Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3790 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

zione di Corrado De Cesare e Marco Stigliano Messuti (Avv.St.);
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sottufficiale M. A. presta servizio presso l’8° Reggimento Genio Guastatori "FOLGORE’ in Legnano dal 2003, ivi assegnato al termine della frequenza del 7° Corso Sergenti

In data 21.05.2008, ha inoltrato istanza di trasferimento per la sede di FOGGIA, ai sensi della

Circolare applicativa sui trasferimenti del personale Sottufficiale per l’anno 2008, chiedendo di concorrere per la posizione organica n. 219 quale " Comandante di squadra genio/Vice Comandante di plotone genio"

Lo Stato Maggiore dell’Esercito, in data 31.07.08, ha diramato la graduatoria di merito "provvisoria", anche ai fini della comunicazione ai sensi dell’art. l0 bis L. 241/90 ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo.

Il M. è risultato per la specifica posizione e sede richiesta 3°.

In data 29.09.08, è stata emanata la graduatoria di merito "definitiva" specificando,

tra l’altro, che "… gli scostamenti delle posizioni… rispetto alla graduatoria di merito provvisoria sono da attribuire alle osservazioni di parte presentate dagli istanti…"

Il. M., nel provvedimento definitivo, è risultato 4°, cioè non utilmente collocato in quanto la posizione organica da ripianare nella sede chiesta era unica, assegnata al Serg. Magg. F., in virtù del miglior punteggio da quest’ultimo conseguito.

IL M. ha inoltrato in data 29 ottobre 2008, un’istanza di accesso ex l.n.241190 con la quale ha chiesto di "… prendere visione ed estrarre copia del fascicolo inerente la domanda

di trasferimento del Sergente Maggiore F. Vincenzo nonché della" documentazione inerente l’emanazione della graduatoria di merito definitiva per Foggia (Posizione Organica nr. 219 – C.te di sq. genio/V. ce C.te pl. Genio) anno 2008… "; ciò in quanto il Serg. Magg. F. aveva presentato, in data 18.05.08, istanza di trasferimento per la medesima posizione e sede richiesta dal

ricorrente.

In data 26.11.08, l’Amministrazione nel fornire riscontro ha evidenziato che l’istanza al momento non trovava possibilità di accoglimento non essendo adeguatamente assolto l’onere motivazionale sancito dalla normativa di settore.

In data 30.07.08, l’Amministrazione dichiarava inammissibile l’istanza del militare F., in quanto la posizione d’impiego posseduta – operatore macchine stradali e mezzi speciali – era diversa da quella chiesta nella domanda di trasferimento.

Il F. in data 08.08.08, ha prodotto delle osservazioni scritte con le quali nel comunicare di aver "… frequentato e superato con esito favorevole il corso di riqualificazione nella P.O. di Comandante di Sq/Vice Comandante di Plotone Genio dal 14 aprile 2008 al 18 luglio

2008.:. " ha chiesto di riesaminare il provvedimento adottato nei suoi confronti.

L’Amministrazione, in data 17.09.08, atteso che la Circolare applicativa prevede al punto 4 la possibilità di candidarsi per la posizione organica per cui si sta frequentando il corso di riqualificazione e che il F. effettivamente si trovava in tale situazione, ha comunicato al Sottufficiale che "…1’istanza… sarà presa in esame all’atto della stesura della graduatoria di merito "definitiva "… ".

In data 09.10.08, è stato disposto il trasferimento del Serg. Magg. F. presso 1’11 ° Genio Guastatori in Foggia con data di presentazione 06.07.2009, avendo lo stesso conseguito un punteggio superiore a quello del Serg. M., classificatosi 4°.

Avverso tali atti ha proposto ricorso al Tar del Lazio il M., lamentando l’adozione di un provvedimento lesivo dei propri diritti in quanto viziato da violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (Circolare applicativa per le istanze di trasferimento per l’anno 2008 dello Stato Maggiore dell’Esercito Dipartimento Impiego del Personale prot. n. 10800 del 24.04.2008); eccesso di potere per manifesta ingiustizia; contraddittorietà tra atti, erronea presupposizione; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata; violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 22 e 25 L. 241/90).

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tar ha accolto il ricorso considerato che la presentazione delle osservazioni da parte del Serg. Magg. F. "…..é avvenuta oltre il termine perentorio (30 maggio 2008) stabilito dalla soprarichiamata circolare a tutela della par condicio di tutti i partecipanti alla procedura regolatrice dei trasferimenti, mentre, peraltro, il possesso del requisito fondamentale per l’ammissione in graduatoria avrebbe dovuto essere indicato nella originaria domanda di trasferimento del F., con l’ulteriore conseguenza che il corso frequentato dallo stesso si è concluso il 18 luglio 2008, ossia in data successiva al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di trasferimento…. ".

Tale sentenza è ritenuta errata dall’Amministrazione appellante che ne chiede l’annullamento ritenendo per i seguenti motivi:

a) l’operato dell’Amministrazione è legittimo e regolare nell’ambito del

procedimento di trasferimento in questione; la riammissione del Serg.Magg. F. nella

graduatoria dalla quale era stato escluso per mancanza del requisito fondamentale si giustifica perché il termine di presentazione delle domande indicato dal bando non sarebbe tassativo, ma meramente ordinatorio e lo stesso bando consentiva espressamente la partecipazione al procedimento di trasferimento anche ai sottufficiali che, pur non in possesso al momento della

presentazione della domanda della P.O.(posizione organica) equivalente a quella disponibile nella

sede in palio, stessero frequentando un corso per ottenere la detta P.O.

Con la conseguenza che le osservazioni del Serg. F. sarebbero state accoglibili in quanto egli, terminato il corso con successo, si sarebbe limitato a comunicare tale notizia all’Amministrazione.

Viene inoltre sostenuto da parte appellante che e la fattispeciein esame riguarderebbe un trasferimento d’autorità, a fronte del quale per i militari non si configura una posizione soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio.

Nessuno dei due argomenti spesi da parte appellante possono essere condivisi.

Né il primo, evidente essendo la sua contrarietà alla natura perentoria del termine di presentazione delle domande scadente il 30 maggio 2008, pacificamente ricavabile, non solo dal principio generale in tema di par condicio dei concorrenti, ma anche dalla.circolare applicativa dello Stato Maggiore Esercito per i trasferimenti 2008, laddove il serg. Maggiore F. ha dichiarato il possesso della P.O.(posizione organica) utile ai fini del trasferimento ovvero la frequentazione del corso al termine del quale avrebbe ottenuto tale P.O., dopo la detta data, poiché la posizione d’impiego posseduta -operatore macchine stradali e mezzi speciali -era diversa da quella richiesta con l’istanza di trasferimento.

Né il secondo perché se è vero che il punto 4 della circolare applicativa consente di presentare domanda anche per la posizione per la quale si sta presentando un corso ai fini del suo ottenimento, è però vero che la riammissione del serg. maggiore F. è avvenuta sulla base della semplice dichiarazione concernente il superamento di detto corso effettuata l’ 8 agosto 2008, e non sulla base di una certificazione da quest’ultimo tempestivamente prodotta, e ciò ha ne determinato l’inserimento in graduatoria nella P.O. nr. 219 – C.te di sq. genio/V. ce C.te pl. Genio, con evidente trattamento più favorevole rispetto agli altri candidati.

L’appello dell’Amministrazione deve quindi essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio del presente grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese.del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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