Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 3789 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il capitano pilota P. R., al tempo in servizio presso il 61 stormo di stanza all’Aereoporto di Galatina, contestava in primo grado il provvedimento disciplinare della "consegna semplice di un giorno" irrogatogli dal Capo Ufficio Operazioni di detto aereoporto militare per essersi allontanato dal luogo di lavoro, senza comunicarlo al Capo Servizio, nonostante fosse tenuto a trattenersi oltre l’orario di servizio per controllare tutte le attività di coordinamento necessarie al corretto svolgimento delle operazioni della base.

Deduceva, in proposito tre motivi di impugnazione: 1)- difetto di motivazione; 2)- mancato avviso di avvio del procedimento e violazione dell’art. 59, d.P.R. n. 545 del 1986; 3)- eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti per essere la sanzione sproporzionata rispetto all’entità del fatto.

2. – Con sentenza n. 374 del 28 febbraio 2009 il TAR ha respinto detto ricorso per le seguenti considerazioni.

Il primo motivo è infondato in quanto il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato per relationem, mediante il richiamo e l’allegazione del rapporto disciplinare in cui sono dettagliatamente indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno indotto l’amministrazione ad irrogare la sanzione disciplinare, consistenti nella violazione dell’art. 14 del regolamento di disciplina militare, per non aver l’ufficiale portato a termine il proprio lavoro, per il suo assentarsi senza autorizzazione, e creando in tal modo un disservizio nel normale svolgimento delle attività di ufficio.

Il secondo motivo è anch’esso privo di pregio tenuto conto che l’art. 59, d.P.R. n. 545 del 1986 prevede che il procedimento disciplinare militare debba essere instaurato senza ritardo e si svolga, oralmente, nelle fasi della contestazione degli addebiti, acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali, esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione, decisione e comunicazione all’interessato; tenuto conto, inoltre, che, essendo un procedimento improntato al principio dell’oralità, è da considerarsi legittimo che sia la contestazione degli addebiti, sia l’acquisizione delle giustificazioni sia avvenuta in forma orale; tenuto conto, ancora, che risultano essere state rispettati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 59 del d.P.R. n. 545 del 1986, come attestato dalla nota del 24.9.2007 e che il procedimento disciplinare doveva essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 8, legge n. 241 del 1990 poiché la finalità di porre l’interessato nella condizione di conoscere l’oggetto del procedimento promosso è già assolta dall’atto di contestazione degli addebiti.

Il terzo motivo di impugnazione è, poi, anch’esso infondato avuto presente che, seppur nel provvedimento impugnato viene detto che il capitano R. in data 21 settembre 2007 era stato comandato a svolgere l’attività di "duty officer", mentre, in realtà, in tale giornata, come si evince dal documento in formato excel recante "disponibilità guest help", al capitano era stato attribuito l’incarico di "supporto 213" e di "verifica programma volo", tuttavia tale erronea indicazione non incide sulla legittimità del provvedimento poiché il rapporto chiarisce che l’incarico affidato all’ufficiale in questione era quello di verificare la corretta compilazione del programma di volo giornaliero ed è proprio il ritardo nella stesura finale del programma di volo giornaliero, causato dall’assenza del capitano R., che è oggetto di contestazione.

Infine, non meritano di essere accolte le censure di sproporzionalità della sanzione irrogata perché la valutazione dei fatti contestati ad un militare, ai fini della loro rilevanza disciplinare, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione stessa, né sussistono, nel caso in esame, quelle ipotesi di manifesta irrazionalità o sproporzione che consentirebbero il sindacato del giudice amministrativo in ordine alla scelta di comminare una determinata sanzione disciplinare.

3. – Con l’appello in epigrafe il capitano pilota P. R. ha chiesto la riforma di detta sentenza perché il primo Giudice sarebbe incorso in errore sotto i seguenti profili:

– nell’affermare che il provvedimento impugnato é adeguatamente motivato per relationem, attraverso il richiamo e l’allegazione del rapporto disciplinare, in quanto tale atto sarebbe di per sé insufficiente, né integrabile in maniera adeguata dal solo documento esibito dall’Amministrazione, dei quattro indicati nell’ordinanza istruttoria; inoltre, avrebbe anche errato a non valutare i documenti esibiti dal ricorrente, in particolare i suoi ineccepibili precedenti di carriera, oltre che gli elementi e le deduzioni messi a disposizione del Collegio con la memoria successiva all’inesecuzione dell’ordine istruttorio;

– nel non avere rilevato che sarebbe stato violato il suo diritto di difesa attraverso il diniego opposto nel corso del procedimento dal Ten. Col. d’Ippolito alla richiesta dell’inquisito di essere messo a rapporto con il Comandante dell’aereoporto, invero esaudita soltanto dopo l’avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare in questione e che la motivazione allegata al provvedimento impugnato sarebbe insufficiente, in quanto i dati contenuti nel rapporto allegato a detto provvedimento, non solo non troverebbero alcun riscontro, ma anzi sarebbero contraddetti da quelli esibiti dal ricorrente;

– nel non avere dato atto che la scansione temporale del procedimento si sarebbe sviluppata in violazione dell’art. 59 del regolamento di disciplina perché detto procedimento si sarebbe concluso senza neppure interrogare l’inquisito;

– nell’avere posto sullo stesso piano l’incarico di "duty officer", asseritamente attribuitogli dal suo Comandante, e l’altro incarico di "supporto 213" e di verifica del programma di volo;

– nel non aver tratto le conseguenze dovute, ex art. 116 cp.c., dal comportamento inadempiente serbato dall’Amministrazione dell’ordinanza istruttoria emanata dal TAR, avendo essa esibito uno solo dei documenti richiesti e non avere rilevato che la documentazione ritenute inesistente invece era in possesso dell’Amministrazione, come lo dimostra quella esibita in giudizio dal ricorrente;

– nell’avere erroneamente giudicato infondato il secondo motivo atteso che l’oralità del procedimento disciplinare nella specie posto in essere non consente diminuzioni delle spazio di difesa dell’inquisito che, diversamente da come è avvenuto, se avesse avuto il tempo di offrire i propri elementi e documenti a discolpa, come poi ha potuto fare soltanto in sede giurisdizionale, avrebbe dimostrato l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto considerati dall’Amministrazione e delle conseguenti conclusioni tratte;

– nel non aver avuto presente che la carenza dei presupposti necessari ad infliggere la sanzione irrogata -non trovando alcun riscontro quelli considerati- ed il travisamento di quelli indicati mostravano come fosse fondato anche il terzo motivo di impugnazione di primo grado.

4. – L’Amministrazione della Difesa si è formalmente costituita in giudizio.

5. – Con ordinanza emessa nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2010 la Sezione ha accolto l’istanza dell’appellante di sospensione in via cautelare dell’efficacia della sentenza impugnata, ritenendo sussistente sia il fumus boni juris ("…considerato che dagli atti del procedimento di primo grado non emerge l’attuazione, da parte dell’Amministrazione, dell’ordinanza istruttoria resa dal TAR, n. 445 del 2008; i documenti richiesti dalla predetta ordinanza si appalesavano potenzialmente idonei a supportare le censure mosse dal ricorrente, con particolare riferimento alla mancanza contestata e posta a base della misura disciplinare emessa…") sia il danno grave ed irreparabile incombente sull’appellante ("…a carico dell’affidabilità professionale nel mondo del lavoro…").

6. – Alla pubblica udienza del 19 aprile 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

7. – L’appello è fondato.

Osserva il Collegio che nessuna delle motivazioni poste a sostegno dell’impugnata sentenza può essere condivisa risultando esse, a ben vedere, contrastanti con le risultanze documentali in atti e potendosi, altresì, desumere argomenti di prova a favore dell’Ufficiale appellante, ex art. 116 c.p.c., dal comportamento processuale tenuto dall’Amministrazione in primo grado, in relazione all’ordinanza istruttoria emessa da quel Giudice.

Non può il Collegio non rilevare, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, come la censura di travisamento dei fatti e di falsità dei presupposti sia fondata.

Nel rapporto disciplinare prot. 2492 del 24 settembre 2007, a firma del Capo Ufficio Operazioni, allegato al provvedimento sanzionatorio impugnato, è stato affermato dall’Ufficiale che lo ha redatto:

– che "…in data 2192007 il Capitano P. R. è stato comandato a svolgere la consueta attività di "duty officer" devoluta al personale dell’Ufficio operazioni per la chiusura del programma di volo ed il coordinamento dell’attività giornaliera…";

– che l’incarico del suddetto Ufficiale era quello di verificare la corretta compilazione del Programma di Volo Giornaliero da parte dei GGvv/sez. PO e di correggere le eventuali imprecisioni riscontrate…";

– che "…l’Ufficiale era inoltre tenuto a trattenersi oltre l’orario di servizio fino a termine esigenza (comunicata consuetamente dal CUO) per controllare tutte le attività di coordinamento necessarie al corretto svolgimento delle operazioni della base…".

E’ stato affermato, altresì, che "…contravvenendo a tali disposizioni, e nonostante fosse a conoscenza dell’incarico affidatogli, lo stesso si allontanava dal luogo di lavoro senza comunicarlo al Capo Servizio, rendendosi fisicamente e telefonicamente irreperibile…" e che "…l’assenza del Capitano R. ha generato un ritardo nella stesura finale PVG e nel coordinamento tra GGVV e linea di volo MB339A/CD per la disponibilità e configurazione velivoli per il lunedì successivo…, concludendo che "…tale mancanza ha comportato notevole disservizio…".

Orbene, un primo rilievo determinante che il Collegio ritiene di dover sollevare concerne il tipo di incarico conferito all’appellante il 21 settembre 2007 che, diversamente da quanto affermato nel rapporto informativo più sopra riportato, non era quello di "Duty Officer", bensì quello di "supporto 213" e "chiusura ops", come risulta dal foglio excel esibito dall’appellante medesimo ed intestato "disponibilità guest help", nonché recante tutti gli incarichi ed i relativi turni per la settimana dal 17 settembre 2007 al 21 settembre 2007 e la legenda degli acronimi utilizzati per definire detti incarichi giornalmente attribuiti agli Ufficiali indicati nello stesso foglio.

Conferma dell’erroneità dell’indicazione fornita per il Capitano R. nel rapporto disciplinare anzidetto è data, inoltre, dal fatto che l’anzidetto incarico "Duty Officer" era stato conferito, per il venerdì 21 settembre 2007, ad altro Ufficiale (tale Conoscitore), come risulta dal relativo acronimo "DO" posto per quel giorno nella casella corrispondente al nominativo di detto ultimo Ufficiale.

Il primo Giudice, pur dando atto dell’esistenza di tali risultanze documentali, oggettivamente diverse da quelle emergenti dal rapporto disciplinare, invece di rilevarne l’esattezza le giustifica facendo riferimento ad altra circostanza e cioè al fatto che l’incarico affidato era quello di verificare la corretta compilazione del programma di volo giornaliero.

Ora, se è vero che nel rapporto disciplinare si fa riferimento a tale ultimo incarico di "…verificare la corretta compilazione del PVG…", è però anche vero e più determinante nell’economia del presente giudizio che tale affermazione, unita al rilievo che l’ufficiale non si sarebbe trattenuto in servizio oltre l’orario di servizio e fino a cessata esigenza, neppure può giustificare la sanzione irrogata perché l’Ufficiale afferma, senza essere smentito sul punto, di avere adempiuto ad entrambi i compiti assegnatigli di "supporto 213" e "PVchiusura ops" entro l’orario delle ore 12, stabilito per il giorno di venerdì dal DM 25 settembre 1990, come risulterebbe dal foglio di presenza, marcato alle ore 12,20 del 21 settembre citato, che l’Amministrazione, pur richiesta di esibirlo con apposita ordinanza istruttoria del TAR, non ha depositato con le conseguenze probatorie di cui all’art. 116 c.p.c..

Né alcun valore decisivo può avere, ai fini che qui rilevano, quanto affermato nella relazione per il Comandante del 61° stormo del 26 settembre 2007, depositata dall’Avvocatura erariale il 17 dicembre 2007 in primo grado, circa l’incarico di "Duty Officer " affidato al Capitano R. poiché, alla stregua delle attuali risultanze documentali, assume semmai più pregnante rilievo l’affermazione del ricorrente riportata in detta relazione "…di non essere a conoscenza dei compiti del duty officer di chiusura (DO)…" asseritamente affidatigli dal Capo dell’Ufficio Operazioni.

In tali condizioni, poteva, come può ragionevolmente sorgere, soltanto il dubbio che detto Capo Ufficio Operazioni -redattore del rapporto disciplinare, della testè citata relazione al Comandante di Stormo ed Ufficiale che irrogato la sanzione- sia incorso in un errore di individuazione dell’Ufficiale tenuto al citato compito "Duty Officier", tenuto conto che una lettura con la dovuta attenzione del documento settimanale degli incarichi operativi (il foglio excel citato) dal 17 al 21 marzo 2007, affidati a turno a tutti gli ufficiali piloti addetti alle operazioni di volo, avrebbe fatto emergere che non il Capitano R., ma un diverso Ufficiale dello stesso reparto (tale Conoscitore) era officiato come "Duty Officer" per il giorno 21 settembre 2007.

Consegue alle notazioni sin qui effettuate che, già sotto il profilo esaminato, possono essere pienamente condivise le doglianze di primo grado sollevate dal ricorrente Ufficiale e ritenere, pertanto, viziato il provvedimento disciplinare impugnato, con conseguente annullamento dello stesso e di tutti gli atti che eventualmente lo abbiano assunto a presupposto, in riforma della sentenza appellata.

Peraltro, osserva ancora il Collegio, che i citati elementi documentali consentono di ritenere fondata anche la doglianza formulata con riferimento al comportamento concretamente tenuto in sede disciplinare dall’organo militare procedente poiché, a ben vedere, anche la risposta fornita dall’Autorità militare con la nota del 7 luglio 2007 (che l’incarico di "Duty Officier" sarebbe stato sempre affidato con ordine verbale del Capo Ufficio) non appare in linea con quanto allo stato deducibile dagli atti di causa, non essendo stato contestato dall’Amministrazione, pur costituita anche nel presente grado di giudizio, che gli incarichi in questione vengano affidati, invece, per iscritto agli Ufficiali piloti, mediante documento elettronico trasmesso attraverso la locale rete internet dell’Aereoporto, dalla quale è scaricabile in forma cartacea (come il foglio excel esibito dal ricorrente) l’intero ordine di servizio settimanale contenente tutti gli incarichi operativi degli Ufficiali piloti.

Tutto ciò in disparte l’ulteriore e condivisibile rilievo effettuato dall’appellante che la reperibilità dell’ufficiale per l’intera giornata non può non essere disposta che per iscritto comportando essa anche effetti economici in conseguenza della monetizzazione della prestazione lavorativa supplementare richiesta.

In conclusione, l’appello merita di essere accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, anche del ricorso di primo grado ed annullamento del provvedimento disciplinare impugnato, tenuto conto che le attività di cui era stato incaricato il Capitano R. il 21 settembre 2007 ("supporto 213" e "chiusura ops") risultano, allo stato degli atti, influenzati anche dal comportamento processuale osservato dall’Amministrazione, correttamente adempiute dal predetto Ufficiale, mentre quella ben diversa di "Duty Officier", unica comportante l’obbligo di reperibilità durante l’arco dell’intera giornata, invece erroneamente indicata nel rapporto disciplinare posto a base della sanzione contestata, non risulta affidata per lo stesso 21 settembre 2007 al predetto appellante, bensì ad altro Ufficiale pilota nominativamente individuato nell’ordine settimanale di servizio.

8. – L’onere delle spese del doppio grado di giudizio va posto in capo al soccombente Ministero della Difesa, in applicazione dei principi ricavabili dall’art. 26 del C.P.A., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4686 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento disciplinare impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa ala pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, in favore del Capitano R. P., in euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre competenze di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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