Corte di Cassazione, sez. I, Ordinanza 23 Novembre 2010 , n. 23736 Diritto degli stranieri e immigrazione Via libera all’espulsione anche se il decreto è tradotto in inglese e non in arabo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 23 novembre 2010, n. 23736
Svolgimento del processo
La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 7 gennaio 2008, avverso il decreto in data 13 dicembre 2006 con cui il Giudice di pace di Catanzaro ha annullato il provvedimento di espulsione emesso nei confronti di Rkiba Abdearrahim dal Prefetto di Catanzaro in data 8 ottobre 2006.
Il ricorso è affidato ad un motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il decreto impugnato ha dichiarato la nullità del provvedimento prefettizio di espulsione, tradotto in lingua inglese, perché non comunicato nella lingua (araba) del paese d’origine dell’espellendo od in lingua da questo conosciuta. Il Giudice di pace ha ritenuto clausola di stile l’affermazione, contenuta nel decreto di espulsione, dell’impossibilità di reperire un interprete di lingua araba nell’immediatezza.
Il motivo di ricorso – che prospetta la violazione dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – appare manifestamente fondato.
Il Giudice di pace si è discostato dal principio secondo cui, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all’art. 13, comma 7, del d.lgs. 286 del 1998 (francese, inglese, spagnolo), giacché tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo (Cass., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25362).
Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, può procedersi alla decisione nel merito rigettando l’opposizione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., respinge l’opposizione proposta Rkiba Abdearrahim nei confronti del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catanzaro in data 8 ottobre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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