T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-06-2011, n. 1597

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prile 2011, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 14 settembre 2000 e depositato il 13 ottobre successivo, il ricorrente ha chiesto: a) la dichiarazione di decadenza del provvedimento di sospensione cautelare del 13 luglio 1995 dell’Ospedale San Matteo, per mancata notificazione nei termini degli atti di contestazione del procedimento disciplinare; b) la revoca del provvedimento di sospensione cautelare e la riammissione in servizio e la corresponsione degli assegni non percepiti, con rivalutazione e interessi; c) la condanna dell’Azienda ospedaliera al risarcimento dei danni ingiusti arrecati allo stesso ricorrente, da liquidarsi in via equitativa.

La sospensione cautelare a carico del ricorrente sarebbe decaduta per diverse ragioni: la contestazione degli addebiti sarebbe stata effettuata da soggetti incompetenti, ossia dal Commissario straordinario e dal Direttore amministrativo, piuttosto che dal Coordinatore competente; gli atti istruttori anteriori alla contenzione non sarebbero stati effettuati dal Direttore sanitario; il procedimento non si sarebbe concluso nei 95 giorni previsti dalla normativa, ma sarebbe stato sospeso sine die.

Si è costituito in giudizio il Policlinico San Matteo di Pavia I.R.C.C.S., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2011, il Collegio ha dato avviso alla parte ricorrente sulla possibile dichiarazione di inammissibilità del ricorso per deposito oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000. In esito a ciò, il difensore del ricorrente ha chiesto termini a difesa.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare va affrontata la questione – ritualmente sollevata dal Collegio nel corso dell’udienza pubblica del 7 febbraio 2011 – di inammissibilità del ricorso per superamento del termine di proposizione del gravame previsto dall’art. 45, comma 17, del D. Lgs. n. 80 del 1998.

1.1. L’eccezione è fondata.

La norma in precedenza richiamata stabilisce che "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

1.2. Pertanto, per le questioni di pubblico impiego relative ad una periodo antecedente al 30 giugno 1998, per le quali fosse stato proposto ricorso, depositato dopo il 15 settembre 2000, è pacifico che sussista un difetto assoluto di giurisdizione, dovendo ritenersi che alla scadenza del termine anzidetto corrisponda la perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di questione nell’ambito delle controversie, attribuite in precedenza al Giudice Amministrativo, con riferimento al pubblico impiego (Consiglio di Stato, VI, 22 aprile 2008, n. 1849).

1.3. Il ricorso in oggetto risulta notificato in data 14 settembre 2000 e depositato il successivo 13 ottobre.

Secondo un filone giurisprudenziale che il Collegio condivide, "la decadenza dalla possibilità di adire il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, prevista dall’art. 45 comma 17, d.lg. n. 80 del 1998 (ora confluito nell’art. 69 comma 7, d.lg. n. 165 del 2001) in relazione a vicende attinenti al rapporto di impiego anteriori al 30 giugno 1998, si verifica allorché il ricorso sia stato depositato presso la segreteria del Tar in data successiva al 15 settembre 2000, atteso che, nel processo amministrativo, a differenza del processo civile, il rapporto processuale si costituisce con il predetto deposito ed è quindi in tale momento che il giudice amministrativo viene investito della controversia ed insorge per lui il poteredovere di provvedere sulla domanda e di pronunciare sul rito e sul merito del ricorso stesso" (T.A.R. Lazio Roma, III quater, 20 gennaio 2010, n. 641; cfr. anche Consiglio di Stato, V, 11 agosto 2010, n. 5634; Cassazione civile, SS.UU., 19 dicembre 2009, n. 26812; Consiglio di Stato, VI, 22 aprile 2008, n. 1849; T.A.R. Campania, Napoli, V, 8 febbraio 2011, n. 747; T.A.R. Lombardia, IV, 22 giugno 2010, n. 2119; in senso contrario, Corte costituzionale, ord. n. 213 del 2005 e, da ultimo, Consiglio di Stato, V, 26 gennaio 2011, n. 554).

1.4. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività nella sua proposizione.

2. In ragione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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