Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 28-04-2011) 20-06-2011, n. 24542 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sopravvenuta rinuncia.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 23/01/2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.G.F. in ordine al delitto di tentata truffa ai danni della Milano Assicurazioni s.p.a. per mancanza di querela. Rilevava che la procura conferita a C.I., dirigente della società, il quale aveva proposto l’istanza di punizione, non poteva ritenersi valida, in quanto essa non conteneva alcuna "focalizzazione dei confini entro i quali il potere di proposizione della querela" era stato conferito.

In particolare, osservava il Tribunale, la procura conferita ai C. aveva ad oggetto una serie numerosa di atti di natura diversa ed il potere di proporre querela era privo di ogni specifico riferimento al tipo di reato preso in considerazione.

1.1. La parte civile Milano Assicurazioni s.p.a. proponeva ricorso per cassazione ai soli effetti civili avverso la sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Evidenziava che l’amministratore delegato della compagnia assicuratrice, con procura notarile, aveva attribuito al dirigente C. la rappresentanza esterna della società in materia assicurativa, accordando al medesimo il potere di manifestare la volontà dell’ente, fra l’altro presentando querela e costituendosi parte civile. Pertanto, essendo il C. dotato di potere rappresentativo della società, costui era tenuto solo a documentare tale qualità, risultando pacifico in giurisprudenza che la persona fisica, la quale proponeva querela per conto di una società dotata di personalità giuridica, aveva soltanto l’onere di allegare tale qualità.

Aggiungeva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non occorreva adottare un’apposita deliberazione e conferire una procura speciale per ogni singolo episodio rispetto al quale doveva essere proposta querela, essendo sufficiente l’attribuzione di una procura che tale potere concedesse in via generale, tenuto conto dell’esigenza di minore formalismo che caratterizzava gli atti del procedimento penale rispetto a quelli del giudizio civile.

1.2. Il ricorso veniva assegnato alla Seconda Sezione penale e trattato all’udienza del 22 dicembre 2010. 2. La Seconda Sezione rilevava la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla preliminare questione concernente la ricorrenza o meno dell’interesse della parte civile a proporre ricorso avverso la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.

Secondo un primo orientamento, si riteneva configurabile l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di improcedibilità per mancanza di querela, atteso che la scelta di coltivare l’azione civile nel processo penale, spettante al danneggiato dal reato, rappresentava una determinazione che trovava tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, nè a tal fine poteva rilevare in senso impeditivo la circostanza che la pronuncia di improcedibilità non fosse vincolante nell’eventuale giudizio civile. Difatti, sussisteva comunque l’interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire l’intendimento di chiedere nel procedimento penale l’affermazione del diritto al risarcimento del danno.

Secondo altro orientamento maggioritario, si riteneva inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione avanzato dalla parte civile allo scopo di rimuovere una pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela, in quanto tale pronuncia, non coinvolgendo il merito dei rapporti patrimoniali tra la parti, non impediva al giudice civile di conoscere senza vincoli le conseguenze dannose derivanti dal fatto. D’altro canto, l’orientamento indicato era consolidato sotto la vigenza del codice abrogato. Tale tesi già all’epoca trovava eco nel più generale principio secondo cui, nel caso di proscioglimento pronunciato in giudizio, doveva riconoscersi l’interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione in tutte le ipotesi in cui, pur non essendo precluso l’esercizio dell’azione civile ai sensi dell’art. 25 cod. proc. pen., previgente, potesse derivare da taluna delle disposizioni della sentenza, indipendentemente dalla formula adottata, una limitazione per la parte civile stessa al pieno soddisfacimento nella sede competente della pretesa risarcitoria.

3. In considerazione del contrasto giurisprudenziale delineato, la Sezione Seconda rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.).

4. Il Primo Presidente, con decreto in data 31 gennaio 2011, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
Motivi della decisione

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: "se sussista o meno l’interesse della parte civile a proporre impugnazione contro la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela". 2. Peraltro, il difensore ed il rappresentante legale della società ricorrente hanno ritualmente rinunciato all’impugnazione con atti distinti in data 26 aprile 2011; pertanto, la questione sottoposta alle Sezioni Unite non può essere esaminata.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., che, in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro cinquecento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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