T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-06-2011, n. 1586

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 28 aprile 2011 e depositato il successivo 5 maggio, il ricorrente ha impugnato: a) i giudizi di idoneità al servizio militare incondizionato e di idoneità "all’impiego fuori area in T. O. di qualsiasi intensità" formulati dalla Commissione Medica di Seconda Istanza di Milano in data 1 marzo 2011, del processo verbale n. 74/11 ad essi riferito e della nota in pari data prot. CLCM2MI/454/PML, con la quale gli stessi sono stati comunicati; b) tutte le valutazioni effettuate dalla Commissione Medica di Seconda Istanza di Milano nella seduta del 1 marzo 2011; c) il verbale n. 349 del 21 dicembre 2010, contenente il giudizio di idoneità "al servizio militare incondizionato ed all’impiego all’estero", formulato dalla Commissione Medica Ospedaliera Prima del Ministero della Difesa – Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano; d) tutte le valutazioni riguardanti il medesimo ricorrente effettuate dalla Commissione Medica Ospedaliera Prima di Milano nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2010.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione della direttiva del Comando Logistico dell’Esercito, Dipartimento di Sanità – Ufficio Organizzazione Sanitaria, approvata il 18 marzo 2009, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e difetto assoluto di istruttoria e motivazione.

L’attestazione della idoneità del ricorrente allo svolgimento della missione in territorio afghano sarebbe in contrasto con i criteri dettati dalla direttiva sopra menzionata, vista la sua astrattezza e la mancata considerazione dell’effettiva missione cui sarebbe destinato il predetto ricorrente. Difatti le diverse patologie da cui sarebbe affetto il Ten Col. Nativi, e confermate dalle stesse Commissioni mediche, non sarebbero state affatto considerate e si sarebbe provveduto, in modo apodittico, a dichiarare l’idoneità del ricorrente all’impiego all’estero, anche in teatri operativi di qualsiasi intensità. Il tutto in contrasto con l’obbligo sancito dalla Direttiva di motivare in modo analitico ogni giudizio medicolegale e di indicare se l’inidoneità possa consentire un impiego in teatri operativi a basso rischio. Infine, non sarebbero stati riscontrati i motivi di doglianza avverso la decisione della Commissione Medica di Prima Istanza.

Inoltre vengono dedotte le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà manifeste e difetto di motivazione.

La Commissione Medica di Seconda Istanza avrebbe espresso il proprio giudizio prima del termine fissato per ricevere l’esito degli ulteriori esami specialistici cui il ricorrente si sarebbe sottoposto, non tenendo conto dei risultati di questi ultimi e quindi assumendo una decisione viziata da difetto di istruttoria e motivazione. Oltretutto la validità quadrimestrale del giudizio di idoneità scadrebbe all’inizio di luglio 2011, con la conseguente necessità di procedere ad una nuova visita medica prima della partenza prevista per l’inizio di agosto 2011.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 24 maggio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla difesa erariale, in quanto gli atti impugnati – nella specie le decisioni delle Commissioni mediche – sarebbero di natura endoprocedimentale e quindi non avrebbero efficacia lesiva.

1.1. L’eccezione è fondata.

La Commissione medica, sia di prima che di seconda istanza, ha la funzione di fornire un parere all’Amministrazione sull’idoneità dei soggetti sottoposti al suo esame in ordine allo svolgimento di determinate attività. Nel caso di specie, la Commissione è stata chiamata a stabilire l’idoneità del ricorrente – Tenente Colonnello Medico dell’Esercito – all’impiego in operazioni di guerra da svolgersi in Afghanistan, a partire dal mese di agosto 2011.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, che il Collegio condivide, "l’intervento dell’organo medico – legale risponde a finalità di carattere tecnico e ad esigenze di ordine istruttorio, laddove la determinazione potenzialmente lesiva dell’interesse del dipendente è unicamente quella dell’amministrazione di appartenenza che resta competente ad adottare l’atto finale del procedimento. Pertanto, in quanto atto di natura endoprocedimentale privo di concreta lesività, il parere della Commissione Medica è insuscettibile di autonoma impugnazione" (T.A.R. Campania, Napoli, VI, 16 aprile 2010, n. 1994; da ultimo, in un caso similare, Consiglio di Stato, I, parere 18 gennaio 2011, n. 225).

1.2. Ciò determina l’inammissibilità del ricorso.

2. L’arresto della controversia ad una fase preliminare all’esame del merito induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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