Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3791 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Carabiniere ausiliario R. G. ha presentato in data 28 marzo 2008 richiesta di stabilizzazione ai sensi delle leggi 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) "avendo prestato servizio nell "Arma dei Carabinieri dal 18/03/2002 al 31/03/2005 e dal 02/11/2005 al 31/10/2006 presso l’Esercito italiano".

A seguito di trasmissione della domanda al competente ufficio, il ricorrente ricevette la comunicazione, in data 19 novembre 2008, con la quale il Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri rigettava la richiesta in quanto "il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare… con lettera datata 3 novembre 2008 ha comunicato che in base a quanto disposto dall "art. 1 comma 519, della legge 27.12.2006. n. 296 (legge finanziaria 2007), le procedure speciali di stabilizzazione sono previste solo per gli ufficiali in ferma prefissata dei ruoli speciali e tecnico logistico del! "Arma dei carabinieri e non per altre tipologie di personale",

Con decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009 sono state indette le "procedure speciali finalizzate alla stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico – logistico dell "Arma dei carabinieri" per gli anni 2007 e 2008 (G.U., 4/\ s. s., n. 5 del 20 gennaio 2009).

Tale decreto è intervenuto dopo la revoca del precedente, analogo bando, pubblicato nella G.U., 4/\ s.s., n. 75 del 26 settembre 2008.

Avverso i predetti provvedimenti nonché avverso il bando di indizione delle procedure speciali, limitatamente all’anno 2008, il carabiniere R. ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania, deducendo violazione e falsa applicazione di legge; illogicità; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; eccesso di potere e sviamento.

Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R., in accoglimento del ricorso, ha annullato il decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009, col quale sono state avviate le procedure speciali di stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata (UFP) dell’ Arma dei carabinieri.

Il Giudice ha accolto il ricorso, annullando il bando limitatamente alla procedura per l’anno 2008, ritenendo che l’art. l, comma 519 della legge n. 296/2006 non riserverebbe la stabilizzazione ai soli ufficiali in ferma prefissata e che la procedura in parola sarebbe stata avviata in carenza di "alcun previo atto pianificatorio", in violazione del "modello legislativo" di cui all’art. 3, comma 94 della legge n. 244/2007.

L’Amministrazione della Difesa chiede la riforma della sentenza di primo grado ravvisandovi l’inammissibilità del ricorso proposto dal R. nonché la violazione e l’errata interpretazione delle norme sulla "stabilizzazione"

Con memoria di costituzione parte appellata anche in relazione ai documenti contestualmente depositati, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado contestando analiticamente tutti i motivi che sorreggono l’impugnazione

L’appello dell’Amministrazione è fondato.

Il carabiniere ausiliario R. ha prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri, dal 18 marzo 2002 al 31 marzo 2005 e successivamente nell’Esercito, dal 2 novembre 2005 al 31 ottobre 2006, come volontario in ferma prefissata di un anno.

Il servizio prestato presso l’Arma per il primo anno è stato prestato come servizio di leva; egli quindi ha maturato i 3 anni di servizio presso Forze armate diverse, vale a dire 2 anni nei Carabinieri ed un anno nell’Esercito.

Da ciò consegue che il primo anno prestato come servizio di leva non può essere considerato utile ai fini della stabilizzazione non essendo qualificabile come rapporto d’impiego (C.d.S., sez.IV, n.6635 del 30 dicembre 2008).

Egli quindi avrebbe dovuto chiedere l’ammissione alla procedura di stabilizzazione non nell’Arma ma nell’Esercito, essendo questa l’ultima Forza armata presso la quale ha prestato servizio.

Senonchè la procedura di stabilizzazione di cui all’art.1, comma 519, della legge 296/2006 deve ritenersi esclusa per chi ha prestato servizio nell’Esercito (C.d.S. sez. IV, 5966/2008).

Il R. inoltre, in quanto militare di truppa non si trovava nella condizione di avvalersi della stabilizzazione.

Ciò deriva dal combinato disposto dell’art.1,comma 519 della legge n.296/2006 e dell’art.23,comma1 del d.l.vo n.215/2001 dal primo espressamente richiamato, da cui si ricava inequivocabilmente, al contrario di quanto avversamente si ritiene, ciò venendo confermato dall’art.6 bis della legge 23 febbraio 2009 n.11, che la stabilizzazione in parola riguarda soltanto gli ufficiali in forma prefissata.

Non è quindi il richiamo normativo all’art.23 del D.l.vo una "mera clausola di salvaguardia" per tutelare una determinata categoria di dipendenti senza impedire che altra tipologia di dipendenti possa essere "stabilizzata" bensì una disposizione che consente all’Arma di continuare a reclutare ufficiali in ferma prefissata in base a detto art.23, in attesa che si proceda alla stabilizzazione di quelli appartenenti alla stessa categoria già in servizio.

La totale e pregiudiziale esclusione del ricorrente dalla possibilità di giovarsi dell’invocata procedura di stabilizzazione consente di non esaminare le censura dallo stesso rivolte a tale procedura evidente essendo che nessun vantaggio potrebbe ricavarne in caso di eventuale annullamento.

La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata.

Spese.compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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