Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-05-2011) 20-06-2011, n. 24602 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il TdR di Bari, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la istanza di riesame proposta nell’interesse di S.L., sottoposto a indagini e a misura cautelare intramuraria con riferimento ai delitti ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Ricorre per cassazione l’interessato e deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, nonchè erroneità, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione. L’ordinanza in questione contiene ampi rinvii al provvedimento cautelare impugnato. In tal modo, il TdR si è sottratto all’obbligo di motivazione. Le dichiarazioni del collaborante L.P., a tutto voler concedere, indicano il S. come un semplice spacciatore. In tal senso militano anche le dichiarazione dei due tossicodipendenti P. e Li..

I contatti con B.S., ritenuti sintomatici della appartenenza del ricorrente alla societas sceleris, sono ampiamente giustificabili dalla relazione di amicizia e vicinato tra i due.

La interpretazione delle conversazioni telefoniche è arbitraria atteso che nessun linguaggio criptico fu adoperato dall’indagato, che, quando parlava di metri, effettivamente si riferiva a tale unità di misura. L’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 non può essere ipotizzata solo sulla base della occasionale presenza del S. quando il B. tenne comportamenti ritenuti sintomatici della sua "mafiosità".
Motivi della decisione

Solo l’ultima censura articolata dal ricorrente (quella con la quale contesta la sussistenza della aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7) è fondata; le altre sono inammissibili per manifesta infondatezza e perchè articolate in fatto.

A carico di S. sono state valutate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia L., che lo ha indicato come persona coinvolta nello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al contenuto delle conversazioni intercettate. Nel corso di tali conversazioni, secondo la interpretazione fornita dal Collegio cautelare, l’indagato concordava con il B. i quantitativi e le modalità di consegna dello stupefacente. Sono quindi state valutate le dichiarazioni di alcuni "acquirenti" ( P. e Li.), i quali, non solo, hanno ammesso di avere acquistato sostanza stupefacente dal S., ma hanno precisato che costui si accompagnava frequentemente a personaggi, che, in ipotesi di accusa, appartengono al sodalizio criminale creato per "trafficare" la droga.

Il ricorrente contesta la correttezza della interpretazione del "linguaggio" adoperato nel corso delle conversazioni, ma è noto che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la vantazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (ASN 200917619-RV 239724).

Nel caso di specie, detta – non illogica – interpretazione non solo sussiste, ma, ritengono i giudici del merito, trova riscontro come si è detto, anche nelle parole di P., Le. e L..

Quanto, viceversa, alla contestata aggravante, il TdR ritiene che la sua sussistenza sia provata dal fatto che S. fu presente, in compagnia del B., sia quando costui fece fuoco sul L., sia quando minacciò i Carabinieri in servizio nel comune di (OMISSIS).

Ebbene, è evidente che entrambe le circostanze sono sintomatiche della, del resto aliunde provata, "vicinanza" tra i due, ma non stanno, di per sè sole, a testimoniare che la attività della struttura criminale costituita per acquistare e smerciare sostanze stupefacenti fossero condotte con metodo mafioso o nell’interesse di una associazione di stampo mafioso.

In ordine alla sussistenza di tale aggravante, dunque, il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bari; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Cancelleria provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente alla aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bari; dichiara, nel resto, inammissibile il ricorso;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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