Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-06-2011, n. 24555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.R. ricorre per cassazione contro la sentenza 28 maggio 2010 con cui il Tribunale di Pisa in composizione monocratica, su accordo delle parti, aveva applicato la pena di UN anno di reclusione ed Euro 3.000 di multa, esclusa la recidiva contestata in relazione all’imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 – bis, art. 61 c.p., n. 11 – bis (detenzione a fini di spaccio di eroina, cocaina ed hashish), concessa l’attenuante speciale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Lamenta l’imputato il difetto di motivazione in ordine sia alla doverosa valutazione della mancanza dei presupposti di applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. sia alla ritenuta congruità della pena, invocando l’annullamento della impugnata sentenza.

Con requisitoria in atti il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinunzia.
Motivi della decisione

Va rilevato che in data 13 dicembre 2010 era pervenuta nella cancelleria di questa Corte la rinunzia al ricorso, resa dall’indagato all’ufficio matricola del carcere di Pisa, qui trasmessa da detto ufficio.

Attesa la ritualità formale di detta rinunzia, non resta al Collegio che prenderne atto agli effetti del disposto dell’art. 591 c.p.p., lett. d), precluso allo stato ogni ulteriore esame nel merito, del proposto ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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