Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3793 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nelle more del giudizio che parte ricorrente, I. G., ha promosso per essere stata esclusa dal concorso per titoli per l’ammissione nel ruolo dei volontari di truppa in s.p. nell’Esercito riservato ai volontari in ferma breve per aver riportato condanna per delitto colposo nonostante fosse già intervenuta pronuncia di estinzione del reato ex art. 445, II comma, c.p.p. è intervenuto il Decreto del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare- n.024 del 03/03/2010, con il quale è stato annullato di ufficio il provvedimento di esclusione dal concorso per l’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito del suddetto concorrente e disposto il suo inserimento nella graduatoria di merito a suo tempo approvata, al

posto n.019 con punti 55,50.

In esecuzione di detto provvedimento, è stato comunicato allo Iacobucci, in data 09/03/2010, che lo stesso è immesso nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito Italiano con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 31/12/2008.

L’annullamento di ufficio dell’esclusione oggetto dell’impugnativa proposta determina la cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio possono essere compensate
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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