Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-06-2011, n. 24594 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.D. e B.D. hanno proposto ciascuno ricorso contro sentenza del Tribunale di Monza, che ha applicato a ciascuno, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di m. 4 di reclusione per partecipazione ad una rissa aggravata (lesioni riportate da altra persona), concedendo loro generiche equivalenti alla contestata aggravante.

Il ricorso deduce violazione dell’art. 588 c.p., in quanto nella specie si sarebbe dovuto applicare, esclusa l’incidenza dell’aggravante, la pena pecuniaria e vizio di motivazione in punto di ritenuti "gravi indizi di colpevolezza". 2. Il 1^ motivo di ricorso è ammissibile, in quanto investe l’illegalità della pena applicata.

Ed è fondato perchè, una volta riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, tali quindi da escludere che fosse applicabile la pena detentiva prevista solo per il delitto di rissa aggravata, il Giudice ha erroneamente accolto l’accordo come proposto dalle parti.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio, senza che tanto escluda la possibilità di nuovo accordo o la scelta di diverso rito, come sottolineato dal PG nella sue conclusioni.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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