Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 20-06-2011, n. 24567

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.G. ricorre in cassazione, in qualità di persona offesa dal reato, avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Prato in data 16.02.2009, nell’ambito del procedimento penale n. RG NR 6842/08 nei confronti di persone da identificare in ordine al delitto di cui all’art. 590 cod. pen..

Si premette che la richiesta di archiviazione del P.M. non era stata comunicata alla persona offesa, la quale, a causa della terapia antidolorifica, per la cura delle lesioni riportate, cui continuava ad essere sottoposta, nel periodo immediatamente successivo all’infortunio e nei cinque mesi successivi, non aveva presentato querela, nè aveva fatto istanza di ricevere la comunicazione dell’eventuale richiesta di archiviazione del P.M.. Solo successivamente alla emanazione dell’impugnato decreto il N. veniva a conoscenza di esso. Con un unico motivo si denuncia violazione di legge, nella specie dell’art. 408 c.p.p., comma 2, art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., commi 1 e 5 in relazione a quanto previsto dall’artt. 338 cod. proc. pen. e art. 121 cod. pen., deducendosi che il provvedimento impugnato è stato emesso senza che ne ricorressero i presupposti. Il N., nella qualità di persona offesa, non ha avuto la materiale e giuridica possibilità di esercitare i suoi diritti, versando in uno stato di incapacità di comprensione necessaria e sufficiente affinchè potesse valutare la proposizione della querela e di richiedere la comunicazione della richiesta di archiviazione, e per tanto sarebbe stato necessario nominare un curatore speciale ai sensi dell’art. 338 cod. proc. pen. e dell’art. 121 cod. pen..

Con atto scritto il Procuratore Generale, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con memoria, presentata in termini, il difensore del ricorrente, nel ribadire le argomentazioni poste a base del ricorso, chiede che lo stesso venga accolto.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal N. G., sebbene nell’intestazione si nomini il difensore di fiducia, la sottoscrizione di quest’ultimo in calce al ricorso è apposta unicamente al fine dell’autentica della firma del ricorrente, manca il conferimento della procura enunciata solo in premessa.

Per il disposto di cui agli artt. 571 e 613 C.P.P. soltanto all’imputato è data facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione. Qualsiasi altra parte privata del processo deve avvalersi di un procuratore onde adire questa Corte (le SS.UU., con sentenza del 27.09.2007 Lo Sapio, hanno ritenuto che il ricorso per cassazione proposto nell’interesse della persona offesa del reato non deve essere necessariamente sottoscritto, a pena di inammissibilità dal difensore munito di procura speciale ad ho, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., atteso che è sufficiente la nomina secondo le formalità di cui all’art. 101 c.p.p., comma 1 e art. 96 c.p.p., comma 2).

Comunque, al di là della rilevata irregolarità formale, il motivo esposto è manifestamente infondato.

Vanno condivise le osservazioni del Procuratore Generale. D’altronde manca qualsiasi prova, pur volendo aderire alle argomentazioni del ricorrente, in ordine ad una sua presunta incapacità pisico-fisica che gli avrebbe impedito di presentare la denuncia/querela o richiedere di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione, e, per altro, l’unico rimedio a sua disposizione era quello della restituzione in termini art. 175 cod. proc. pen., ex comma 1, se avesse potuto provare la forza maggiore.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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