Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3792 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o (avvocato dello Stato) e Marcello Fortunato, su delega dell’avv. Pasquale Salvemini;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza del T.A.R. per la Puglia oggetto del presente appello dichiara il diritto del sig. D. I., ufficiale giudiziario, alla rivendicata duplicazione della maggiorazione individuale di anzianità, sulla base del servizio ultradecennale maturato nel periodo di riferimento, tenuto conto del servizio precedentemente espletato presso il Ministero della Difesa, e condanna il Ministero della Giustizia a corrisponderla.

Il Ministero appellante denuncia l’erroneità della sentenza, riproponendo la disattesa (in considerazione della evidenziata natura di diritto soggettivo della posizione azionata) eccezione di tardività del ricorso di primo grado, sia rispetto al provvedimento di inquadramento, sia rispetto alla comunicazione del diniego opposto alla richiesta dell’interessato; ne contesta il contrasto con la normativa in materia di rivalutazione dell’anzianità di servizio ex DPR 44/1990 e rileva che non sono stati dimessi documenti che comprovino l’interruzione della prescrizione, nella specie quinquennale. Chiede, quindi declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado o, in subordine, l’annullamento della sentenza nella parte in cui riconosce il diritto per l’epoca anteriore al quinquennio precedente la data di proposizione del ricorso stesso.

Con ordinanza n. 93 del 13.01.2010 è stata accolta l’istanza cautelare.

Si è successivamente costituito il sig. D. I. che nella dimessa memoria eccepisce: 1) l’irricevibilità dell’appello perché tardivamente proposto; 2) l’irritualità e nullità della notifica, non andata a buon fine, dell’appello perché non menzionante il domiciliatario (avv. Antonio Caterino) e la relativa qualità; 3) irricevibilità e/o inammissibilità dell’appello per mancata produzione della cartolina di ricevimento della notifica effettuata mediante il servizio postale; sostiene, comunque, l’infondatezza dell’appello, rimarcando trattarsi di giudizio su diritti soggettivi e che in primo grado non era stata eccepita la prescrizione.

Il ricorso è stato posto in decisone all’udienza del 24.05.2011.

L’appello risulta tardivo e va, quindi, dichiarato irricevibile.

L’appellato ha prodotto l’originale notificato della sentenza di primo grado, dal quale risulta che la sentenza è stata notificata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, conformemente al disposto degli artt 11 R.D. 30.11.1933, n. 1611 e 1 legge 25.03.1958, n. 260, in data 18.09.2009.

E’ a questa data che occorre far riferimento e non dalla successiva notifica effettuata anche alla sede propria del Ministero, rilevante forse in ottica sollecitatoria del pagamento ma non ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione di impugnazione della sentenza.

La notifica dell’atto di appello si è perfezionata per il notificante (non consta il perfezionamento per il destinatario della notifica, la quale, in effetti, non menziona il domiciliatario, indicato nell’epigrafe della sentenza) in data 26.11.09, oltre, dunque, i sessanta giorni prescritti.

Le spese del giudizio seguono, secondo il criterio ordinario, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere all’appellato le spese del giudizio che liquida in Euro 3000,00 (tremila), oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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