Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 20-06-2011, n. 24581

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta, ha assolto C.A. dall’imputazione di ingiuria ai danni di T.M.F. con la formula "perchè il fatto non sussiste".

In fatto era accaduto che nel corso dei lavori di una commissione d’esame il C., svolgendo funzioni di presidente della commissione, si fosse rivolto alla componente interna T. con le espressioni "hai rotto le scatole… non hai nemmeno uno straccio di professionalità"; e rivolgendosi agli altri docenti avesse chiesto come facessero a sopportarla.

Ha ritenuto quel collegio che, fra le espressioni oggetto dell’imputazione, l’unica idonea a configurare oggettivamente il delitto di ingiuria, cioè l’accusa di mancanza di professionalità, fosse priva di concreta valenza offensiva in relazione al contesto nel quale era stata proferita.

Ma proposto ricorso per cassazione la T., nella sua qualità di parte civile, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamenta una distorsione del tenore della frase presa in esame dal giudice di appello, nonchè l’omessa valutazione delle altre espressioni offensive, avuto particolare riguardo alla frase "hai rotto le scatole", con relativa allusione agli organi genitali. Si duole, altresì, che il giudice di merito non abbia tenuto conto del comportamento successivo del C., concretatosi in una missiva al dirigente scolastico contenente espressioni denigratorie nei di lei confronti.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il giudice di merito è pervenuto al giudizio di insussistenza del reato in esito a una scomposizione delle espressioni adottate dal C., che lo ha indotto a isolare le sole parole tradottesi, a suo dire, nel mero addebito di mancanza di professionalità.

Di contro l’intero sviluppo dell’aggressione verbale portata a più riprese alla T., così come accertato nella sentenza stessa impugnata, permette di constatare come l’affermazione "non hai nemmeno uno straccio di professionalità" (già di per sè dotata di una carica di sprezzante disistima ben superiore a quanto l’edulcorata parafrasi della Corte di merito faccia apparire) sia stata seguita in una successiva occasione dalla frase "hai rotto le scatole", nonchè dalla domanda rivolta in sua presenza agli altri colleghi, per sapere come facessero a sopportarla.

In ordine a queste ultime espressioni, cui il giudice di merito ha mostrato di non attribuire alcuna rilevanza, si richiedeva invece un’attenta valutazione al fine di chiedersi se la prima di esse non richiamasse, col suo contenuto allusivo, altre locuzioni ben più volgari e non comunicasse una nota di disprezzo per il decoro della destinataria; e se la seconda non s’indirizzasse all’umiliazione della persona cui si riferiva, così finendo per raggiungere a sua volta un risultato lesivo ben eccedente i limiti del diritto di critica.

Le vistose lacune motivazionali fin qui rilevate viziano la sentenza in guisa da imporne l’annullamento, peraltro ai soli effetti civili, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Quale giudice di rinvio viene designato il giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo il disposto dell’art. 622 c.p.p..

La statuizione sulle spese nei rapporti civili seguirà al definitivo.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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