Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3800 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Consiglio Superiore della Magistratura ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, accogliendo il ricorso proposto dal dottor E. C., ha annullato gli atti relativi al conferimento dell’incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma al dott. A. C..

A sostegno dell’impugnazione, l’appellante organo di autogoverno ha dedotto sia l’erronea valutazione degli episodi ritenuti incidenti sulla determinazione del punteggio per le attitudini del dottor C., per come già considerati dalla pregressa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, sia la congruità e adeguatezza delle motivazioni addotte a sostegno della valutazione attitudinale del ricorrente in primo grado, e conseguentemente del giudizio di prevalenza formulato nei riguardi del dottor Caperna.

2. – Dei soggetti intimati si costituito soltanto il dott. E. C., il quale, oltre a replicare analiticamente ai motivi d’appello assumendone l’infondatezza, ha riproposto tutte le censure articolate in primo grado aventi ad oggetto la valutazione anche del parametro del merito, ritenendo di essere stato valutato in maniera deteriore rispetto al dott. Caperna anche sotto tale profilo.

3. – All’esito della camera di consiglio del 18 gennaio 2011, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con ordinanza n. 137 del 2011.

All’udienza del 10 maggio 2011, l’appello è stato introitato per la decisione.

4. – Nella specie, si controverte del conferimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura dell’incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il quale era stato originariamente designato l’odierno appellante, dottor A. C., con determinazioni poi annullate dal T.A.R. del Lazio in accoglimento del ricorso proposto dal dott. E. C..

La richiamata sentenza è in questa sede impugnata dal CSM.

5. – Ciò premesso, l’appello é fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

6. – Al riguardo, giova immediatamente rilevare che la situazione di fatto oggetto del presente contenzioso è analoga a quella già esaminata dalla Sezione nelle decisioni nn. 1841 e 2098 del 2010, concernenti la partecipazione dello stesso dottor C. a pregresse procedure indette per la copertura di altri posti di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Nel caso che occupa, il giudizio di subvalenza espresso nei confronti del dottor C. è stato determinato dall’attribuzione allo stesso di quattro punti per il parametro valutativo delle attitudini, a fronte dei sei punti assegnati al dottor Caperna, e di cinque punti per il merito, egualmente assegnati all’anzidetto dott. Caperna, con un risultato finale di 19 punti a favore dell’appellante, rispetto ai 17 attribuiti al dott. C., essendo stato riconosciuto ad entrambi detti aspiranti il punteggio massimo di cinque punti per il parametro dell’anzianità.

La diversità di valutazione -ed è questo il thema decidendum del presente giudizio- pur a fronte di curricula professionali entrambi estremamente brillanti, è stata determinata dal peso attribuito a due episodi verificatisi nel corso della carriera del dottor C., giudicati dall’organo di autogoverno idonei a incidere negativamente sulle attitudini e sul merito sotto il profilo della "indipendenzariserbo" che deve costituire requisito fondamentale per il corretto esercizio delle funzioni giudiziarie.

In particolare, il CSM si è riferito ai rapporti intrattenuti dall’appellato dott. C. con un imprenditorearmatore, all’epoca in cui ricopriva l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, ed all’assunzione, avvenuta nello stesso periodo, dell’incarico di Presidente del Comitato per il Patto Territoriale di Vibo Valentia.

Orbene, con riguardo alla possibilità di un apprezzamento negativo dei predetti episodi da parte del C.S.M. in occasione delle procedure di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, malgrado gli stessi non abbiano dato luogo per l’interessato a conseguenze di carattere penale o disciplinare, la Sezione si è già pronunciata nelle precedenti decisioni innanzi citate, con argomentazioni che in questa sede merita riprodurre testualmente: "…La giurisprudenza di questa Sezione è ferma nell’affermare che i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono espressione di un’ampia valutazione discrezionale; essi, pertanto, sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6707). Per tale ragione, gli atti di conferimento non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, purché da essa emergano, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l’organo deliberante, procedendo all”apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6616).

Tuttavia, nel caso in esame, la questione centrale dell’intera vicenda è fondamentalmente diversa ed attiene fondamentalmente alla base ed al metro di giudizio che devono essere utilizzati dal Consiglio superiore della Magistratura nell’ambito delle procedure per l’attribuzione di incarichi direttivi. In dettaglio, ciò su cui si pone la questione è se nella valutazione dei precedenti ai fini dell’espressione del punteggio attitudinale, il Consiglio Superiore della Magistratura possa fondarsi sugli elementi oggettivi che hanno dato l’avvio a procedure in sede penale o disciplina oppure se, nella disamina di tale eventi, sia necessariamente vincolato ai soli esiti determinatisi in tali procedimenti.

In merito alla base del giudizio, ossia all’ampiezza di elementi conoscitivi su cui fondarsi, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non può ritenersi che l’organo di autogoverno sia vincolato ai soli fatti posti a fondamento delle precedenti valutazioni. In effetti, la delicatezza dell’esame da condurre e quindi la necessità di una piena valutazione in tema di attitudine del magistrato al conferimento dell’incarico da assegnare, non consente di dare eccessivo rilievo al fatto che venga introdotto nello scrutinio successivo una circostanza che precedentemente non era stata fatta oggetto di considerazione. Come icasticamente afferma il T.A.R., "quello che esclusivamente rileva è che i fatti esaminati dall’Organo di autogoverno e posti a base della sua decisione siano rispondenti al vero o, comunque, non siano contestati o controversi", in quanto una valutazione discrezionale non può assumere a suo presupposto elementi fattuali che non trovino riscontro nella realtà e che anzi trovano, negli atti di causa, puntuale e sicura smentita (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4839).

In merito al metro di giudizio, occorre, invece, evidenziare come la valutazione per il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati comporti una considerazione complessiva, sebbene analitica nei vari profili dell’anzianità, del merito e delle attitudini, e quindi venga basata su una pluralità di elementi di fonte eterogenea, che difficilmente si prestano ad essere oggetto di un calcolo meramente aritmetico. Tale considerazione, unita alla rilevanza della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e della necessità che il sostrato fattuale venga adeguatamente provato, esclude che il Consiglio superiore della Magistratura sia vincolato dagli accertamenti operati in sede diverse, quali quella disciplinare o quella penale, se non nei limiti in cui dai detti procedimenti emergano profili idonei ad incidere la base di giudizio, escludendo l’effettiva esistenza di una circostanza. Il compito dell’organo di autogoverno è invero quello di valutare la persona del magistrato in vista dell’esplicazione delle funzioni direttive, e si avvale quindi di un modus operandi non omogeneo rispetto agli altri.

Sulla base di quanto appena evidenziato, la Sezione ritiene che non possa ritenersi errata la valutazione svolta dal C.S.M. sulle attitudini dell’appellato C. in relazione all’incarico oggetto di conferimento.

(…)Come emerge dalla lettura dei documenti, la minor considerazione della posizione della parte appellata è stata fondata sull’esistenza di un rapporto privilegiato tra il procuratore E. C. e l’imprenditore Andrea C., provato dall’esistenza di intercettazioni telefoniche che hanno fatto risaltare elementi tali da indurre considerazioni non del tutto positive in rapporto al carattere di indipendenza e riserbo, connaturati all’esercizio dell’attività giudiziaria. La detta fattispecie, sebbene non assurta a profilo rilevante dal punto di vista penale o disciplinare, è comunque fatto storicamente accertato e non confutato. Si tratta quindi di un elemento che il Consiglio superiore della Magistratura ben poteva porre a fondamento della propria decisione, indipendentemente dal fatto che fosse stato valutato in quelle sedi diverse con esiti favorevoli al procuratore C.. L’ipotesi ricostruttiva operata dal giudice di prime cure, per cui il dato dell’intercettazione deve essere letto in funzione degli esiti dei procedimenti penali e disciplinari, non può quindi essere seguita, dovendosi invece ritenere che il singolo fatto ben possa essere considerato in maniera non omogenea a seconda dei diversi criteri di giudizio utilizzati, proprio perché la valutazione delle fattispecie penali, quella per l’amministrazione della disciplina e quella per il conferimento degli incarichi direttivi si svolgono secondo prospettive e finalità non assimilabili.

Nel concreto, e nei limiti del sindacato del giudice amministrativo sopra evidenziati, la scelta operata dall’organo di autogoverno della Magistratura non pare quindi criticabile, atteso che il dato oggettivo della frequentazione è fatto non dubbio ed è da questo, principalmente, che deriva il minor punteggio conseguito dal procuratore C. in sede di considerazione delle attitudini" (cfr. decisione n. 2098 del 2010, citata).

Orbene, a tali rilievi può aggiungersi l’ulteriore precisazione per cui, come è ovvio, l’apprezzamento dell’incidenza degli episodi richiamati sui parametri oggetto di valutazione (attitudine e merito), alla stregua della normativa consiliare (cfr. Circolare nr. 13000/99, punto 2) e della pregressa giurisprudenza della Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2009, nr. 5479), va condotta non in termini assoluti, ma avuto riguardo alle peculiarità dello specifico ufficio da conferire; di modo che non appare affatto irragionevole, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli affari dei quali può essere chiamato a occuparsi un Procuratore Aggiunto della Repubblica in servizio presso la Procura capitolina (come confermato anche da recenti vicende di cronaca), che per il conferimento di tale incarico semidirettivo il C.S.M. esiga un surplus di prudenza e riserbo.

7. – Tutto ciò premesso, va rimarcato che il primo giudice si mostra ben a conoscenza dei principi enunciati dalla Sezione nelle decisioni suindicate, e afferma anche di condividerli, ciò nondimeno concludendo nel senso della fondatezza delle dedotte censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

"…Per un verso, occorre rilevare come non emergano i dovuti, autonomi approfondimenti istruttori in ordine ai fatti contestati; né vi sia alcuna considerazione che ponga in luce come la (eventuale) assunzione di un incarico senza previa autorizzazione del CSM rilevi sul piano delle "attitudini professionali, in particolare sotto il profilo della indipendenzariserbo", laddove essa, più propriamente, non abbia dato luogo a procedimento disciplinare.

Per altro verso, la motivazione non esplicita, in ordine al rapporto tra il dott. E. C. e Andrea C., gli elementi che rendono – tenuto conto delle circostanze di fatto e degli esatti ruoli dei soggetti – tale episodio influente sulla "indipendenzariserbo" né quelli che inducono a definirlo "privilegiato"; né gli aspetti che rilevano al fine di definirne una autonoma considerazione nella sede de quo, a fronte delle diverse conclusioni cui organi altrettanto qualificati sono giunti nelle diverse sedi penale e disciplinare. Né, infine, vi è alcuna valutazioni in ordine alla rilevanza attuale dell’episodio, a fronte della sua risalenza nel tempo e della successiva attività professionale del dott. C.".

La Sezione non condivide tali rilievi.

Ed invero, con riguardo all’assenza di ulteriori autonomi approfondimenti istruttori, appare evidente come non ve ne fosse alcuna necessità, una volta che la verità storica dei fatti ascritti all’odierno appellato non era contestata, essendovi questione unicamente in ordine alla loro rilevanza e incidenza sul profilo professionale del candidato.

Quanto poi alle asserite carenze motivazionali, è sufficiente esaminare la documentazione richiamata dal C.S.M. in ordine agli episodi de quibus (e, in particolare, le trascrizioni delle intercettazioni coinvolgenti il dottor C.) per apprezzare in maniera inequivoca le ragioni poste a fondamento del giudizio espresso dall’organo di autogoverno della magistratura, e cioè:

– il carattere palesemente non istituzionale, ma del tutto personale (contrariamente all’assunto della parte odierna appellata), dell’interesse manifestato verso talune attività imprenditoriali in corso nel medesimo territorio sul quale il dottor C. esercitava funzioni di Procuratore della Repubblica;

– la conseguente impropria commistione con ambienti politici e imprenditoriali locali, testimoniata anche dall’accettazione di un incarico di amministrazione attiva, comportante anche poteri di gestione finanziaria, al quale egli ha poi rinunciato soltanto a seguito del diniego di autorizzazione ottenuto dal C.S.M.

Infine, per quanto concerne la perdurante incidenza dei suddetti episodi sul profilo della "indipendenzariserbo" malgrado la loro risalenza, vale quanto sopra osservato in ordine all’impossibilità di una valutazione in abstracto, rientrando nella discrezionalità valutativa dell’organo consiliare, tenuto conto delle peculiarità dello specifico ufficio da conferire, anche l’apprezzamento di fatti alquanto lontani nel tempo, laddove idonei a disvelare un possibile pregiudizio ai requisiti di indipendenza e imparzialità che devono sempre connotare non solo l’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche l’immagine di prestigio e autorevolezza che il magistrato deve rendere all’esterno.

8. – Infine, ritiene il Collegio di esaminare anche i motivi di ricorso di primo grado riproposti con l’atto di costituzione in giudizio dal dott. C., dolendosi quest’ultimo dell’erroneità anche della valutazione concernente il parametro del merito, oltre che dell’incidenza determinante attribuita agli episodi di cui si è già detto, in quanto complessivamente avrebbero consentito ad un candidato in possesso di un profilo curricolare e professionale ben inferiore di sopravanzarlo illegittimamente.

Le anzidette censure non possono essere accolte, innanzi tutto per le ragioni già evidenziate in ordine all’assenza di profili di evidente illegittimità o irragionevolezza nel rilievo attribuito agli episodi negativamente valutati ai fini dell’assegnazione dei punteggi per merito e per attitudini.

Quanto al resto, e cioè alle valutazioni concernenti la capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, per le quali l’appellato dott. C. ritiene di avere ricevuto una valutazione non sufficientemente adeguata (pari punteggio) rispetto a quella attribuita al dott. Caperna, va riaffermato che la considerazione ponderale degli elementi di giudizio appartiene interamente al merito della decisione amministrativa, in quanto ciò che è necessario è che il C.S.M. proceda ad una comparazione, per ciascun candidato, "dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento" (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3299).

Nel caso in specie, non vi è dubbio che la scelta, anche per ciò che attiene al parametro del merito, sia stata operata correttamente nel contesto di una valutazione della complessiva attività svolta, al cui interno vengono a confluire i singoli momenti dell’attività prestata dal magistrato.

In breve, una volta verificata la correttezza dei giudizi complessivi espressi in ordine ai singoli parametri oggetto di valutazione e tenuto conto delle peculiarità dell’ufficio semidirettivo da ricoprire nella specie, appare immune dai vizi di legittimità denunziati dall’apppellato dott. C. la complessiva valutazione operata dal CSM, anche per il merito, che, in ogni caso, non può essere svincolata dal giudizio globale che ha concluso il procedimento e dai precedenti in carriera dei magistrati aspiranti.

9. – Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, vanno accolti gli appelli in epigrafe, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado.

10. – La peculiarità della vicenda per cui è causa giustifica l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10081 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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