Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 20-06-2011, n. 24569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il tribunale ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di una somma di denaro sequestratagli nell’ambito di procedimento penale che lo vedeva indagato del reato di cui al d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73: somma di denaro che si assumeva fosse il provento dell’attività di spaccio contestatagli.

Il tribunale si soffermava, escludendone la rilevanza, sugli argomenti difensivi prestito del denaro; provenienza del denaro da attività lavorativa.

Con il ricorso ripropone detti argomenti sostenendo, sul punto, la nullità dell’ordinanza per carenza e manifesta illogicità della motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l’espresso disposto dell’art. 325 c.p.p., comma 1, solo "per violazione di legge". Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): in particolare, non possono formare oggetto di ricorso le censure dirette a evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione. Può essere dedotta, invece, soltanto la "mancanza assoluta", o "materiale", della motivazione perchè solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, che prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dell’art. 111 Cost., commi 6 e 7; tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può comunque ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela (tra le tante, Sezione 4^, 16 dicembre 2009, Minuti, non massi mata).

Qui, a fronte di una motivazione ampiamente esauriente, giusta soprattutto il fatto che trattasi di provvedimento cautelare, le doglianze si risolvono in opinabili censure di merito, che ripropongono argomenti difensivi che vanno addotti piuttosto nella competente sede di merito, ma non possono trovare ingresso davanti al giudice di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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