T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 21-06-2011, n. 1134 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato l’11.1.2011 P.V., premesso di avere presentato all’Inail apposita istanza per l’assegnazione in locazione di un alloggio ad uso abitativo nel complesso immobiliare Tre Torri di Palermo; che le procedure di assegnazione si erano concluse e che egli ne era stato escluso, senza conoscere quali criteri fossero stati utilizzati; che pertanto aveva presentato istanza di accesso agli atti in data 4.2.2009; che l’Inail aveva risposto sostenendo che i criteri erano stati stabiliti dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo; che la successiva istanza del 17.6.2009 era stata rigettata dall’Amministrazione che l’aveva ritenuta una "duplicazione" della precedente; che, avendo la DIA risposto che i criteri erano stati fissati dall’Inail, egli aveva nuovamente presentato istanza di accesso in data 28.10.2010, istanza nuovamente rigettata; tutto quanto sopra premesso, ha chiesto al Tribunale adito di accertare l’illegittimità del rifiuto di ostensione opposto dall’Amministrazione e di emanare il conseguente ordine di esibizione.

Con memoria depositata il 21.1.2011 si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità della domanda e per mancata indicazione dei documenti; l’inammissibilità per insussistenza di una posizione sostanziale legittimante l’accesso; nel merito la sua infondatezza.

All’adunanza camerale del 5.5.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile per intervenuta decadenza ex art. 25 legge 241/1990.

E’ noto che "l’art. 25, l. n. 241 del 1990, nel fissare il termine di trenta giorni (decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego e dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti della P.A. e nel qualificare in termini di diniego il silenzio serbato sull’accesso, prevede un termine per l’esercizio dell’azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza; la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, sicché è inammissibile un ricorso avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini" (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 04/11/2010 n. 3862;.TA.R. Puglia Bari, Sez. II, 08/10/2010, n. 3546; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 aprile 2006 n. 7).

Alla luce delle considerazioni che precedono, avendo il ricorrente riproposto una domanda di accesso in sostanza identica ad altra già formulata il 17.6.2009, rigettata e non impugnata, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Solo per completezza di motivazione, osserva il Collegio che il ricorso sarebbe anche inammissibile per mancata indicazione specifica dei documenti da ostendere, avendo il ricorrente richiesto all’Amministrazione di conoscere "i criteri di assegnazione", mentre è noto che "il diritto di accesso è finalizzato a consentire, a chi sia titolare di un apprezzabile interesse, la conoscenza di documenti fisicamente individuati ed esistenti presso l’Amministrazione che li ha formati, non già ad ottenere dalla stessa mere notizie o informazioni" (T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, 10 dicembre 2008, n. 2096)

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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