricevuto né dalla ricorrente, né dal suo datore di lavoro.

Viene altresì dedotta la violazione dell’art. 1 ter della legge n. 102 del 2009.

Le condanne ritenute ostative all’accoglimento della domanda di emersione non sarebbero più efficaci a seguito della dichiarazione di estinzione dei reati pronunciata dal Tribunale di Milano in data 3 e 19 marzo 2010 (all. 2 e 3 al ricorso). Di conseguenza, sarebbero venuti meno gli elementi ostativi alla conclusione con esito positivo della procedura di emersione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 490/2010 sono stati disposti adempimenti istruttori a cura del Ministero resistente e, nelle more, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

In data 1 giugno 2010, in esito alla disposta istruttoria, è stata depositata la documentazione richiesta.

Con ordinanza n. 776/2010 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2011, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Va esaminata in via prioritaria la seconda censura con cui si sostiene che le pronunce del Tribunale di Milano in ordine all’estinzione dei reati per cui è stata condannata la ricorrente consentirebbero di concludere con esito positivo la procedura di emersione a favore della medesima ricorrente.

2.1. La doglianza è fondata.

La dichiarazione di estinzione dei reati pronunciata dal Tribunale di Milano ha fatto riferimento all’art. 445 c.p.p. che, al terzo comma, stabilisce che l’estinzione del reato "estingue ogni effetto penale" discendente dallo stesso.

Anche se con riferimento alla riabilitazione, il supremo Consesso della giustizia amministrativa ha stabilito che la stessa "estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna", compreso l’effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 268 del 1998 (Consiglio di Stato, VI, 3 agosto 2010, n. 5148; in senso diverso, tuttavia, Consiglio di Stato, VI, 25 settembre 2009, n. 5793), ciò rileva anche se una tale evenienza si verifica in corso di causa (implicitamente, Consiglio di Stato, VI, 3 agosto 2010, n. 5148).

Del resto, il regime applicabile nell’ambito della procedura di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno appare certamente estensibile anche alla procedura di emersione che ne ha mutuato gli elementi essenziali, in particolare in relazione all’automatica ostatività di alcune fattispecie di reato (cfr. l’art. 1ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102 del 2009 e l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, non si ravvisano ostacoli ad una positiva conclusione della procedura di emersione.

2.2. La fondatezza della predetta censura determina l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto con lo steso ricorso impugnato. La prima censura può essere assorbita.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altresì la rifusione del contributo unificato sempre a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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