T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-06-2011, n. 1592

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto l’istante ha impugnato l’atto in epigrafe specificato sostenendone l’illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione sostenendo l’inaccoglibilità del ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza 6 luglio 20101 n° 681, questo TAR ha accolto la formulata domanda cautelare.

Con provvedimento 9 dicembre 2010 n° I00986294 la resistente Amministrazione ha accordato al ricorrente quanto da lui sostanzialmente richiesto con il ricorso.

Ciò stante, non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Quanto alle spese processuali si ravvisano giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al medesimo.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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