T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 1069 U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente premettere in fatto di essere titolare di una struttura preaccreditata per le prestazioni specialistiche di radiodiagnostica nonché per la macroarea di cardiologia e per la macroarea di laboratorio. Con raccomandata del 26 giugno 2009 la società ha chiesto alla ULSS n. 12 il parere preventivo per la cessione a suo favore di tutto il budget della struttura preaccreditata L. presso la struttura denominata radiologia medica di Quarto d’Altino per la branca specialistica di radiologia.

Con risposta del 7 agosto 2009 l’azienda sanitaria ha comunicato parere negativo sul rilievo che il Direttore Generale dell’ULSS deve concordare la tipologia delle prestazioni da erogare a seguito della cessione.

A seguito di avviso positivo della Regione, la società ricorrente, con lettera del 30 ottobre 2009 ha ripresentato l’istanza di cessione del budget ma l’azienda intimata ha ribadito il rifiuto con il provvedimento impugnato.

Avverso tale provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi:

1)Violazione degli articoli 8 e 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992. Violazione delle delibera di Giunta Regionale n. 1672 del 6 luglio 2009.

L’istituto della cessione del budget è un istituto pubblicistico i cui presupposti sono determinati a livello regionale e sulla cui applicazione l’Azienda se non ha margini di discrezionalità salvo il poteredovere di concordare con il cessionario le tipologie di prestazioni da erogare. In tal senso si è espressa anche la Regione Veneto.

2)Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Difetto di istruttoria. Illogicità.

Il riferimento alla riduzione degli standards di attesa è illogico e irragionevole.In ogni caso l’affermazione dell’Azienda Sanitaria è immotivata e non supportata da idonea istruttoria.

Viene poi richiesto il risarcimento del danno che viene quantificato in Euro 92.000 zero 33,23 per il 2009.

Con il successivo ricorso 1798/10 viene impugnato il successivo provvedimento dell’azienda 23 luglio 2010 con il quale a seguito di un ulteriore istanza della società ricorrente viene riconfermato il rifiuto alla cessione del budget.

Avverso lo stesso vengono sostanzialmente reiterate le medesime censure già dedotte con il ricorso numero 118/10 e viene reiterata la richiesta di risarcimento danni.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

Va disposta preliminarmente la riunione dei due ricorsi atteso che seppure diversi sono i provvedimenti impugnati, identica è la pretesa sostanziale della società ricorrente, identico il contenuto denegatorio dei provvedimenti stessi e identiche sono le censure dedotte nei due ricorsi. In buona sostanza il provvedimento impugnato con il ricorso n. 1798/10 si limita a ribadire, con le medesime motivazioni, il diniego già esternato con la nota 30 ottobre 2009, impugnata con il ricorso n. 810/10.

Il ricorsi sono infondati.

Con riguardo al primo motivo (di entrambi i ricorsi) il Collegio osserva che il potere esercitato nella specie dall’Azienda Sanitaria non si pone in contrasto con la disciplina invocata dalla società ricorrente.

In particolare l’invocato articolo 8 comma 5° del decreto legislativo n. 502 del 1992 fissa il criterio di riparto delle competenze tra la Regione e le Aziende sanitarie (potere programmatorio della Regione e potere gestionale delle Aziende Sanitarie) e dispone che le unità sanitarie locali assicurano ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche riabilitative, di diagnostica strumentale di laboratorio e ospedaliere secondo gli indirizzi della programmazione e secondo le disposizioni regionali. L’articolo 17 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, nel rispetto di tale distinzione di competenze, dispone poi che la Giunta Regionale provvede ad individuare i criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività mentre il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, territorialmente competente, provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.

In buona sostanza dalle norme invocate dalla società ricorrente non si evince in modo assoluto che l’azienda sanitaria sia obbligata a prendere atto della cessione del budget che intervenga tra due strutture private preaccreditate. È vero che la normativa regionale non prevede neppure in modo espresso il rilascio di un atto autorizzatorio dell’atto di cessione da parte dell’azienda sanitaria ma è altrettanto vero che la normativa regionale, come peraltro ammette anche la difesa della ricorrente, prevede però il poteredovere dell’Azienda Sanitaria di concordare con la struttura privata le tipologie delle prestazioni da erogare e in buona sostanza le modalità di impiego del budget da cedere.

La necessità di un atto autorizzativo da parte della ULSS deve ritenersi in buona sostanza implicito nell’indicato poteredovere che grava sulla stessa.

Correttamente pertanto l’Azienda intimata ha ritenuto che i principi di programmazione regionale debbano essere "coniugati ed adattati alla realtà nella quale operano le Aziende Sanitarie, sempre ad esclusivo vantaggio della salute pubblica".

D’altra parte è più che logico che sia così dal momento che è l’azienda sanitaria la titolare del potere di gestione e il soggetto responsabile dei relativi risultati. In definitiva l’Azienda non può non essere titolare del potere discrezionale in ordine alla opportunità e alle modalità di cessione del budget.

Giustamente, pertanto, l’Azienda intimata nell’esercizio del suo potere discrezionale ha ritenuto, anche in conformità alle varie delibere di Giunta Regionale che si sono succedute negli anni e tutte finalizzate all’utilizzo ottimale della spesa sanitaria, di vagliare la proposta di cessione del budget perseguendo le finalità di soddisfare al meglio la domanda assistenziale dei cittadini residenti, di pervenire alla diminuzione delle liste di attesa e di migliorare l’offerta assistenziale in zone di carenti di strutture sanitarie. E nel perseguimento di tali finalità è correttamente pervenuta ad esprimere il proprio avviso negativo sull’atto di cessione così come proposto.

E tale presa di posizione si imponeva anche alla luce del fatto che l’I.S. non aveva specificato come sarebbe stato utilizzato il budget e quindi l’Azienda inevitabilmente è dovuta pervenire alla volontà "di non dar seguito al trasferimento del budget di laboratorio dalla ditta l’L. all’istituto S. di Quarto d’Altino, senza un preciso ed apposito ordine regionale, che contenga inoltre il nome del responsabile del procedimento ai fini penali e civilistici".

Per quanto concerne il secondo motivo è sufficiente rilevare che la determinazione negativa in ordine alla cessione del budget appare congruamente motivata con riguardo alla rilevata "non necessità di soddisfare domande assistenziali nel territorio di riferimento dell’istituto S. per la tipologia di prestazioni per le quali è preaccreditato".E sul punto la società ricorrente non fornisce neppure il principio di prova per contestare la rispondenza alla realtà degli assunti in forza dei quali l’Azienda Sanitaria ha espresso il proprio avviso negativo.

In forza delle svolte considerazioni i ricorsi vanno pertanto rigettati.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, preliminarmente li riunisce e li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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