Corte di Cassazione, sez. L, Sentenza 13 Ottobre 2010 , n. 21153 Licenziamento, trasferimento, mobbing Ordini discordanti, illegittimo il licenziamento del lavoratore dissidente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza 13 ottobre 2010, n. 21153
Svolgimento del processo
Giorgio Orsi era stato licenziato per giusta causa da Grafitalia s.r.l. con lettera del 27 agosto 2001 sulla base della seguente contestazione:
“Il giorno 3 agosto 2001, alle ore 9,40, nei locali dello stabilimento aziendale sito in… – in presenza di altri lavoratori dipendenti della Grafitalia – ricevuta disposizione dal nostro amministratore unico Alvino Luigi di spostarsi in altra postazione di lavoro, invece di ottemperare a detta disposizione, ella metteva in atto un’aggressione verbale ai danni del predetto e con toni minacciosi ne tentava l’aggressione fisica, scongiurata solo dall’intervento di alcuni lavoratori che a fatica la bloccavano mentre lei continuava ad inveire e cercare di divincolarsi…”.
Promossa dall’Orsi l’azione giudiziaria per ottenere l’annullamento del licenziamento, con le conseguenze tutte di cui all’art. 18 S.L., la Corte d’appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado con sentenza depositata l’8 novembre 2006, ha accolto le domande del lavoratore, rilevando che non era emersa in giudizio la corrispondenza dell’effettivo comportamento dell’Orsi al contenuto della contestazione e quindi la giustificazione del licenziamento a causa della dedotta lesione del vincolo fiduciario, illustrando le ragioni del proprio convincimento, attraverso l’analisi del materiale istruttorio acquisito.
Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso la società Grafitalia s.r.l., affidandolo a due motivi.
Resiste alle domande Giorgio Orsi, con rituale controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1 – Col primo motivo di ricorso, la società denuncia l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine ai seguenti fatti controversi e ritenuti decisivi:
a) il nucleo centrale della contestazione disciplinare (e quindi della motivazione del licenziamento) atterrebbe al rifiuto opposto dal lavoratore, durante lo svolgimento del lavoro e alla presenza di altri dipendenti, di ottemperare ad una disposizione lavorativa impartitagli dall’amministratore unico. Viceversa, la Corte territoriale avrebbe giustificato il comportamento del lavoratore in ordine alla contestazione di circostanze di contorno, quali l’aggressione verbale e il tentativo di aggressione fisica perpetrate dall’Orsi ai danni dell’amministratore unico della società, senza indagare se effettivamente il lavoratore avesse rifiutato di ottemperare ad una disposizione lavorativa del superiore, nel contesto indicato;
b) la motivazione della sentenza conterrebbe un vizio logico nella sintesi finale del ragionamento della Corte in ordine alla ritenuta sproporzione della sanzione espulsiva rispetto all’infrazione, laddove aveva argomentato tale sproporzione “anche perché all’atto della nuova disposizione proveniente dall’Alvino il ricorrente effettivamente era già intento al lavoro presso la macchina copertine alla quale era addetto”, rilievo, secondo la ricorrente, in alcun modo attinente all’effettivo tenore della disposizione impartita di cambiare postazione di lavoro;
c) ulteriore fatto controverso e decisivo atterrebbe alla pronuncia da parte dell’Orsi della espressione “mi avete rotto il cazzo”; in proposito la Corte ne avrebbe escluso la pronuncia, ritenendo inattendibile la testimonianza di un teste, sulla base della considerazione che questi aveva negato un fatto affermato da altri e avrebbe riferito di aver sentito la frase che altri testimoni non avrebbero sentito (senza tener conto del fatto che tale discrasia avrebbe potuto dipendere dalla rumorosità dell’ambiente).
2 – Col secondo motivo, corredato dalla formulazione di idoneo quesito di diritto, viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 1175, 2104 e 2105 c.c., 1 e 3 della legge n. 604/66 7 e 18 della legge n. 300/70.
In primo grado, la società avrebbe tempestivamente chiesto, in via subordinata, la conversione del licenziamento per g.c. in licenziamento per g.m.s. e anche in appello avrebbe in via subordinata chiesto di considerare il licenziamento quantomeno sostenuto da un giustificato motivo di recesso.
Sul punto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata.
Il ricorso conclude con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, ad ogni effetto di legge.
3 – Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la difesa della ricorrente deduce che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 5 maggio 2010, dichiara di avere notificato al controricorrente l’apertura della procedura fallimentare nei propri confronti e chiede alla Corte di valutare se ciò possa comportare l’interruzione del giudizio alla luce dell’aggiunta (operata dall’art. 41 del D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) all’art. 43 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 dell’attuale ultimo comma, che recita: “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”.
In proposito si ricorda che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al giudizio di cassazione, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge (cfr., per tutte, Cass. 10 dicembre 2007 n. 25749, 14 dicembre 2004 n. 23294 e 18 aprile 2002 n. 5626).
Siffatto orientamento non appare influenzato dall’approvazione della norma citata dalla difesa della ricorrente, la quale si limita a specificare una delle possibili cause di interruzione del processo in generale e non riguarda pertanto lo specifico giudizio di cassazione, che si sottrae alla regola generale in ragione del connotato evidenziato.
4 – Nel merito, il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo motivo, va preliminarmente ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza e quindi su di un giudizio di fatto dei giudici di merito non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perché ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa tale controllo muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure proposte dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c.
Tale controllo riguarda infatti unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).
Né appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.
Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.
Occorre quindi che i “punti” della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 24744/06 e 14973/06).
Nel caso in esame, la Corte territoriale, nell’esercizio del potere ad essa affidato quale giudice di merito, ha interpretato il contenuto della lettera di contestazione nel senso che all’Orsi veniva attribuito l’addebito di non avere ottemperato, in presenza di altri dipendenti, ad una disposizione dell’amministratore unico della società datrice di lavoro, ponendo altresì in atto un’aggressione verbale e un tentativo di aggressione fisica con toni minacciosi nei suoi confronti.
Esaminando dettagliatamente le risultanze della prova testimoniale svolta nel giudizio di primo grado, i giudici dell’appello hanno valutato che nel comportamento dell’Orsi non potesse ravvisarsi una aggressione verbale e tanto meno un’aggressione fisica, ponendo egli unicamente in discussione, con toni normali, la disposizione impartitagli dall’amministratore unico Luigi Alvino, a fronte di una precedente diversa disposta dal suo diretto superiore.
A quest’ultimo proposito, la Corte ha altresì escluso che tale discussione relativamente all’ordine impartitogli, avesse significato da parte dell’Orsi rifiuto di eseguire tale ordine di mutare posizione di lavoro, attenendo essa viceversa unicamente alla giustificazione del proprio operare presso una postazione di lavoro richiestagli dal suo diretto superiore gerarchico in contrasto con la disposizione dell’Avino. In tale ultimo senso, precisato a pagina 5 della sentenza impugnata, va pertanto inteso il riferimento al fatto che l’Orsi fosse già intento al lavoro al momento della nuova disposizione cui si appunta la seconda censura (sub b) di difetto di motivazione della sentenza.
Alla stregua di tali accertamenti, la Corte d’appello ha concluso nel senso della non corrispondenza della contestazione all’effettivo comportamento tenuto nell’occasione dall’Orsi, in ragione del deciso ridimensionamento delle mancanze del dipendente alla luce delle risultanze istruttorie e pertanto ha ritenuto che il licenziamento non fosse giustificato dall’assunta lesione del vincolo fiduciario.
Non corrisponde pertanto all’effettivo contenuto della sentenza la deduzione formulata dalla ricorrente, di difetto di considerazione di quello che sarebbe il nucleo centrale della contestazione disciplinare, che atterrebbe al rifiuto opposto dal lavoratore durante lo svolgimento del lavoro e alla presenza di altri dipendenti.
A parte infatti le considerazioni prima svolte in via di principio, valide anche quanto alla conseguente incensurabilità, se non per vizi logici (qui non specificatamente denunciati quanto alla “lettura” della contestazione operata dalla Corte d’appello come riferita ad un complesso di fatti contestualmente posti in essere dall’Orsi), della interpretazione degli atti del giudizio da parte dei giudici di merito, la Corte territoriale ha specificatamente analizzato anche il fatto del preteso rifiuto di ottemperare all’ordine, escludendone la verificazione e ridimensionando nei termini indicati la portata dell’intero episodio, pertanto complessivamente giudicato come insufficiente a giustificare il licenziamento.
La sentenza impugnata non merita pertanto le censure proposte col primo motivo di ricorso, per il resto sostanzialmente fondate su di una diversa valutazione delle medesime prove (in particolare quanto alla effettiva pronuncia della espressione di cui al punto c) che precede, esclusa dalla Corte anche sulla base della ritenuta inattendibilità dell’unico testimone che l’aveva confermata), come non è consentito operare in sede di controllo di legittimità.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La perentorietà con cui viene escluso che il fatto contestato, così come notevolmente ridimensionato dall’istruttoria, esiga sanzioni non minori di quelle massime espulsive convince del fatto che la Corte territoriale abbia altresì considerato, escludendola, la possibilità che esso potesse costituire, oltre che giusta causa, anche solo giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.
L’alternanza di soluzioni nei gradi del giudizio di merito giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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