Corte di Cassazione, sez. I, Sentenza 4 Novembre 2010 , n. 22500 La filiazione Il diritto di abitazione dei figli nella casa coniugale non è autonomo da quello dell’assegnatario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
1. Il sig. G. G., con citazione 16 marzo 2000, convenne dinanzi al tribunale di Milano la moglie separata sig.ra G. P. deducendo quanto segue. In data omissis essi coniugi avevano acquistato in regime di comunione legale un immobile sito in omissis; separandosi consensualmente, nel verbale di separazione del omissis, omologato il omissis successivo, era stata convenuta l’assegnazione dell’immobile alla sig.ra P. quale abitazione coniugale, l’obbligo di esso attore di pagare per intero il mutuo gravante sull’immobile e le spese ordinarie di condominio sino al giorno omissis. La sig.ra P., trascorsa tale data, aveva omesso di pagare la quota di mutuo e le spese condominiali su di lei gravanti, obbligando l’istante al relativo pagamento. Il sig. G. chiedeva quindi che fosse disposto lo scioglimento della comunione legale sull’immobile, con la condanna della convenuta al pagamento delle somme relative al mutuo e alle spese condominiali su dette. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande, domandando in via riconvenzionale la condanna del convenuto al pagamento delle somme arretrate dovutele a titolo di assegno di mantenimento. Chiedeva la compensazione fra i rispettivi crediti e debiti.
Il tribunale, con sentenza 7 febbraio 2003, accertato che per procedersi alla divisione doveva effettuarsi la vendita all’incanto dell’immobile, determinava la base d’asta, tenendo conto del diritto d’abitazione su di esso gravante in favore della sig.ra P., in euro 247.000.000 e dichiarava lo scioglimento della comunione. Determinava il credito del G. in euro 16.080,89, oltre interessi dalla domanda, e compensava sino a tale importo il credito della P. per assegni di mantenimento arretrati. La sig.ra P. proponeva appello e il sig. G. appello incidentale. Intervenivano i figli delle parti, S. G. F. G. e T. I. G., chiedendo la sospensione dell’esecuzione della sentenza e la rimessione della causa in primo grado, per difetto di contraddittorio nei loro confronti. Chiedevano, inoltre, che fosse accertata l’avvenuta trascrizione di un diritto di abitazione sull’immobile in questione, del quale erano titolari, opponibile ai terzi, condannando le controparti, ove la su detta opponibilità fosse negata, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. Il sig. G. eccepiva pregiudizialmente l’inammissibilità dell’intervento e nel merito chiedeva che fosse ordinato al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione effettuata dagli interventori. Rigettata l’istanza di sospensione, la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 18 giugno 2005, dichiarava inammissibile il su detto intervento, accertava che il G. si era accollato il pagamento per intero del mutuo e delle spese condominiali sino al omissis, riduceva le somme a lui dovute per tali titoli e la relativa compensazione, rigettava ogni altro motivo di gravame.
Il sig. S. G. ha proposto ricorso avverso tale sentenza, con atto notificato in data 15 settembre 2006 al sig. G. G. e in data 18 settembre 2006 alla sig.ra P. G.. Resiste con controricorso il solo G. G..
Motivi della decisione
1. Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso prospettata dal controricorrente sotto il profilo della mancanza d’interesse, per essere stato l’immobile oggetto della comunione legale fra i coniugi venduto all’asta e il ricavato diviso fra i comproprietari.
In proposito va infatti considerato che il ricorrente, nell’intervenire nel giudizio d’appello, aveva chiesto sia l’accertamento dell’opponibilità ai terzi – in forza dell’operata trascrizione, da lui stesso (oltre che dalla P.) effettuata, dell’atto di separazione consensuale intercorso fra attore e convenuta – del diritto di abitazione che asseriva essere stato costituito anche in proprio favore, sia la condanna delle controparti (nell’eventualità che tale opponibilità fosse disconosciuta), al risarcimento dei danni conseguenti alla vendita a terzi dell’immobile con pregiudizio del su detto diritto. Con la conseguenza che, avendo la sentenza impugnata dichiarato l’inammissibilità dell’intervento in appello dell’odierno ricorrente sulla base dell’accertamento che egli non era titolare del diritto di
abitazione in questione, e avendo altresì ordinato la cancellazione della trascrizione in suo favore del relativo diritto, risulta evidente che il suo interesse a ricorrere non è venuto meno con la divisione e vendita dell’immobile in questione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 155, comma 4, cod. civ., 344 e 404 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Si deduce che la Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile il suo intervento in appello, avrebbe errato nel disconoscere il suo diritto di abitazione sull’immobile oggetto della comunione legale, nascente dal verbale di separazione dei genitori in modo autonomo rispetto a quello del coniuge assegnatario di esso quale casa coniugale. In particolare, si deduce che in detto verbale la casa coniugale, per volontà delle parti, era stata assegnata alla “moglie e figli conviventi”, che all’epoca erano già maggiorenni, dovendosi intendere pertanto che i coniugi avevano inteso creare un autonomo diritto di abitazione in favore dei figli. A tale interpretazione, secondo il ricorrente, condurrebbe anche la clausola del verbale di separazione secondo la quale “le parti concordano di porre in vendita l’immobile… secondo le modalità e i tempi stabiliti nella separata scrittura dagli stessi sottoscritta in data odierna”. Scrittura con la quale era stato stabilito: “il sig. G. G. conferisce alla sig.ra P. G. procura irrevocabile a trattare la vendita del su detto immobile a un prezzo non inferiore a lire 500.000.000 e comunque per il suo attuale valore di mercato, libera al rogito. La presente procura ha validità dalla data odierna sino al omissis e potrà essere eventualmente rinnovata con accordo di entrambe le parti … omissis”. Ciò smentirebbe quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, e cioè che l’assegnazione della casa coniugale alla sig.ra P. sarebbe avvenuta in adesione al disposto dell’art. 155, comma 4, cod. civ., a tutela della prole, essendo ciò incompatibile con il rilascio della procura a vendere. Si deduce che il verbale di separazione, potendo contenere disposizioni anche in favore dei terzi, andrebbe interpretato nel senso che aveva disposto un diritto di abitazione in favore dei figli maggiorenni, ancorché in seguito non più conviventi con la madre.
Pertanto la sentenza impugnata avrebbe violato gli artt. 344 e 404 c.p.c., avendo negato che dovesse essere integrato il contraddittorio, già in primo grado, esistendo un litisconsorzio necessario sorto a seguito dell’attribuzione, con il verbale di separazione, di un diritto di abitazione sulla casa coniugale anche in favore dei figli, autonomo rispetto a quello della madre, attribuito ad essi “sine die”, e suscettibile di essere leso dallo scioglimento della comunione sull’immobile e dalla sua divisione. Ne conseguirebbe che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto inammissibile l’intervento del ricorrente in appello, così violando i su detti articoli del c.p.c., essendo il ricorrente legittimato all’opposizione di terzo, in quanto titolare di un diritto autonomo incompatibile con il disposto della sentenza di primo grado.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Va premesso che a norma dell’art. 344 c.p.c. in appello “è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404” e cioè dei terzi che potrebbero fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone che pregiudica i loro diritti. Tali terzi sono soltanto i titolari di un diritto autonomo rispetto a quello del quale si controverte, la cui tutela risulti incompatibile con la situazione giuridica che risulterebbe dalla sentenza pronunciata fra le altre parti (Cass. 18 maggio 2009, n. 11420; 13 marzo 2009, n. 6179; 25 maggio 2006, n. 12385; 23 maggio 2006, n. 12114; Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2003, n. 1997).
La sentenza impugnata ha negato l’ammissibilità dell’intervento in appello dei figli delle parti (e pertanto dell’odierno ricorrente, che agiva in tale sua qualità) negando innanzitutto che, sia in base al regime legale di assegnazione della casa coniugale, sia in base a quanto stabilito nel caso di specie nell’atto di separazione – interpretato con diffusa motivazione in relazione ai criteri interpretativi dei negozi giuridici – ai figli del coniuge assegnatario dell’immobile oggetto della comunione e della divisione spettasse un autonomo diritto di abitazione. Ad integrazione di tale “ratio decidendi”, la Corte d’appello ha poi affermato che, se anche si potesse ritenere che un simile diritto fosse stato costituito in favore degl’intervenienti, esso non li legittimerebbe comunque, alla
stregua del combinato disposto degli artt. 344 e 404 c.p.c., all’intervento in appello perché, essendo stato l’atto di separazione personale trascritto, detto diritto, pur essendo di natura personale, secondo la normativa vigente sarebbe comunque opponibile ai terzi acquirenti del bene oggetto del giudizio di divisione. A tale seconda “ratio decidendi” la Corte d’appello ne ha ancora aggiunta una terza, fondata sul rilievo che l’assenza di litisconsorzio necessario, in caso di divisione di un bene in comunione convenzionale (in base al disposto dell’art. 784 cod. civ.), fra proprietari condividenti e usufruttuari del bene, rende evidente l’assenza di un simile litisconsorzio nei confronti di chi si prospetti come mero titolare di un diritto personale di abitazione, e quindi vale a escludere, anche sotto tale profilo, un pregiudizio al preteso diritto del figlio.
Il ricorrente ha censurato, in relazione alla declaratoria d’inammissibilità del suo intervento in appello, solo la prima di tali “rationes decidendi”, senza peraltro alcun riferimento a violazione di principi legali di ermeneutica, ma allegando unicamente una diversa interpretazione che dovrebbe farsi discendere dalla clausola dell’atto di separazione che prevedeva che l’immobile sarebbe stato posto in vendita con il conferimento alla moglie assegnataria, con atto in uguale data, di procura a venderlo a un determinato prezzo ed entro una certa data. Il che già rende, sotto un primo profilo, il motivo inammissibile (Cass. 30 aprile 2010, n. 10554; 20 novembre 2009, n. 24539; 26 ottobre 2007, n. 22536) – dando luogo al formarsi del giudicato sull’accertamento dell’inesistenza del dedotto diritto di abitazione in favore degl’intervenienti sull’immobile in questione – non risolvendosi la censura formulata nell’allegazione di violazione di regole legali di ermeneutica ovvero di vizi motivazionali, bensì nella prospettazione di un’interpretazione alternativa (e oltre tutto scarsamente coerente proprio con la circostanza allegata). A tale profilo si aggiunge la mancata impugnazione delle altre due “rationes decidendi”, con la conseguenza che il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2668 cod. civ., in relazione all’ordine di cancellazione del diritto di abitazione trascritto anche dal ricorrente, contenuto nella sentenza impugnata. Si deduce al riguardo che nella sentenza impugnata si afferma che “con la pronuncia dell’inammissibilità dell’intervento deve anche essere pronunciato l’ordine di cancellazione della trascrizione effettuata dagli interventori, poiché ai sensi dell’art. 2668, comma 2, cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della medesima”. Tale statuizione sarebbe illegittima, perché l’art. 2668 c.c. prevede l’ordine di cancellazione della domanda giudiziale trascritta, ma nel caso di specie non era stata trascritta la domanda d’intervento, bensì il verbale di separazione consensuale omologato. La Corte d’appello avrebbe ordinato, illegittimamente, la cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione del ricorrente e non di una domanda. Inoltre l’art. 2668 cod. civ. prevede l’ordine di cancellazione in caso di rigetto della domanda e non nel caso di declaratoria d’inammissibilità di un intervento, in cui non vi è alcun valido accertamento sull’esistenza o meno del diritto di abitazione preteso dal ricorrente, che potrebbe promuovere un autonomo giudizio in proposito, non sussistendo alcuna preclusione al riguardo.
Il motivo è infondato.
Vero è, infatti che questa Corte (Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2007, n. 3840), ha statuito che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi”, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, queste non costituiscono accertamento suscettibile di dar luogo a giudicato sul merito. Ma tale statuizione non è applicabile al caso di specie, in cui l’accertamento dell’esistenza del diritto di abitazione degl’intervenienti sull’immobile oggetto di comunione fra i coniugi e di divisione era stato da essi richiesto quale presupposto di ammissibilità dell’intervento, ai sensi dell’art. 344 c.p.c. e tale accertamento è stato effettuato dalla Corte d’appello, con esito negativo e con statuizione da essi impugnata in questa sede con il primo motivo, ma con censure – come sopra si è detto – inammissibili in questa sede, con il conseguente formarsi del giudicato su di esso. Nel caso di specie, infatti, l’accertamento su detto non era ultroneo, bensì pregiudiziale alla
declaratoria d’inammissibilità, e un’interpretazione costituzionalmente orientata in base ai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata enunciati dall’art. 111 Cost. induce ad affermare che su tale accertamento, richiesto dagl’intervenienti e svoltosi in contraddittorio con le controparti, si è formato il giudicato, così da doversi ritenere ultronea un’ulteriore cognizione giudiziaria sul medesimo oggetto.
Parimenti, essendo l’ordine di cancellazione della trascrizione relativa al diritto accertato come inesistente, contenuto nella sentenza impugnata, conseguente a tale definitivo accertamento, esso deve ritenersi legittimamente adottato in applicazione analogica dell’art. 2668 cod. civ. Tale norma, infatti, demandando al giudice che accerti l’infondatezza della domanda trascritta di disporre, anche d’ufficio, la cancellazione della sua trascrizione, a maggior ragione deve ritenersi gli consenta di disporre la cancellazione della trascrizione di un atto nei limiti in cui da esso risulti un diritto accertato dalla sentenza come inesistente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro quattromiladuecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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