Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza n. 3 del 2011 il T.A.R. Umbria ha annullato, su ricorso proposto dalla sig.ra S. B., i provvedimenti edilizi del Comune di Terni, in favore della C. B. s.r.l., di autorizzazione unica, e successiva variante parziale al progetto, relativi all’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia previa demolizione di un fabbricato, ex Caserma dei Carabinieri, sito in Terni, via Romagnosi;

Rilevato che la C. B. s.r.l. ha proposto appello, notificato il 7.2.2011, e che si sono costituiti il Comune e la controinteressata, la quale, con atto depositato il 15.3.2011 ha dichiarato di rinunciare, con effetto immediato e irrevocabile all’azione giudiziale promossa ed agli effetti in suo favore della sentenza del TAR Umbria predetta, rinuncia accettata dalla appellante;

Ritenuto che detta rinuncia denota il venir meno di ogni interesse della sig.ra Butera al ricorso iscritto al TAR Umbria col n. R.G. 90/2010 ed alla pronuncia su di esso resa, onde va dichiarata l’improcedibilità del ricorso di primo grado, annullandosi senza rinvio la sentenza appellata;

Ritenuto sussistere, in considerazione dell’esito, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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